Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto distribuzione ex art 510 cpc con il solo procedente

  • Elena Gialanella

    BRESCIA
    25/01/2023 17:34

    Progetto distribuzione ex art 510 cpc con il solo procedente

    Spett.le Fallco,
    sono delegato alla vendita di una esecuzione immobiliare con un solo creditore, il procedente (munito di sentenza esecutiva ma senza alcun tipo di privilegio, di seguito indicato come pignorante).
    Ho venduto l'immobile, devo ora redigere il progetto di distribuzione con destinazione delle somme al pignorante, in quanto non ho altri intervenuti. Nell'istanza di vendita ex art. 569 cpc non viene fatta richiesta di assegnazione delle somme e nel fascicolo non è presente alcuna istanza per richiedere l'assegnazione.
    A livello di prassi, come mi devo comportare: fare il progetto di distribuzione in cui distribuisco tutto all'unico creditore, provvedendo al deposito, come se fosse una normale esecuzione immobiliare con riparto ex art. 596 cpc? Oppure è necessario che l'avvocato del procedente predisponga formale istanza o faccia lui stesso richiesta di assegnazione delle somme senza che sia necessario provvedere al deposito del mio progetto di distribuzione?
    Ringrazio anticipatamente,
    Elena Gialanella
    • Zucchetti SG

      30/01/2023 10:40

      RE: Progetto distribuzione ex art 510 cpc con il solo procedente

      A norma dell'art. 510 c.p.c., conclusa va vendita, se vi è un solo creditore pignorante, senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
      In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi disciplinanti le singole tipologie di esecuzione (mobiliare, immobiliare, presso terzi), nel rispetto delle cause di prelazione di ciascuno.
      Questa norma, a bene vedere, non disegna due distinti snodi processuali: esemplificando, essa detta la regola per cui: se esiste un solo creditore gli assegna il ricavato dalla vendita;
      se i creditori sono più d'uno la somma è ripartita tra loro nel rispetto delle cause di prelazione.
      Ciò detto, è evidente che, sul piano teorico, la presenza di un solo creditore non v'è necessità di elaborare un piano di riparto, poiché non vi sono creditori tra i quali il ricavato dalla vendita deve essere, appunto, ripartito.
      Non è neppure necessario che il creditore depositi una istanza di assegnazione del ricavato dalla vendita, chiaro essendo che una istanza in tal senso è implicita nell'atto di pignoramento medesimo.
      Tuttavia, fermo restando quanto sin qui detto, va osservato che nel corso della procedura esecutiva maturano certamente dei costi, taluni di questi anticipati dal creditore (notifica, trascrizione ed iscrizione a ruolo del pignoramento, documentazione ipocatastale, compenso stimatore, acconto custode e delegato, fondo spese per gli adempimenti pubblicitari, ecc.) altri da remunerare con prelievo dal ricavato (compenso custode e delegato).
      Orbene, a prescindere dal grado di privilegio che a queste spese occorre riconoscere (questione che nel caso di specie non rileva atteso che non v'è concorso), è evidente che sarà necessario chiedere al creditore procedente il deposito di una nota di precisazione del credito affinché egli sia posto nelle condizioni di documentare quelle spese, e chiederne pertanto il rimborso.
      Ottenuta la nota di precisazione del credito, pertanto, il delegato procederà comunque alla elaborazione di un piano di "riparto", depositandolo in cancelleria, nel quale sarà indicata la "destinazione" del ricavato dalla vendita.