Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

intervento senza titolo D.L. n. 35 del 14.03.2005

  • Michele Cortucci

    Falconara M.ma (AN)
    10/04/2025 16:27

    intervento senza titolo D.L. n. 35 del 14.03.2005

    L'articolo 2 del D.L. n. 35 del 14.03.2005, al comma 3 sexies, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e) numeri da 2) a 43-bis), entrano in vigore il 01.03.2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Prevede altresì che, quando tuttavia la vendita è già stata ordinata, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 01.01.2006".
    Volevo un vostro parere su una procedura instaurata nel 1997,, quindi con la vendita già ordinata antecedentemente l'entrata in vigore del D.L. 35 del 14.03.2005, tuttora pendente, in cui viene depositato, nel 2018, un intervento senza titolo, da parte di un creditore, senza l'iter procedurale previsto dall'articolo 499 attualmente vigente.
    Ritengo il suddetto intervento comunque ammissibile in quanto a me sembra che l'attuale art. 499 non sia applicabile al caso di specie ma per l'appunto risulta ancora applicare il vecchio art. 499 ante riforma del 2005.
    Cordiali saluti
    Dr. Michele Cortucci
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/04/2025 08:45

      RE: intervento senza titolo D.L. n. 35 del 14.03.2005

      Come ricordato nella domanda, l'art. 2 comma 3-sexies d.l. n. 35/2005 prevede che "l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 01.01.2006". Da questa previsione ricaviamo, a contrario, che l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo se avvenuto (come nel caso di cui alla domanda) dopo il 01.1.2006, non conserva la sua efficacia.
      Siamo dunque dell'avviso per cui l'intervento del 2018 soggiaccia alla nuova previsione di cui all'art. 499 c.p.c..
      In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale "In materia di espropriazione forzata immobiliare, il sub-procedimento di conversione, introdotto con istanza depositata dopo il 1° marzo 2006, in una procedura esecutiva pendente a tale data, è regolato dall'art. 495 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 2, terzo comma, lett. e), n. 6.1., del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, mentre gli interventi effettuati con ricorsi depositati dopo il 1° marzo 2006, in una procedura esecutiva pendente a tale data, sono regolati dagli artt. 499 e 564 cod. proc. civ. (e non più dall'art. 563 cod. proc. civ., abrogato, a far data dal 1° marzo 2006, dall'art. 2, terzo comma, lett. e, n. 22, del medesimo d.l. 14 marzo 2005, n. 35), così come rispettivamente modificati dall'art. 2, terzo comma, lett. e), n. 7 e n. 23 dello stesso provvedimento (Cass. Sez. 3, 24/01/2012, n. 940).
      In particolare, il creditore non munito di titolo esecutivo (che non sia sequestratario e non sia titolare di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri) potrà intervenire qualora sia titolare di un "credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile".
      Questo creditore, essendo intervenuto dopo la pronuncia dell'ordinanza di vendita, non potrà chiedere il procedimento incidentale di verificazione del credito davanti al giudice dell'esecuzione, e dunque il suo credito si avrà per disconosciuto; pertanto, non gli resterà che introdurre, nei trenta giorni successivi al deposito dell'atto di intervento, il giudizio di merito volto all'accertamento del credito, e solo in tal caso maturerà il diritto all'accantonamento.
      Così si è espressa Cass., 19 gennaio 2016, n. 744, secondo la quale "In caso di intervento tardivo, oltre il termine di cui all'art. 499, comma 2, c.p.c., del creditore privilegiato che versi in una delle condizioni cui all'art. 499, comma 1, c.p.c., il credito si ha per disconosciuto, restando preclusa l'attivazione del subprocedimento di verificazione regolato dalla norma, senza che da ciò, peraltro, derivi l'inammissibilità dell'intervento stesso attesa la prevalenza della disciplina di cui all'art. 551 c.p.c. ovvero, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e per le espropriazioni immobiliari, degli artt. 528 e 566 c.p.c., sicché detto creditore, per assicurarsi almeno il diritto all'accantonamento in sede di distribuzione, è tenuto a presentare specifica istanza e a dimo­strare di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato".
      • Michele Cortucci

