Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Procedura esecutiva immobiliare ed apertura liquidazione controllata

  • Federica Salvioli

    Modena
    06/06/2025 11:18

    Procedura esecutiva immobiliare ed apertura liquidazione controllata

    Buongiorno, pongo il seguente quesito.

    Dopo la vendita in sede esecutiva dei beni pignorati si è aperta la procedura di LC che è intervenuta nella predetta esecuzione individuale.

    In sede di riparto ho ritenuto chiedere ai creditori (nessuno è fondiario) la precisazione delle sole spese sostenute posto che - a mio dire - non dovranno essere depositate le dichiarazioni di credito poichè l'intero attivo, detratti i costi di procedura, saranno riversati alla liquidazione controllata. E' corretto?

    Posso procedere, una volta ottenuta la liquidazione dei compensi dei delegati e raccolte le precisazioni del credito, a redigere il progetto di distribuzione ed ai pagamenti per poi appunto riversare il resto dell'attivo alla LC?

    So che l'argomento è oggetto di ampia discussione e vorrei capire l'orientamento principale.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/06/2025 07:50

      RE: Procedura esecutiva immobiliare ed apertura liquidazione controllata

      A nostro avviso la soluzione prospettata è solo parzialmente condivisibile.
      Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (chiamata ha per vero a pronunciarsi nel contesto di una procedura esecutiva proseguita da un creditore fondiario), a proposito delle spese della procedura esecutiva ha affermato che esse vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione, quale giudice che procede.
      Quindi è corretto affermare che, stante la improseguibilità della procedura, (ai sensi dell'art. 150 c.c.i.i., richiamato esplicitamente dall'art. 270) le spese di essa debbano essere liquidate dal giudice dell'esecuzione.
      Problema diverso (e qui non condividiamo la soluzione immaginata nella domanda) è quello del pagamento, nel senso che ci si può chiedere se gli importi liquidati dal giudice possano essere trattenuti – si direbbe "in prededuzione" – dal ricavato, (cosicché l'assegnazione al liquidatore verrà versato il ricavato dalla vendita, al netto di tali somme), ma le premesse sulla scorta delle quali i giudici di legittimità hanno deciso il caso loro sottoposto nel precedente surrichiamato (e cioè che l'unico luogo dove può realizzarsi il concorso dei creditori è la procedura concorsuale) dovrebbe impone una soluzione negativa.
      Invero, se la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede fallimentare, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
      Queste spese, dunque, saranno anticipate dal creditore della procedura esecutiva, il quale poi ne potrà richiedere il rimborso in sede fallimentare.
      Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale il giudice liquida i compensi e le spese degli ausiliari che eventualmente abbiano già prestato la loro opera nella procedura e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 115/2002 (quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo), così da consentire a quest'ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo (Cass., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585).