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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
SPESE DELLA DIVISIONE ENDOESECUTIVA
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avv. Antonio Contarino
Bolzano (BZ)23/10/2025 20:45SPESE DELLA DIVISIONE ENDOESECUTIVA
Causa di divisione endoesecutiva definita con sentenza che ha altresì liquidato le spese processuali (espressamente indicate com "in prededuzione") a carico dell'esecutato.
Anche considerando che la divisione endoesecutiva è ritenuta strumentale al processo esecutivo, pur dovendosi ritenere un giudizio autonomo rispetto a quest'ultimo, per ottenere l'assegnazione delle spese liquidate in sentenza in sede di distribuzione il legale del creditore procedente deve depositare un ricorso per intervento nella procedura esecutiva oppure può limitarsi a depositare la sentenza (passata in giudicato)?
Grazie
Cordialmente
avv. Antonio Contarino-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/10/2025 12:06RE: SPESE DELLA DIVISIONE ENDOESECUTIVA
Va premesso in argomento che le spese della divisione endoesecutiva gravano su ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza.
In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che "Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
Questo ragionamento, che vale quale criterio di riparto tra i comproprietari, non regola i rapporti interni tra creditore procedente ed esecutato, i quali sono regolati dal principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato; del resto, il creditore procedente non è un condividente e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio. Questo vale anche per le spese legali (Cass., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2787)
È quindi chiaro che il creditore deve recuperare il compenso del proprio difensore.
Detto questo, a nostro avviso le spese liquidate in sentenza avrebbero dovuto essere "pagate" in seno al giudizio di scioglimento della comunione, laddove in esso si sia venduto l'intero oppure sia stata assegnata ad uno dei comproprietari la quota dell'esecutato a norma dell'art. 720 c.c..
Poiché dal tenore della domanda intuiamo che ciò non è accaduto, ricaviamo che , probabilmente, il giudizio di scioglimento della comunione si è concluso con una separazione in natura (il che pervero non dovrebbe essere l'esito della divisione endoesecutiva poiché essa presuppone che, pignorata la quota, la separazione in natura non sia possibile, posto che l'art. 600 c.p.c. prescrive proprio che al giudizio di divisione si procede quando la separazione in natura non è chiesta o non è possibile).
A questo punto, evidentemente, si pone il problema delle spese liquidate in favore del difensore del creditore.
Il tema è stato specificatamente affrontato da Cass. Sez. III, 12 settembre 2024, n. 24550, la quale ha affermato (in motivazione), che "con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 cod. civ".
Detto questo, occorre chiedersi se sia necessario il deposito di un atto di intervento.
Orbene, l'autonomia dei due giudizi, per quanto strutturalmente e funzionalmente collegati, lo imporrebbe.
Sennoché, ove si esamini l'art. 181 disp. att. c.p.c., ci si avvede che, dal punto di vista strutturale, non v'è soluzione di continuità tra il giudizio di esecuzione ed il giudizio di scioglimento della comunione che da esso origina.
Invero, la citata disposizione prevede che il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene, provvede direttamente all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti, il che vuol dire che il giudice dell'esecuzione, indossati i panni del giudice della divisione, procede allo scioglimento della comunione, da ritenersi introdotta con la pronuncia dell'ordinanza che l'ha disposta (così Cass., sez. III, 20 agosto 2018, n.20817) o con la notifica della stessa agli altri litisconsorti, se non tutti sono presenti, senza che sia necessaria la notifica ed iscrizione a ruolo contenzioso civile di un distinto atto di citazione (così Cass. n. 20817 del 2018).
Orbene, secondo la giurisprudenza (Cass. Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4473), questa "costante interazione tra il procedimento esecutivo ed il giudizio di divisione ad esso funzionale" impone che, sebbene i due giudizi siano autonomi, "il giudice dell'esecuzione, in funzione di giudice istruttore, tragga dal fascicolo dell'esecuzione le prove rilevanti ai fini delle decisioni che è chiamato ad assumere", riconoscendosi altresì la possibilità di notificare l'ordinanza che dispone il giudizio di divisione "al procuratore di uno dei litisconsorti che si sia già costituito nell'esecuzione forzata" (in questi termini la citata Cass. n. 20817 del 2018).
Ed allora, portando alle estreme conseguenze il ragionamento sin qui svolto, si potrebbe affermare che, così come il giudice della divisione tiene in considerazione, ai fini della decisione della causa, il carteggio del fascicolo dell'esecuzione, allo stesso modo, il giudice dell'esecuzione dovrebbe trarre, dal fascicolo della divisione, la documentazione necessaria per provvedere alla distribuzione del ricavato, considerando a tal fine anche le spese sorte e liquidate in quella sede.
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