Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

ammissibilità offerta congiunta

  • Andrea Zavatta

    Cesenatico (FC)
    03/08/2026 11:40

    ammissibilità offerta congiunta

    Buongiorno,

    avrei un quesito relativo alle vendite telematiche asincrone.

    Nel caso di offerta congiunta presentata da più soggetti, è ammissibile che l'offerta telematica venga trasmessa da uno solo dei coofferenti, munito di procura speciale rilasciata dagli altri offerenti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata?

    Oppure, considerato che l'art. 571 c.p.c. dispone che l'offerta può essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore legale, deve ritenersi che, qualora l'offerta sia presentata da un solo soggetto in nome e per conto degli altri coofferenti, questi ultimi debbano necessariamente conferire procura a un avvocato, non essendo sufficiente una procura notarile rilasciata a favore di uno degli altri offerenti?

    Ringrazio anticipatamente per il cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/08/2026 15:15

      RE: ammissibilità offerta congiunta

      Il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti: a colui che ha sottoscritto l'offerta, in caso di firma digitale; oppure al titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.
      Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
      Questa disposizione pone un apparente problema di coordinamento con gli artt. 571 e 579 c.p.c., che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura nel caso di offerta depositata in nome e per conto, ma prescrivono che essa possa essere presentata personalmente o a mezzo di un procuratore legale (ed oggi, quindi, a mezzo di un avvocato, poiché la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).
      Sennonché, come detto, la necessità di un coordinamento è solo apparente poiché l'art. 12 specifica che la procura sia rilasciata ad uno degli offerenti (e segnatamente a colui che sottoscrive l'offerta in qualità di offerente anch'egli oppure al titolare della pec identificativa) , per cui il problema di un suo conferimento ad un avvocato non si pone.
      Precisiamo che un modo di presentazione dell'offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo di firma digitale, il file contenente l'offerta.
      Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale non accetti l'offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (Tuttavia, l'esclusione dell'offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019).