Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Distribuzione del ricavato - identificazione creditori

  • Lisa Prosperi

    Roseto degli Abruzzi (TE)
    15/05/2023 20:17

    Distribuzione del ricavato - identificazione creditori

    Buonasera, il mio dubbio riguarda l'individuazione dei creditori in una procedura iniziata nel 2005 ed in cui io sono subentrata come delegato nel 2021. L'immobile è stato venduto e soddisfatte le spese in prededuzione ed il creditore in privilegio, rimangono delle somme da distribuire. Oltre al creditore procedente (banca) hanno fatto intervento:
    - Nel 2006 una concessionaria Y per la riscossione di tributi in forza di cartelle relative a contravvenzioni stradali, tassa sui rifiuti e irap per anni che vanno dal 1999 al 2004;
    - Nel 2010 una società X in forza di cambiali del 2008 protestate, società che da una visura risulta essere stata ceduta nel 2007 ad altra società e cancellata dal R.I. nel 2014.
    Come devo agire per la distribuzione delle somme residue nei confronti di questi creditori?
    Come individuarli?
    La concessionaria posso presumere che oggi sia l'Agenzia delle Entrate e della riscossione che però non è detto abbia in concessione la riscossione della Tari.
    Sono io tenuta a rintracciare i soci della società cancellata?
    Vorrei capire come dover operare al fine di poter depositare il piano di distribuzione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      16/05/2023 08:10

      RE: Distribuzione del ricavato - identificazione creditori

      Per affrontare la fattispecie prospettata è necessario rispondere ad un duplice interrogativo: quali effetti produce il meno del creditore in seno alla procedura esecutiva; quale sorte subiscono le somme che egli avrebbe avuto diritto a percepire.
      In ordine al primo aspetto osserviamo che, come noto, l'esistenza di un diritto di credito in capo al creditore procedente e, dunque, di riflesso, l'esistenza stessa del creditore, costituiscono una condizione dell'azione esecutiva (in questi termini Cass. n. 8306 del 31/03/2008, e prim'ancora Cass. n. 13021 del 09/12/1992).
      Dunque, la morte del creditore (o la sua estinzione) non determina l'interruzione del processo, anche ove dichiarata dal suo difensore, a condizione che almeno uno degli eredi (o l'eventuale curatore dell'eredità giacente, se nominato) compia atti di impulso. In difetto, il processo esecutivo si estinguerà, a meno che nella procedura esecutiva siano intervenuti creditori muniti di titolo esecutivo, nel qual caso la procedura esecutiva prosegue su impulso di questi ultimi.
      La conclusione che dunque si può ricavare è che, non verificandosi l'interruzione del processo, non sarà necessaria una sua riassunzione (di cui la interruzione è il presupposto), potendosi costituire il successore a titolo universale (ma questo vale anche in tutti i casi di cessione del credito) a norma dell'art. 111 c.p.c. (cfr, in questi termini, Cass. 12/04/2013, n. 8936; Cass., 01/07/2005, n. 14096).
      Posto quindi che la procedura non si estingue, è necessario chiedersi quale sorte subiscono le somme destinate al debitore creditore, anche in ragione del fatto che per le procedure esecutive manca una norma analoga a quella di cui all'art. 117, comma quarto, l.fall. (oggi art. 213, comma quarto, cci) a norma del quale le somme destinate ai creditori irreperibili sono ridepositate sul conto della procedura e decorsi 5 anni sono versati, dal depositario, all'Erario.
      A fare chiarezza è intervenuta, la l. 13 novembre 2008, n. 181, che, nel convertire il d.l. 16 settembre 2008, n. 143 (recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario "), ne ha modificato l'art. 2, aggiungendovi la previsione per cui gli importi "depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia " (art. 2, comma secondo, lett. c-bis), vanno conferiti al "Fondo Unico Giustizia" (stessa sorte subiscono le somme "di cui all'art. 117, comma quarto, l.fall.).
      Dunque, nel conflitto tra creditori (reperibili e non) e debitore, prevale la ragion di stato.
      In conclusione i creditori irreperibili entro il termine decadenziale di cinque anni dalla chiusura della procedura devono reclamare le somme depositate a loro nome, decorsi i quali esse andranno ad alimentare il FUG.
      Venendo al caso di specie, poiché gli originari creditori risultano ancora costituiti in giudizio, gli atti relativi alla fase della distribuzione del ricava dovranno essere loro trasmessi, e se non compiranno quanto necessario a ricevere il pagamento le somme resteranno giacenti sul conto della procedura, per essere destinati al FUG decorsi 5 anni.