Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distribuzione - intervento a seguito di revocatoria ordinaria

  • Emanuele Peluso

    Taranto
    29/05/2025 00:02

    Progetto di distribuzione - intervento a seguito di revocatoria ordinaria

    Buonasera,
    per conto di un creditore ho proceduto a depositare un intervento nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa in danno del terzo acquirente di un atto revocato ex art. 2901 c.c. (con sentenza passata in cosa giudicata).
    La procedura esecutiva in questione è stata promossa da un creditore del terzo acquirente stesso.
    Sostanzialmente è accaduto quanto segue:
    1) Trascrizione compravendita -A Coop. assegna a B l'immobile oggetto di esecuzione;
    2) Iscrizione ipotecaria da parte di C a garanzia di un mutuo (creditore di B);
    3) trascrizione domanda revocatoria ordinaria di D (creditore di A) e successivo annotamento per passaggio in giudicato della Sentenza di revocatoria;
    4) pignoramento da parte di E in danno di B quale creditore di quest'ultimo;
    5) intervento tempestivo di D (creditore di A e parte vittoriosa nel proc. di revocatoria ordinaria) nella procedura esecutiva;
    6) intervento del creditore ipotecario D (creditore di B);
    7) trasferimento immobile pignorato e cancellazione ipoteca sub 2 (non vengono ovviamente cancellate dal G.E. la trascrizione della domanda giudiziale e la domanda di annotamento);
    8) predisposta la bozza del PROGETTO DI DISTRIBUZIONE: il professionista delegato esclude il credito di D per inesistenza di un valido titolo esecutivo in danno di B. Peraltro, secondo la sua personale interpretazione, il creditore che ha agito con revocatoria non poteva intervenire nella esecuzione da altri promossa (nello specifico un creditore di B) nei confronti dello stesso terzo acquirente B, ma avrebbe dovuto procedere esclusivamente ex art. 603 cpc e, quindi, attraverso la preventiva notifica del precetto anche ad A e mediante il successivo promovimento di una esecuzione ex novo (nonostante la pendenza di altra esecuzione immobiliare sul medesimo cespite/diritto reale).
    Orbene, ritengo sommessamente che non vi sia alcuna norma di legge che proibisca al creditore che ha agito con revocatoria ordinaria di intervenire nell'esecuzione da altri promossa nei confronti del terzo acquirente B (nel caso di specie, da un personale creditore di quest'ultimo - E stando allo schema che precede): se così fosse, sarebbe irrimediabilmente compresso, se non annullato, il diritto di credito di colui il quale si è trovato costretto ad agire ex art. 2901 c.c.
    Peraltro e salvo errori, da un punto di vista sistemico l'art. 602 cpc dispone di procedere secondo le norme che seguono (603 e 604) solo per quegli aspetti da queste ultime modificate rispetto alle norme contenute nei capi precedenti: mi pare, a tale proposito, che non vi sia alcuna espressa preclusione per il creditore che ha proceduto con la revocatoria ordinaria di intervenire in un'esecuzione che ha ad oggetto proprio il cespite trasferito con l'atto revocato, pur se promossa da un creditore personale di B.
    Mi scuso per lunghezza del post e, sperando di essere stato quantomeno chiaro nell'esposizione (vista anche l'ora),rimango in attesa di eventuali chiarimenti ed osservazioni.
    Grazie.
    EP
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      29/05/2025 11:19

