Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Inadempienza aggiudicatario immobile e intervenuta rinuncia agli atti dell'unico creditore

  • Ornella Barbara Battaglini

    Senigallia (AN)
    28/08/2022 11:43

    Inadempienza aggiudicatario immobile e intervenuta rinuncia agli atti dell'unico creditore

    Buongiorno,
    successivamente all'aggiudicazione dell'immobile all'asta, l'unico creditore ha depositato la rinuncia agli atti. Poichè sono comunque fatti salvi i diritti dell'aggiudicatario, si sono attesi i termini per il pagamento del saldo, pagamento che non è avvenuto. A parte la decadenza dell'aggiudicatario ex art. 587 cpc con conseguente perdita della cauzione, deve essere comunque effettuato un (solo) nuovo tentativo di vendita con gli eventuali effetti di cui all'art. 587 cpc a carico dell'aggiudicatario inadempiente?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Ornella B. Battaglini
    • Zucchetti SG

      29/08/2022 08:28

      RE: Inadempienza aggiudicatario immobile e intervenuta rinuncia agli atti dell'unico creditore

      La disciplina delle conseguenze connesse al mancato versamento del saldo prezzo si ricava, essenzialmente, dalla combinata lettura degli artt. 574 ultimo comma, 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.
      L'art. 574 contiene un generico rinvio all'art. 587, ai sensi del quale nel caso in cui il prezzo non è depositato nel termine previsto, si verifica la decadenza dell'aggiudicatario, con perdita della cauzione e celebrazione di un nuovo incanto (ma, in realtà, se la decadenza si è verificata nella vendita senza incanto, il nuovo tentativo di vendita sarà, anch'esso, senza incanto).
      Dunque, ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligo di versamento del saldo prezzo, si produrranno le conseguenze che seguono: A) l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto; B) il professionista delegato incamererà la cauzione versata a titolo di multa; C) dovrà essere celebrata una nuova vendita che si svolgerà con il sistema senza incanto, se l'aggiudicazione era avvenuta in sede di vendita senza incanto.
      Infine, deve essere considerato il combinato disposto del secondo capoverso dell'ultimo comma dell'art. 587 c.p.c. e dell'art. 177 disp. att. c.p.c., secondo cui l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto, dedotta la cauzione versata, e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Questo pagamento è dovuto in forza di decreto di condanna pronunciato dal giudice dell'esecuzione, che costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori rimasti insoddisfatti in sede di riparto. In questi casi, ai fini dell'adozione del provvedimento di condanna, il professionista delegato comunicherà al Giudice dell'esecuzione i dati necessari a determinare l'esatto importo da indicare in decreto.
      A proposito di questo decreto, la giurisprudenza ha condivisibilmente osservato che tale somma costituisce una condanna al pagamento di natura risarcitoria ed efficacia costitutiva, e la sua adozione presuppone la spendita di un potere latu sensu cognitivo da parte del giudice dell'esecuzione, chiamato ad apprezzare le circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 1460 c.c. nonché l'imputabilità dell'inadempimento contestato all'aggiudicatario (Così trib. Monza, sez. III, 4 dicembre 2019).
      È bene osservare che a seguito della condanna l'inadempiente non deve essere chiamato a versare alla procedura la somma, in quanto il decreto costituisce titolo esecutivo che può essere azionato – evidentemente in una diversa e nuova procedura- dai creditori che siano risultati in tutto o in parte incapienti.
      Così ricostruita la cornice di riferimento, e venendo alla questione prospettata, osserviamo che in effetti il tema della possibilità che il decreto di condanna possa essere pronunciato anche quando il bene resti definitivamente invenduto (nel qual caso l'importo del decreto dovrebbe essere pari alla sola differenza tra prezzo di aggiudicazione e cauzione) è assai discusso.