        Falconara M.ma (AN)
        16/04/2025 09:52

        RE: RE: intervento senza titolo D.L. n. 35 del 14.03.2005

        Mi permetto di dissentire da quanto indicato nella vostra risposta, proprio leggendo attentamente la sentenza della suprema corte che avete citato ( n. 940 del 24.01.2012)
        La suddetta sentenza precisa infatti quanto segue:
        " la procedura esecutiva è stata introdotta nel 2004 e la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 26 del citato D.L.) risulta essersi tenuta il 21 dicembre 2004 ed essersi conclusa con un rinvio, senza che fosse stata autorizzata la vendita; nelle more, e senza che nella procedura fosse stata emessa l'ordinanza di vendita, è stata presentata l'istanza di conversione in data 27 aprile 2006; in data successiva all'istanza, e precisamente con ricorso del 1 giugno 2006, è stato effettuato dai creditori R.D.T. l'intervento in contestazione; in data 15 giugno 2006 si è tenuta l'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., ed è stata emessa l'ordinanza oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi decisa con la sentenza impugnata.
        Trattandosi di processo esecutivo pendente alla data del 1 marzo 2006, la disciplina applicabile deve essere individuata in ragione della disposizione transitoria di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3 sexies, convertito nella L. n. 80 del 2005, come modificata dalla L. n. 263 del 2005, art. 1, comma 6, e succ. mod., per la quale la disposizione in oggetto, contenente, tra le altre, le modifiche degli artt. 495, 499 e 564 cod. proc. civ., "entra in vigore il 1 marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti anche a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1 marzo 2006".
        Pertanto, in materia di esecuzione immobiliare, il sub-procedimento di conversione, introdotto con istanza depositata dopo il 1 marzo 2006, in una procedura esecutiva pendente a tale data, è regolato dall'art. 495 cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e) n. 6.1), convertito nella L. n. 80 del 2005, già citati; gli interventi effettuati con ricorsi depositati dopo il 1 marzo 2006, in una procedura esecutiva pendente a tale data, sono regolati dagli artt. 499 e 564 (e non più 563, abrogato a far data dal 1 marzo 2006 dal medesimo art. 2, comma 3, lett. e, n. 22), così come rispettivamente modificati dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 7 e n. 23, dello stesso provvedimento.
        La citata disposizione transitoria deve essere interpretata nel senso che le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi esclusivamente se sia stata ordinata la vendita ed esclusivamente con riferimento alla fase della vendita regolata dall'ordinanza emessa prima del 1 marzo 2006.
        Non essendo, nel processo esecutivo pendente ai danni del P., mai stata autorizzata la vendita, i riferimenti di cui appresso devono intendersi fatti alle norme come sopra modificate.
        Cordiali saluti
        Dr. Michele Cortucci

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          21/04/2025 10:45

          RE: RE: RE: intervento senza titolo D.L. n. 35 del 14.03.2005

          Manteniamo fermo il convincimento che abbiamo espresso.
          In primis osserviamo che nel caso affrontato dal precedente ci abbiamo citato l'intervento dei creditori è intervenuto prima che fosse ordinata la vendita (la quale alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non era stata pronunciata), e dopo il 01.3.2006, per cui è chiaro che esso soggiace alla disciplina successiva.
          Inoltre, come precisato dalla sentenza in esame "gli interventi effettuati con ricorsi depositati dopo il 1° marzo 2006, in una procedura esecutiva pendente a tale data, sono regolati dagli artt. 499 e 564 cod. proc. civ. (e non più dall'art. 563 cod. proc. civ., abrogato, a far data dal 1° marzo 2006, dall'art. 2, terzo comma, lett. e, n. 22, del medesimo d.l. 14 marzo 2005, n. 35), così come rispettivamente modificati dall'art. 2, terzo comma, lett. e), n. 7 e n. 23 dello stesso provvedimento (Cass. Sez. 3, 24/01/2012, n. 940).
          Ciò del resto è coerente con la disposizione transitoria, la quale contiene, a bene vedere, tre regole:
          1 le nuove norme entrano in vigore il 01.03.2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore;
          2 le vecchie regole si applicano alle procedure in cui al 01.3.2006 sia stata già ordinata la vendita;
          3 L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 01.3.2006" (la l. n. 263/2005 aveva indicato la data del 01.1.2006, termine poi prorogato, dal d.l. 30-12-2005, n. 271, al 1° marzo 2006. Il d.l. n. 271 è poi decaduto per mancata conversione nei termini, ma il rinvio al 1° marzo è stato reiterato nel d.l. n. 273/2005).
          Come si vede, l'intervento dei creditori, ove successivo al 01.3.2006 soggiace alla nuova disciplina. Se il legislatore avesse inteso dire che, disposta la vendita prima del 2006, anche la disciplina degli interventi sarebbe rimasta quella previgente, anche rispetto a interventi successivi, l'ultima disposizione citata non avrebbe avuto senso, sarebbe bastata quella previgente.
          Invece la ulteriore previsione, specificatamente dettata per gli interventi esplicita la volontà legislativa di indicata, per essi, una specifica data.
          A giustificazione di questa impostazione va ancora osservato che la legge n. 80/2005 inizialmente non aveva chiarito quale soluzione dovesse prevalere, nel regime transitorio, in relazione agli interventi, ed i dubbi che in relazione a questo vuoto erano stati avanzati ha indotto il legislatore ad intervenire con la norma che abbiamo richiamato, con la conseguenza che ogni creditore resta legato allo statuto che gli era proprio al momento dell'intervento.