Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Offerta scartata e reclamo

  • Mattia Callegari

    Venezia
    26/10/2018 16:51

    Offerta scartata e reclamo

    Buona sera,
    in sede di asta ho scartato un'offerta presentata in quanto indirizzata ad altro Tribunale rispetto a quello di riferimento e anche considerando che gli altri tre offerenti si sono opposti e quindi avrei rischiato di subire più reclami.
    Dopo la mia decisione l'offerente scartato ha proposto reclamo contro la mia decisione.
    Volevo sapere se ho agito in modo corretto?
    • Zucchetti SG

      27/10/2018 17:47

      RE: Offerta scartata e reclamo

      A nostro avviso l'esclusione è illegittima.
      Cerchiamo di spiegare compiutamente le ragioni di questo convincimento.
      Il secondo comma dell'art. 571 c.p.c., nel testo riscritto dalla legge 80/2005, prevede tre distinti requisiti di efficacia dell'offerta:
      l'indicazione di un prezzo pari almeno a quello base ridotto di un quarto;
      il suo deposito nel termine stabilito con l'ordinanza di vendita adottata ai sensi dell'art. 569 c.p.c.;
      la prestazione di una cauzione nelle forme stabilite dal giudice in misura non minore ad un decimo del prezzo offerto o, secondo alcuni, in misura non minore a quella (eventualmente maggiore) stabilità dal giudice dell'esecuzione.
      A questi elementi condizionanti l'efficacia dell'offerta per espressa previsione normativa la dottrina e la prassi ne aggiunge ulteriori, individuandoli in tutti quei requisiti che servono ad qualificare una offerta in quanto tale, sicché ad esempio è da considerarsi inefficace l'offerta che non consenta di identificare il soggetto offerente, il prezzo offerto ed il bene che si intende acquistare.
      Al di fuori di queste ipotesi parte la dottrina prevalente ritiene che l'offerente possa correggere altri errori materiali da cui è affetta l'offerta di acquisto, in sede di apertura delle buste.
      Fatta questa premessa, riteniamo che nel caso di specie l'offerta non avrebbe potuto essere esclusa laddove dalla sua lettura complessiva potesse evincersi il dato per cui era inequivoco il dato per cui l'offerente intendeva partecipare proprio a quella vendita, correttamente indicata con riferimento al suo numero di registro generale ed al lotto posto in vendita.
      Occorre infatti ricordare che. vige nel nostro ordinamento un principio di conservazione degli atti, i quali vanno mantenuti fermi quante volte l'errore da cui gli stessi risultano affetti consente comunque all'atto di raggiungere il suo scopo.
      In applicazione di questo principio gli errori contenuti nell'offerta di acquisto non la inficiano tutte le volte in cui essi consentono comunque di identificare: il soggetto offerente, il bene che si chiede di acquistare, il prezzo offerto ed i termini di versamento del saldo.
      • Mattia Callegari

        Venezia
        30/10/2018 18:35

        RE: RE: Offerta scartata e reclamo

        Grazie mille per la chiara risposta.
        Secondo voi, se il G.E. accogliesse il reclamo, considerato che l'unico vizio ha riguardato l'esclusione di una busta, sarebbe possibile che lo stesso preveda una nuova asta con gli stessi partecipanti includendo chi ha presentato la busta esclusa? Oppure sarà necessario pubblicare un nuovo bando?
        • Zucchetti SG

          31/10/2018 10:22

          RE: RE: RE: Offerta scartata e reclamo

          Riteniamo che la soluzione da lei ipotizzata sia l'unica praticabile.
          Invero, l'offerente illegittimamente escluso deve essere reintegrato nella possibilità di partecipare alla gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. nei termini in cui vi avrebbe concorso in difetto del provvedimento oggetto di reclamo.
          Dall'altro canto, gli altri offerenti hanno il diritto di concorrere con coloro che nel termine previsto avevano ritualmente depositato l'offerta di acquisto, sicché la ripubblicazione dell'avviso di determinerebbe una sostanziale riapertura dei termini, con lo svolgimento di una nuova vendita, e non già la prosecuzione di quella in seno alla quale l'evento patologico (id est la esclusione dell'offerente) si è innestato.
          In sostanza, accolto il reclamo gli offerenti dovrebbero essere convocati dal professionista delegato per lo svolgimento della gara di cui all'art. 573 c.p.c. senza che siano rinnovati gli adempimenti pubblicitari.