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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
Presenza di coofferenti
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Franco Paganelli
Livorno18/03/2025 12:50Presenza di coofferenti
Due persone intendono partecipare all'asta (vendita senza incanto, una conferisce procura notarile all'altra) per acquistare un immobile, una per acquistare la nuda proprietà e l'altra l'usufrutto. Non vedrei problemi, ma ho avuto risposte contrastanti al riguardo.
Grazie,
Franco Paganelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/03/2025 08:07RE: Presenza di coofferenti
Il tema posto dalla domanda è ricorrente nella pratica delle esecuzioni forzate, e costituisce fonte di (comprensibili) incertezze da parte degli operatori.
Il primo problema è quello della ammissibilità di una offerta di tal fatta, problema che i tribunali risolvono affermativamente, non essendovi ostacoli di ordine normativo in proposito.
È invece controverso (per quanto anche in tal caso l'opinione prevalente sia positiva) se due soggetti possano formulare congiuntamente offerta di acquisto dell'intero con trasferimento "frazionato" della proprietà (con attribuzione, per esempio, all'offerente Tizio dell'usufrutto ed all'offerente Caio della nuda proprietà). Trib. Milano, 30 aprile 2001 ha ritenuto ammissibili offerte di questo tipo (secondo noi correttamente). L'obiezione principale a questa scelta viene indicato nel fatto che in questo modo con il decreto di trasferimento verrebbero costituiti in capo agli aggiudicatari diritti diversi da quello pignorato (ed il decreto di trasferimento non può costituire ex novo diritti di cui il debitore non era titolare, poiché ciò si risolverebbe in un uno modo di trasferimento atipico della proprietà). Ad essa tuttavia ci pare di poter replicare osservando che comunque viene trasferita la piena proprietà seppur attraverso uno sua spacchettamento qualitativo.
Venendo alle questioni pratiche che l'offerta congiunta pone, spesso ci si interroga anche sul versamento della cauzione, a proposito del quale riteniamo che esso possa essere anche uno solo, eseguito da uno dei due offerenti, poiché l'art. 571, comma secondo, c.p.c., si limita a prevedere che l'offerente deve prestare cauzione, con la conseguenza per cui nel caso di offerta congiunta, allora, se la cauzione è prestata, il dettato normativo è rispettato (poiché l'offerente ha prestato cauzione), irrilevante essendo che il deposito sia stato eseguito da entrambi o da uno solo degli offerenti.
Altro momento delicato è quello della gara, poiché se si condivide l'idea per cui ogni rilancio è una nuova offerta, le alternative possibili sono due: o entrambi gli offerenti sono presenti (nell'ipotesi di vendita mista o analogica), oppure quello assente deve delegare altri, con l'avvertenza che non potrà essere delegato l'altro offerente, in quanto a mente dell'art. 571 nella vendita senza incanto può essere delegato solo un avocato.-
Franco Paganelli
Livorno21/03/2025 09:07RE: RE: Presenza di coofferenti
Ringrazio per l'articolata risposta.
Riguardo all'ultimo punto, le linee guida dei delegati del Tribunale di Livorno prevedono che
"se l'offerta è formulata da più persone, [deve essere allegata] copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata (a pena di inammissibilità)",
per cui l'ultimo elemento di incertezza dovrebbe essese superato.-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/03/2025 09:44RE: RE: RE: Presenza di coofferenti
Il tema è delicato. Le linee guida del tribunale di Livorno ricalcano le previsioni di cui al d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) il quale nel disciplinare l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrive che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:
A) Colui che ha sottoscritto l'offerta, in caso di firma digitale;
B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.
Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Questa previsione pone il tema della compatibilità con la disciplina di cui agli artt. 571 e 579 cpc che impongono invece una procura conferita ad un procuratore legale, oggi avvocato (Cass., sez. III, 5 maggio 2016, n. 895).
Orbene, questa compatibilità presenta, in sede di gara, non pochi rilievi critici, posto che i rilanci equivalgono sostanzialmente ad una nuova offerta, sicché il problema del soggetto cui viene conferita la procura si pone. Registriamo tuttavia che nella prassi, in caso di offerte congiunte, vengono ritenuti validi i rilanci telematici eseguiti da uno solo degli offerenti.
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