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piano di riparto imu e consorzio di bonifica

  • Elena Pompeo

    Salerno
    13/06/2019 09:36

    piano di riparto imu e consorzio di bonifica

    Salve. Sto redigendo un piano di riparto. L' imu ed il Consorzio di bonifica in privilegio, da calcolarsi prima del creditore ipotecario, va pagato solo per gli anni dalla data del pignoramento alla vendita?
    • Zucchetti SG

      16/06/2019 20:01

      RE: piano di riparto imu e consorzio di bonifica

      Rispondiamo all'interrogativo posto osservando che a nostro avviso le obbligazioni tributarie che riguardano l'immobile restano, anche dopo il pignoramento, in capo al debitore esecutato, il quale pertanto è tenuto al loro pagamento fino a quando non venga depositato in cancelleria il decreto di trasferimento, atto con il quale si determina, secondo Cass. 16.4.2003, n. 6272 (ed anche secondo la prevalente dottrina), il trasferimento della proprietà del bene in capo all'aggiudicatario.
      La ragione della nostra opinione riposa nella considerazione per cui il pignoramento non priva il debitore della proprietà del bene, determinando esclusivamente un vincolo preordinato al futuro trasferimento dello stesso in capo all'aggiudicatario, vincolo dal quale consegue l'inopponibilità alla procedura degli atti dispositivi compiuti sul bene dopo il pignoramento medesimo (o dopo l'iscrizione ipotecaria, nei casi in cui il creditore pignorante fosse garantito da ipoteca iscritta sul bene).
      Quindi il custode (a differenza del curatore del fallimento) non può mai esse considerato soggetto passivo delle imposte che presuppongono la proprietà del bene.

      In questo senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 158/E del dell'11.11.2005 a seguito di una istanza di interpello concernente gli obblighi tributari del custode giudiziario nel caso di incasso di canoni derivanti dalla locazione di immobili pignorati, laddove si è osservato che nel caso di pignoramento non si determina alcuna modificazione soggettiva nella titolarità del diritto di proprietà sui beni, ed il custode agisce in sostituzione dell'esecutato.
      In particolare, secondo l'Agenzia nella procedura di espropriazione immobiliare la custodia giudiziaria è strettamente connessa, sul piano funzionale, all'atto di pignoramento, realizzando sul piano fattuale il vincolo di indisponibilità che esso determina. Essa, pertanto, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto, e quindi il custode non assume la proprietà dei beni in custodia, ma si limita alla loro gestione, con la conseguenza che soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è pur sempre il debitore esecutato, (sia ai fini IVA, a proposito della quale l'Agenzia ha ritenuto che in capo all'esecutato permanga l'obbligo di liquidazione, versamento e dichiarazione del tributo, mentre obbligato a emettere fattura, in sostituzione del contribuente, sia il custode poiché l'emissione della fattura è strettamente funzionale all'apprensione dei canoni locatizi) cui il custode deve trasmettere, oltre all'importo del tributo incassato, copia della fattura (a meno che l'esecutato non si renda irreperibile, nel qual casa sarà il custode giudiziario a versare l'IVA direttamente all'Erario), sia ai fini IRPEF (per completezza osserviamo che le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle entrate a proposito di IRPEF sono state esplicitamente disattese dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare da Cass. civ., sez. 5, 11 novembre 2011, n. 23620, la quale pur dando conto della risoluzione appena richiamata, e pur condividendone, sebbene implicitamente, le premesse, giunge ad una diversa conclusione, ritenendo che i canoni di locazione non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF, poiché ai sensi degli artt. 1 e 3 d.P.R. 917/1986 il presupposto impositivo è il "possesso" di un reddito, il che secondo la sentenza citata non avviene in occasione del sequestro - ma chiaramente lo stesso vale per il pignoramento - poiché la disponibilità dei canoni di locazione è in capo al custode, ausiliario del giudice investito di un munus pubblico in funzione del superiore interesse della giustizia. Negli stessi termini si era espressa Cass. civ., 8 marzo 2006, n. 4943, secondo la quale "In tema di IRPEF … in caso di sequestro conservativo di immobili, il debitore nominato custode non può considerarsi titolare di alcun reddito proveniente dagli stessi, poiché i frutti civili sono sottratti alla sua disponibilità, ai sensi dell'art. 559 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 679, e l'obbligo legale di rendiconto prescritto dall'art. 560 impone l'esclusione di tali frutti dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, a tenore del quale l'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti")
      Le premesse che abbiamo svolto e le affermazioni compiute dall'Agenzia delle Entrate nella richiamata risoluzione 158/E del dell'11.11.2005, ci consentono di dire che soggetto passivo IMU è il debitore, per cui nessun adempimento deve essere posto in essere dal custode.
      Peraltro, questa conclusione trova conforto nella stessa disciplina legislativa dell'IMU (d.lgs 14.3.2011, n. 23), il cui art. 9 prevede che soggetto passivo del tributo sia il proprietario, sicché il custode va escluso dall'obbligazione tributaria. In questi termini (con riferimento all'ICI, ma sulla scorta di argomentazioni pienamente utilizzabili a proposito dell'IMU) Cass. Sez. 6 - 5, 7 marzo 2013 n. 5736 ha affermato che "In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo ad un bene sottoposto a pignoramento immobiliare, le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione delle formalità del pignoramento escludono l'applicazione dell'imposta a carico del custode dei beni pignorati, mentre il relativo onere grava sul proprietario, il quale beneficia del reddito del bene, anche quando non lo utilizzi direttamente, in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti".
      Stesse regole valgono, evidentemente per il contributo da versare al consorzio di bonifica.
      Solo ove i titolari del tributo abbiano spiegato intervento concorreranno alla distribuzione del ricavato, nei limiti derivanti degli importi indicati nei rispettivi titoli esecutivi.