      RE: Progetto di distribuzione - intervento a seguito di revocatoria ordinaria

      A nostro avviso l'esclusione del creditore ipotecario è illegittima in quanto costui aveva iscritto ipoteca prima del trasferimento, con la conseguenza che, in forza del così detto diritto di sequela (disciplinato dagli artt. 2808 e seguenti c.c.) egli ha diritto di agire contro gli acquirenti essendo sufficiente che abbia un titolo esecutivo nei confronti dell'alienante. Ciò per le ragioni che seguono.
      Dalla lettura della disposizione di cui all'art. 603 c.p.c., - il quale statuisce che il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati anche nei confronti del "terzo" proprietario dei beni gravati da ipoteca - si evince che al fine di agire nei confronti del terzo proprietario dell'immobile ipotecato, il creditore a favore del quale sia stato iscritto il vincolo preordinato all'esproprio (id est l'ipoteca) non abbisogna di precostituirsi un autonomo titolo esecutivo, ulteriore rispetto al decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del debitore principale.
      È evidente infatti che la formazione di un titolo esecutivo contro il debitore costituisca condizione necessaria e sufficiente per agire esecutivamente contro il terzo proprietario dell'immobile ipotecato a garanzia del credito portato dal titolo medesimo, non essendo necessario un ulteriore titolo nei confronti del terzo, che risulta estraneo al rapporto obbligatorio e interessato dalla procedura esecutiva esclusivamente in quanto acquirente del bene ipotecato (come nel caso di specie) o terzo datore di ipoteca.
      In definitiva, la disciplina dell'esecuzione forzata promossa contro il terzo proprietario a norma degli artt. 602 e ss c.p.c., costituisce la declinazione processuale del diritto di sequela riconosciuto sul versante sostanziale dall'art. 2808 c.c. al creditore ipotecario. Ergo, la procedura esecutiva può essere intrapresa contro il terzo proprietario del bene ipotecato a garanzia di "un debito altrui" (così, testualmente, l'art. 602 c.p.c.), terzo nei cui confronti il creditore è dispensato dalla previa acquisizione di un ulteriore titolo esecutivo.
      Parimenti, non ci convince l'assunto per cui il creditore che ha agito in revocatoria non sarebbe potuto intervenire nella esecuzione promossa contro l'acquirente da un creditore di questi.
      L'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
      Essa è dunque uno strumento di tutela della effettività della previsione di cui all'art. 2740 c.c.
      Come si vede, il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il debitore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni.
      Questo principio si declina nell'affermazione per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) e rispetto a tutti agli altri creditori (ex multis Cass. Cass. 11-6-2021, n. 16614).
      Le considerazioni che abbiamo sin qui esposto trovano conferma nell'art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l'art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui "possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore".
      Come si vede, in definitiva la revocatoria incide sulla garanzia patrimoniale generica nel senso che ammette, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c. che un soggetto (e segnatamente il creditore che ha agito in revocatoria) possa soddisfarsi su un bene che è uscito dal patrimonio del suo creditore, con la conseguenza che su questo bene concorreranno sia i creditori dell'alienante che i creditori dell'acquirente (i quali potranno soddisfarsi dopo che si è soddisfatto il creditore che ha agito in revocatoria, a meno che non abbiano iscritto in buona fede una causa di prelazione in data antecedente alla trascrizione della domanda di revocatoria, come previsto dall'art. 2652, n. 5, c.c.).
      Ora, poste queste premesse, una ricostruzione del dato normativo che imponesse al creditore vittorioso in revocatoria l'onere di eseguire un pignoramento pur a fronte di una procedura esecutiva già pendente sarebbe da un lato distonica con la lettera della legge (l'art. 2902 prevede che il creditore "può", e non "deve" promuovere l'azione esecutiva) e dall'altro si risolverebbe nella previsione di un inutile onere posto che i medesimi diritti quel creditore può esercitare in una procedura da altri intrapresa contro l'acquirente.
      • Emanuele Peluso

        Taranto
        29/05/2025 19:28

        RE: RE: Progetto di distribuzione - intervento a seguito di revocatoria ordinaria

        Buonasera,
        Vi ringrazio per il prezioso e quantomai puntuale contributo.
        Mi pare, quindi, si possa concludere per la legittimità di un intervento ex art. 499 c.p.c., da parte del creditore che ha agito in revocatoria, nell'ambito di una procedura esecutiva promossa da un creditore personale del terzo proprietario. E ciò anche in assenza di dati normativi a ciò contrari.
        Mi chiedevo, a questo punto, se vi fossero pronunce giurisprudenziali, anche e soprattutto di merito, sul punto.
        Grazie ancora.
        EP
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          30/05/2025 15:51

          RE: RE: RE: Progetto di distribuzione - intervento a seguito di revocatoria ordinaria

          Non ci risultano pronunce giurisprudenziali (di legittimità o di merito) che abbiano affrontato il tema, ma ci sembra che l'intervento ex art. 499 cpc da parte del creditore che ha agito fruttuosamente in revocatoria non possa essere messo fondatamente in dubbio.
    • Emanuele Peluso

      Taranto
      30/05/2025 17:15

      RE: Progetto di distribuzione - intervento a seguito di revocatoria ordinaria

      Ringrazio ancora una volta e saluto cordialmente.
      EP
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        02/06/2025 07:41

        RE: RE: Progetto di distribuzione - intervento a seguito di revocatoria ordinaria

        Grazie a lei!