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intervento dell'agente della riscossione

  • Ravenna
    26/02/2026 10:58

    intervento dell'agente della riscossione

    l'Agente della Riscossione interviene in una esecuzione immobiliare facendo valere i seguenti crediti (ho arrotondato):
    QUOTA CAPITALE
    -euro 2.000,00 per "oneri consortili" in privilegio 2775, 2749.2780 n. 2;
    -euro 70.000 in chirografo
    ACCESSORI SPECIFICI DEL CREDITO PRIVILEGIATO:
    -euro 150,00 per "interessi di mora";
    -euro 125 per "compenso a carico del contribuente/spese di collazione";
    -euro 30 per "diritti di notifica"
    -euro 500 per "diritti proc. es. /spese DM 21/11/2000"
    Quindi in sostanza, in linea capitale, una parte del credito è privilegiata (e verrà pagata in sede di riparto), una parte no (quella chirografaria di euro 70.000).
    Il giudice ha liquidato il compenso del legale del creditore in complessivi euro 2.500,00.
    Avrei alcuni quesiti.
    1)il compenso del legale di euro 2.500,00 "segue" per intero il credito privilegiato assumendo quindi anch'esso interamente natura privilegiata oppure va suddiviso pro quota attribuendone una parte al credito privilegiato ed una parte a quello chirografario?
    2)le seguenti voci accessorie al credito privilegiato ("oneri consortili") hanno anch'esse natura privilegiata? oppure chirografaria?:
    -euro 150,00 per "interessi di mora";
    -euro 125 per "compenso a carico del contribuente/spese di collazione";
    -euro 30 per "diritti di notifica"
    -euro 500 per "diritti proc. es. /spese DM 21/11/2000"
    Nel caso non abbiano natura privilegiata prego di indicarmi cortesemente pronunce in tal senso.
    Grazie molte.
    • 01/03/2026 18:10

      RE: intervento dell'agente della riscossione

      La domanda richiede una risposta articolata.<br /> Intento, per quanto il compenso del difensore, trova applicazione l'art. 2749 c.c., a mente del quale "<em>il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione</em>".<br /> Non ci pare dunque che esistano perplessità in ordine al fatto che se il credito per cui si interviene è privilegiato, lo sarà anche il compenso dovuto dal difensore.<br /> Per quanto attiene alla collocazione degli interessi, occorre tenere conto del fatto che l'art. 2749, comma 2, c.c. prevede una disciplina peculiare, in quanto il privilegio si estende non solo agli interessi maturati durante l'anno in corso alla data del pignoramento ed a quelli dell'annata successiva a quella in corso (benché nella misura dell'interesse legale, come avviene per il pegno), ma anche quelli dell'annata precedente (art. 2749 c.c.). L'anno in corso va inteso in senso contrattuale e non solare. Questo significa che, ad esempio, se gli interessi cominciano a decorrere dal primo giugno 2008 ed il pignoramento viene notificato il 20 ottobre 2012 gli interessi assistiti dal privilegio nella misura convenzionale sono quelli che vanno dal primo giugno 2011 al 31 maggio 2012 (anno precedente a quello in corso) e dal primo giugno 2012 al 31 maggio 2013 (anno in corso alla data del pignoramento).<br /> A differenza degli interessi, il privilegio non si estende all'aggio del concessionario, atteso che esso costituisce "<em>il compenso per l'attività svolta su incarico e su mandato dell'ente impositore. Ne consegue che tale compenso, non inerendo al credito tributario, non può essere garantito da privilegio</em>" (Il principio è stato espresso da Cass., sez. I, 10 maggio 2013, n. 11230 e successivamente ripreso più volte, tra le molte, da Cass., sez. I, 13 marzo 2024, n. 6760).