Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto distribuzione - versate somme in sede di istanza di conversione del pignoramento poi rinunciatao

  • Silvia Lunetti

    AREZZO
    26/04/2023 11:43

    progetto distribuzione - versate somme in sede di istanza di conversione del pignoramento poi rinunciatao

    In qualità di delegato alla vendita vengo a porre il seguente quesito.
    In una esecuzione il debitore per il tramite del proprio Avvocato ebbe a presentare istanza di conversione del pignoramento allegando alla stessa una determinata somma conforme alla norma di legge.
    Alla successiva udienza il Giudice, rilevata la tempestività dell'istanza, invitava tutti i creditori a depositare note di precisazione dei relativi crediti; alla successiva udienza celebratasi dopo molto tempo causa sospensione per il periodo del covid il legale del debitore a verbale di udienza dichiarava di rinunciare alla conversione del pignoramento.
    Ciò posto, arrivati alla formazione del progetto di riparto e considerato che la rinuncia alla conversione del pignoramento possa considerarsi equiparabile alla decadenza dalla stessa conversione per omesso o ritardato versamento, ho considerato le somme versate per l'istanza di conversione come facenti parte dell'attivo distribuibile e non oggetto di restituzione in favore del debitore.
    Chiedo conferma della correttezza di quanto sopra.
    • Zucchetti SG

      28/04/2023 10:49

      RE: progetto distribuzione - versate somme in sede di istanza di conversione del pignoramento poi rinunciatao

      Per rispondere all'interrogativo dobbiamo muovere dalla lettura dell'art. 495, c.p.c., a mente del quale "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese".
      La conversione del pignoramento è l'istituto in forza del quale il debitore esecutato esercita il diritto potestativo di sostituire al bene pignorato o ai beni pignorati una somma denaro così modificando l'oggetto della procedura esecutiva, la quale viene a definirsi secondo una modalità alternativa rispetto a quella normale, rappresentata dalla liquidazione del bene pignorato con distribuzione del ricavato tra i creditori.
      Il debitore dunque, così come può evitare il pignoramento, pagando il dovuto nelle mani dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 494 c.p.c., allo stesso può far cessare il processo con il versamento di una somma di denaro pari al totale dei crediti e degli accessori per cui si procede contro di lui, avviando un subprocedimento che parte dal deposito di una istanza (accompagnata dal versamento di una somma pari ad 1/6 del credito per cui agisce il creditore procedente ed eventuali intervenuti muniti di titolo esecutivo) e la quantificazione da parte del giudice, nel contraddittorio tra le parti, dell'importo che il debitore deve versare in una unica soluzione o (come normalmente accade) mediante pagamenti rateali, e con successiva (o periodica) distribuzione degli importi versati tra i creditori legittimati.
      Si tratta di un istituto che, per le ragioni sopra succintamente esposte, il legislatore vede con particolare favore, tanto è vero che nel corso degli anni, con vari interventi legislativi ha progressivamente ridotto la somma che il debitore deve contestualmente depositare con l'istanza di conversione, ed ha contestualmente esteso il numero massimo di rate mensili in cui può essere dilazionato il versamento della somma, fissandolo in 48.
      Sul piano processuale, il subprocedimento di conversione del pignoramento, alternativo alla liquidazione del bene staggito (n questi termini cfr. Cass. civ. 22-7-1999), si apre la formulazione dell'istanza (da presentarsi entro l'udienza nella quale il giudice dispone la vendita o si riserva la decisione) di conversione da parte del debitore, che secondo taluni può essere avanzata anche personalmente da costui, senza la necessità del ministero di un difensore (Cass. civ., Sez. III, 26-1-2005, n. 1618).
      Depositata l'istanza di conversione unitamente alla somma pari ad 1/6 dell'importo del credito indicato in precetto dal creditore procedente e di quello indicato dai creditori intervenuti nell'atto di intervento, il giudice dell'esecuzione invita siffatti creditori a presentare una nota riepilogativa di credito, e pronuncia una ordinanza con la quale determina l'importo dovuto (comprensivo delle spese dell'esecuzione e degli onorari spettanti ai difensori del creditore), e fissa il termine entro il quale la somma deve essere versata, indicando altresì la misura della rateizzazione.
      L'art. 495 c.p.c. precisa che "Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati".
      Questo quadro normativo ci consente di affermare che se il debitore, prima che sia stata pronunciata istanza di conversione del pignoramento, rinuncia ad essa, le somme versate gli devono essere restituite. Invero, in questo caso il procedimento di conversione non si è ancora definito con la pronuncia dell'ordinanza, per cui non può trovare applicazione la disposizione or ora citata, la quale peraltro regola la diversa ipotesi dell'inadempimento del debitore.
      Allo stesso modo, si ritiene in dottrina che se l'istanza di conversione viene dichiarata inammissibile poiché la somma versata contestualmente al deposito dell'istanza è inferiore all'importo indicato dall'art. 495 c.p.c. essa deve essere restituita al debitore.