      A nostro avviso per rispondere correttamente occorre preliminarmente distinguere i casi in cui all'estinzione della procedura si giunga per causa imputabile alle parti (rinuncia agli atti o inattività) da quelli in cui invece la necrosi dell'esecuzione sia dovuta a fatto ad esse non ascrivibile (si pensi ad una declaratoria di chiusura anticipata della procedura per infruttuosità ai sensi dell'art.164-bis disp. att. c.p.c., o al perimento del bene). È chiaro infatti che nella prima ipotesi non potranno farsi ricadere sull'aggiudicatario inadempiente le conseguenze della scelta o della negligenza delle parti, sicché la possibilità di pronunciare il decreto di condanna va, a nostro giudizio, esclusa.
      Più incerto appare lo scenario in cui alla declaratoria di improseguibilità si giunga per fattori esterni alla sfera di controllo delle parti.
      Prima facie si potrebbe dire che in questo caso la possibilità di pronunciare il decreto va a maggior ragione riconosciuta tenuto conto delle più gravi conseguenze che l'inadempimento ha prodotto; se infatti il decreto compensa la perdita subita per effetto del mancato versamento del saldo, la sua pronuncia si impone a fortiori quando questa perdita è massima.
      Questi argomenti, certamente condivisibili e coerenti rispetto alla ratio della disposizione non paiono tuttavia condivisibili de iure condito, poiché lo scenario fattuale contemplato dalle norme sopra richiamate non annovera il caso del cespite rimasto invenduto. Invero, ove si osservi la disposizione, si vede che essa ipotizza una successiva vendita del bene cui sia seguita una distribuzione del ricavato la quale abbia lasciati insoddisfatti uno o più creditori, la qualcosa non accade nel caso di improseguibilità; se ne deve allora ricavare che in queste circostanze il decreto non può essere emesso.
      Un problema ulteriore che andrà affontato è quello di individuare quale sia la sorte di una cauzione nei casi in cui il bene resti definitivamente invenduto per estinzione anticipata della procedura.
      Secondo una prima tesi (Tribunale di Verona del 17.7.2020) "(…) attesa la funzione sanzionatoria dell'incameramento della cauzione a titolo di multa, l'effetto special preventivo e general preventivo che accompagna ogni sanzione verrebbe certamente meno laddove la multa venisse restituita all'aggiudicatario decaduto in corrispondenza di un'ipotesi di improseguibilità parziale della procedura; - tale conclusione, peraltro, è inoltre anche contraria alla lettera della legge; - ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., infatti, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti di tali atti e, quindi, restando stabile l'aggiudicazione restano, inevitabilmente, validi ed efficaci anche gli atti a valle che l'aggiudicazione presuppongono, tra i quali atti, evidentemente, rientrano il decreto di trasferimento e, in mancanza di pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio, la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario e la consequenziale pronuncia di incameramento della cauzione a titolo di multa".
      Diverso avviso è stato espresso da Trib. Ragusa, 7 ottobre 2021, il quale andando consapevolmente contro le conclusioni del Tribunale veneto ha affermato che "Nel caso in cui, dopo l'aggiudicazione non perfezionatasi con il versamento del saldo prezzo con conseguente emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. (acquisizione della cauzione e disposizione di un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo base), la procedura venga dichiarata estinta per rinuncia dei creditori titolati, avvenuta prima dell'esperimento del nuovo tentativo di vendita, la cauzione va restituita all'aggiudicatario in applicazione delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito. La somma acquisita dalla procedura a titolo di multa, infatti, non può essere assegnata ai creditori perché costoro hanno rinunciato all'esecuzione e pertanto non hanno diritto alla distribuzione né detta somma può essere reclamata dal debitore esecutato siccome l'art. 632 c.p.c. si applica alla diversa ipotesi in cui l'estinzione intervenga dopo la vendita del bene ove il debitore, non potendo più ottenere la res, avrà diritto alla consegna di un bene succedaneo rappresentato dal prezzo ricavato dalla vendita".
      La prima soluzione sembra maggiormente persuasiva, poiché più aderente allo spirito ed alla lettera del codice.