Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

certificato notarile

  • Elena Pompeo

    Salerno
    03/08/2022 19:23

    certificato notarile

    Salve. In una procedura immobiliare del 2000 il cui pignoramento è stato rinnovato nel 2020 non risulta in atti la certificazione notarile. E' necessaria trattandosi di procedura del 2000? Grazie
    • Zucchetti SG

      09/08/2022 17:31

      RE: certificato notarile

      Il testo dell'art. 567 c.p.c. prima delle modifiche apportate dal 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, era il seguente:
      «Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
      Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
      Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma».
      Il nuovo testo dell'art. 567, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (primo marzo 2006), con l'avvertenza che tuttavia se a quella data era già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore".
      Dunque, se alla data del prima marzo 2006 era già stata disposta la vendita, la nuova lettera dell'art. 567 c.p.c. non si applica.
      Tuttavia, al netto di questo dato normativo, se la documentazione ipocatastale riferita al ventennio manca, riteniamo che occorra relazionare al giudice dell'esecuzione chiedendo che ne sia disposto il deposito, atteso che l'analisi della documentazione ipocatastale estesa al ventennio decorrente dalla data di trascrizione del pignoramento è funzionale a verificare la titolarità del bene in capo all'esecutato in forza di una serie continua di trascrizione, e dunque è funzionale a garantire la stabilità dell'acquisto in capo all'aggiudicatario.
      L'assunto appena svolto è stato affermato anche dalla giurisprudenza. Cass., sez. III, n. 11638 del 2014 ha invero affermato che "spetta al giudice dell'esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto … pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta, d'ufficio, mediante l'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567 c.p.c., comma 2…. Si tratta di verifica formale, cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari; non ha carattere sostanziale, perché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all'esecutato non è un presupposto dell'espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l'accertamento dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione); soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento. Non può essere seguito, in materia di processo esecutivo, l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'art. 2644 c.c., per il quale il difetto di trascrizione di un atto non è rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore (cfr. Cass. n. 1105/78, n. 994/81, n. 11812/11): infatti, è compito del giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la validità del pignoramento e la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione esecutiva, tra cui rientra anche l'appartenenza al debitore del bene che, sottoposto a pignoramento, costituisce l'oggetto del processo esecutivo.
      In conclusione, va affermato il principio per il quale, nel processo esecutivo, spetta al Giudice dell'esecuzione verificare, d'ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore".
      In argomento va altresì registrata Cass., sez. III, 11-6-2019, n. 15597, secondo la quale "In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo". Secondo tale ultima pronuncia, Secondo questa pronuncia occorre considerare che, "in carenza di prova che l'ultimo atto antecedente al ventennio fosse idoneamente ovvero prioritariamente trascritto a favore dell'esecutato, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni contro la sua persona non avrebbero concludenza".
      I casi, secondo la Corte potrebbero essere diversi: se, ad esempio, pur essendo l'atto di acquisto anteriore al ventennio trascritto a favore dell'esecutato, questi avesse prima del ventennio, in tutto o in parte, disposto del diritto con idonea trascrizione della disposizione anch'essa anteriore al ventennio, la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. non ne darebbe conto.
      Ancora, anche quando la trascrizione a favore dell'esecutato, o di un suo dante causa, ricada nel ventennio, occorre comunque risalire al primo titolo di acquisto in favore del suo dante causa anteriore al ventennnio: da una lato al fine di verificare se vi sia continuità delle trascrizioni e dunque, possibilità di presumere operanti le regole in tema di prescrizione acquisitiva in favore dell'esecutato o di quella estintiva in relazione ad eventuali iscrizioni pregiudizievoli; dall'altro, poiché i nomi dei danti causa dell'esecutato sono necessari in quanto è anche contro di essi che occorrerà verificare se siano trascritte formalità pregiudizievoli ovvero iscritte ipoteche.
      Insomma, "risalire all'ultimo acquisto, idoneamente trascritto, anteriore al ventennio, a favore dell'esecutato o dei suoi danti causa, è la necessaria premessa per dare un grado di conducente attendibilità alle risultanze infraventennali cui, per sintesi legislativa, si è riferito il legislatore".
      Negare questa necessità in ragione del dato letterale dell'art. 567 sarebbe, secondo la Corte distonico rispetto ad una evoluzione normativa mirata a rendere il più affidabile e così appetibile possibile la vendita forzata e quindi il recupero e la stabilità del credito poiché il rischio di un acquisto a non domino si trasferirebbe sull'acquirente con la sola garanzia per evizione.