Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Base d'asta non corretta

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    24/03/2022 08:40

    Base d'asta non corretta

    Può essere richiesta, secondo voi, l'invalidazione di un'asta immobiliare nel caso in cui il delegato alla vendita, per mero errore materiale, abbia fatto partire l'asta telematica asincrona non con l'offerta più alta ricevuta, come indicato nel regolamento della vendita, ma con quella con cui è stata versata la cauzione più elevata?
    Sottolineo che appena avviata la gara, è stata effettuato un rilancio che ha superato tutte le offerte inizialmente presentate e successivamente sono stati presentati ulteriori rilanci da parte dei partecipanti ammessi.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      25/03/2022 06:54

      RE: Base d'asta non corretta

      Dobbiamo rispondere all'interrogativo formulato partendo, necessariamente, da una premessa di fondo.
      È pacifico, in giurisprudenza, che necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (principio affermato da Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171 per giustificare l'assunto per cui il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile e da Cass. Sez. III n. 24570 del 05/10/2018 per sancire che le norme sopravvenute si applicano ai procedimenti di vendita in corso solo se richiamate nell'ordinanza di vendita).
      È chiaro, pertanto, che il nostro diritto vivente non ammette, in linea generale, un cambio delle regole del gioco durante lo svolgimento della gara.
      Va tuttavia aggiunto che, sempre in giurisprudenza, è ricorrente il principio per cui la deduzione della violazione di una regola processuale deve essere accompagnata dalla allegazione di un pregiudizio concreto che da quella violazione ne deriva, posto che il rispetto delle regole processuali non rileva in se considerato, quanto piuttosto in ragione della tutela di interessi sostanziali concreti che quelle regole presidiano, sicché se la violazione si arresta sul piano formale, senza tradursi in un effettivo vulnus, quella violazione non può essere lamentata (cfr, ex multis Cass. n.12122/2003; Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459; (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass. 20 novembre 20202, n. 26419), tanto è vero che, in generale, l'art. 100 stabilisce che per proporre una domanda occorre avervi interesse, e che con specifico riferimento ai singoli atti processuali, l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c. stabilisce che la nullità non può essere pronunciata se l'atto nullo ha raggiunto comunque il suo scopo.
      Traslando questi principi al caso di specie, siamo dell'avviso per cui non vi sono i presupposti per invalidare la gara, perché pur viziato il suo inizio, nel corso dello svolgimento si è di fatto prodotto un risultato identico a quello che si sarebbe avuto se la gara si fosse svolta, sin dall'inizio, regolarmente.