Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

RIPARTO

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    10/01/2026 17:38

    RIPARTO

    Buonasera,
    in una procedura esecutiva immobiliare con:
    1) il creditore procedente BANCA CON MUTUO IPOTECARIO
    2) creditori interventi PROFESSIONISTI che hanno eseguito lavoro su immobile
    3) ricavato dalla vendita dell'immobile non sufficente a coprire le spettanze del creditore procedente
    4) al netto delle somme da erogare a CTU, CUSTODE, DELEGATO ed eventuali altri oneri di procedura
    ( avvisi di vendita, imposte, ecc ) le residue somme vanno attribuite INTERAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE al
    creditore procedente, che è appunto banca con mutuo ipotecario ?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/01/2026 07:54

      RE: RIPARTO

      Le residue somme vanno assegnate al creditore procedente garantito da ipoteca.
      Ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c. "hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: …le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto" (l'estensione del privilegio al contributo integrativo ed al credito di rivalsa è stato operato dall'art. 1, comma 474, l. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
      Il credito di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (credito dei professionisti limitato agli ultimi due anni di prestazione) ha privilegio generale mobiliare, per cui non ha alcun privilegio sugli immobili; esso, tuttavia, ha "collocazione sussidiaria sugli immobili" (che, è cosa diversa dal privilegio) a mente dell'art. 2776 c.c..
      A proposito della collocazione sussidiaria è stato affermato in giurisprudenza che la collocazione dei crediti assistiti da privilegio sussidiario sugli immobili deve avvenire senza pregiudizio dei crediti assistiti da privilegio sugli immobili. Segnatamente, è stato ricordato che "l'art. 2776 cod. Civ., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili" (Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 1982, n. 654), osservando come "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287 est. Mengoni).
      In buona sostanza, il creditore assistito da privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria prevale solo sui chirografari, non sugli altri privilegiati.
      Per completezza precisiamo che, dalla lettura dell'art. 2748 c.c. si ricava il dato per cui ai fini della risoluzione del conflitto tra privilegi ed ipoteche (conflitto che comunque nel caso di specie non ricorre) non è rilevante (secondo l'unanime convincimento dottrinario) né la data di costituzione del privilegio, né la data di iscrizione dell'ipoteca, con la conseguenza per cui il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca anche quando questa sia stata iscritta prima del sorgere del privilegio stesso.