Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Distrazione spese legali

  • Laura Rossi

    CARPI (MO)
    11/11/2025 12:12

    Distrazione spese legali

    Buongiorno,
    in una procedura esecutiva immobiliare, di cui sono professionista delegata alla vendita, con progetto di distribuzione già dichiarato esecutivo dal GE, il legale del creditore intervenuto (chirografario) mi chiede, solo ora, al momento della predisposizione dei mandati di pagamento, la distrazione a suo favore della parte del credito riconosciuto al suo Cliente a titolo di compensi per l'atto di intervento.
    So che detta domanda può essere avanzata in qualsiasi momento ma nella fattispecie, poichè formulata dopo l'esecutività del progetto di distribuzione, se accolta, mi porterebbe ad effettuare pagamenti diversi da quelli previsti nel progetto stesso (cioè: l'importo riconosciuto al creditore intervenuto verrebbe corrisposto al creditore stesso quanto al suo credito -peraltro soddisfatto solo parzialmente in quanto chirografario- ed in parte direttamente al suo legale per i compensi dell'atto di intervento) e non so se sia corretto discostarsi dal progetto esecutivo.
    Chiedo Vostro cortese parere al riguardo
    Grazie cordiali saluti
    Avv Laura Rossi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/11/2025 11:08

      RE: Distrazione spese legali

      Condividiamo integralmente le perplessità sollevate.
      A norma dell'art. 93 c.p.c. il difensore può chiedere che il giudice, con la sentenza di condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che egli dichiara di avere anticipate.
      La finalità della distrazione è soprattutto quella di garantire al difensore maggiori garanzie di conseguire il proprio compenso.
      Il provvedimento di condanna con distrazione è autonomo e distinto rispetto alla condanna alle spese, e costituisce una deroga ai principi generali secondo cui:
      le spese di lite devono essere rimborsate dalle parti alle parti, mentre in questo caso la pronuncia opera in favore di soggetti che parti non sono;
      il compenso al difensore è dovuto solo dal suo rappresentato o assistito, che ha poi il diritto - qualora riconosciuto vittorioso - di rivalersi sul soccombente.
      Per effetto della distrazione sorge un diritto di credito del difensore della parte vittoriosa direttamente esercitabile verso il soccombente, e questa situazione creditoria si aggiunge, in via alternativa, a quella sempre sussistente nei riguardi del proprio cliente: il difensore, pertanto, è libero di azionare il credito rivolgendosi all'uno o all'altro dei debitori (Cass. civ. Sez. III Sent., 12/11/2008, n. 27041).
      Quanto all'ambito applicativo, sebbene l'art. 93 parli di «sentenza di condanna alle spese», è pacifico che l'istituto abbia portata generale, applicabile in ogni procedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, e quindi anche in seno al procedimento esecutivo (Cass. civ. Sez. I, 30/03/2000, n. 3879).
      La richiesta di distrazione non soggiace a particolari rigori formali: vale per essa il principio della libertà delle forme, sicché è sufficiente la dichiarazione del difensore (contenuta in uno scritto o resa in udienza) di aver anticipato le spese già sostenute e non percepito gli onorari
      Detta dichiarazione è assistita da una presunzione di veridicità. Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale "La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese" (Cass. civ. Sez. III, 06/04/2006, n. 8085; sulla non sindacabilità, quanto a rispondenza al vero, della dichiarazione resa dal difensore, cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 01/10/2009, n. 21070).
      L'istanza non è neppure soggetta a termini processuali, e dunque può essere proposta in qualunque momento del processo, anche in sede di precisazione delle conclusioni, oppure oralmente all'udienza di discussione.
      A questo ultimo proposito la Corte di cassazione ha osservato che "La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla" (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 412 del 12/01/2006).
      Le premesse generali svolte consentono di dire che al cospetto di una istanza di distrazione delle spese il professionista delegato non ha margini di discrezionalità, e deve redigere la bozza di piano di riparto tenendone conto in quanto la richiesta di distrazione:
      non è soggetta a particolari requisiti di forma;
      non è sottoposta a termini di decadenza;
      è insindacabile da parte del giudice dell'esecuzione (e qundi dal delegato).
      Tutto questo cambia se il piano è già stato approvato
      Invero, Cass., Sez. III, 20 novembre 2023, n. 32143, ha affermato che "l'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'articolo 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'articolo 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto".
      Questa affermazione riposa, a giudizio della corte, sul presupposto di fondo per cui con l'approvazione del piano di riparto le somme in esso indicate passano in proprietà dei creditori, con la conseguenza che il pagamento da eseguirsi a cura del professionista delegato costituisce mera attività materiale, alla quale non possono essere subordinate le sorti della procedura.
      Si tratta di una posizione giurisprudenziale parzialmente distonica rispetto ad un precedente, consolidato e risalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "A seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane al debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore. Pertanto, qualora il debitore venga dichiarato fallito prima che sia avvenuto il materiale pagamento della somma assegnata, rimane precluso al creditore pretenderne la consegna e soddisfare così il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare, mentre un eventuale pagamento intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento sarebbe inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., nei confronti del fallimento. (Cass., Sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572; Cass., Sez. III, 6 aprile 2005, n. 7093; analogamente, sez. I, 14 marzo 2011, n. 5994, sez. I, 28 dicembre 2012, n. 23993, quest'ultima richiamata da Cass., sez. I, 19 luglio 2018, n. 19176, e tutte derivanti da Cass., 24 marzo 1955 n. 873, Cass., 21 febbraio 1966 n. 528, Cass. 30 gennaio 1985 n. 586).
      Siffatto contrasto giurisprudenziale intorno al momento in cui la proprietà delle somme indicate nel piano di riparto non muta il dato (condiviso anche da molte delle pronunce sopra citate) per cui la procedura esecutiva si chiude con l'approvazione del piano di riparto, che dunque non può più essere messo in discussione, e dunque il professionista delegato non può fare altro che eseguire i pagamenti nella misura e nei confronti dei soggetti indicati nel piano di riparto approvato dal giudice dell'esecuzione.