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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ADEMPIMENTI PUBBLICITARI E SOSPENSIONE FERIALE
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Andrea Zavatta
Cesenatico (FC)13/05/2026 17:25TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ADEMPIMENTI PUBBLICITARI E SOSPENSIONE FERIALE
Si chiede se la sospensione feriale dei termini trovi applicazione con riferimento al termine, previsto dall'ordinanza di vendita, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c..
In particolare, l'ordinanza dispone che il professionista delegato fissi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Nel caso di specie, l'ordinanza di vendita è stata comunicata al delegato in data 21.04.2026; il termine massimo di 120 giorni verrebbe pertanto a scadere nel mese di agosto.
Si chiede quindi se, tenuto conto della sospensione feriale, la scadenza debba essere differita al 21.09.2026.
Si chiede inoltre se la sospensione feriale trovi applicazione anche con riferimento agli adempimenti pubblicitari connessi alla vendita delegata.
In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/05/2026 09:56RE: TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ADEMPIMENTI PUBBLICITARI E SOSPENSIONE FERIALE
Partendo dagli adempimenti pubblicitari, non crediamo che si applichi la sospensione feriale dei termini dell'art. 490 comma secondo c.p.c.. La norma prescrive infatti che l'avviso di vendita deve essere pubblicato per almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, ma non prevede un termine entro il quale o a partire dal quale deve essere compiuta una data attività processuale. La preoccupazione del legislatore, infatti, è stata semplicemente quella di garantire adeguata pubblicità all'avviso di vendita.
Stessa cosa vale per la presentazione dell'offerta di acquisto.
Va ricordato sul punto che essa è attività negoziale (Cass. 17930/1995; 7708/2014), attività che l'offerente (che non è parte processuale se non quando diviene portatore di uno specifico interesse confliggente con quelli della procedura) può compiere senza il ministero di un difensore, in funzione del quale la sospensione feriale è stata concepita dal legislatore (tra le tante Cass. 2995/1995).
Ciò che invece a nostro avviso non può svolgersi durante il periodo della sospensione feriale è la vendita (per tale intendiamo l'apertura delle buste e la eventuale gara tra gli offerenti).
L'udienza in cui si svolge la vendita è, appunto, una udienza. Lo afferma espressamente l'art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta", con una previsione che costituisce una novità (introdotta nel 2005) rispetto alla previgente formulazione del testo normativo, che invece si limitava a prevedere che il Giudice disponeva la vendita, la quale si svolgeva secondo le disposizioni a seguire.
Si tratta, tuttavia, di una udienza particolare, atteso che per espressa previsione dell'art. 631 c.p.c., la disciplina del rinvio dell'udienza per assenza delle parti non si applica all'udienza fissata per la vendita, elemento questo che contribuisce a rafforzare l'idea che quella della vendita è una udienza, poiché altrimenti la deroga contenuta nell'art. 631 non avrebbe avuto ragion d'essere.
Che l'udienza in cui si celebra la vendita sia particolare è opinione della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato (sebbene prima delle riforme del 2005/2006) che la vendita tenuta di fronte al Giudice dell'esecuzione non può essere equiparata ad una udienza, tanto è vero che è escluso che le norme dettate per lo svolgimento di quest'ultima possano applicarsi
meccanicamente all'incanto (v. sul punto Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178).
Va tuttavia detto che la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali si applica in via generale a tutti gli affari civili, tranne che per quelli in relazione ai quali l'applicazione della disciplina della sospensione è esclusa in forza di espresse disposizioni cui la giurisprudenza attribuisce carattere eccezionale, e come tali insuscettibili di applicazione analogica (cfr, ex multis, Cass. Sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15643).
Sulla scorta di questi elementi riteniamo che durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali le vendite non possano essere celebrate.
In primo luogo si consideri il fatto che la vendita è attività che potrebbe essere compiuta direttamente dal Giudice, cui il delegato si sostituisce in caso di delega, sicché ove la vendita non venisse delegata non si potrebbe ragionevolmente dubitare del fatto che nel periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto le vendite non potrebbero essere disposte.
In questa direzione sembrerebbe esprimersi la giurisprudenza, la quale ha per esempio affermato che "tra gli affari civili urgenti - previsti dall'art. 92 della legge di ordinamento giudiziario ed esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non sono comprese le vendite" (Cass. civ., 28 giugno 2006, n. 14979).
Negli stessi termini Cass 10727/2001, la quale correggendo la pronuncia della Corte di Appello, (la quale aveva affermato che tutte le attività del consulente possono essere svolte durante il periodo di sospensione feriale) ha affermato che "le attività alle quali i difensori hanno diritto di essere presenti, come appunto quelle di consulenza, non possono essere validamente svolte nel periodo feriale, salvo che nelle cause urgenti. La conseguente nullità, tuttavia, è condizionata al verificarsi di una specifica e concreta menomazione dei diritti delle parti [cfr., con riferimento alle udienze, Cass. 19 aprile 1991 n. 4227, 26 marzo 1994 n. 2978, 18 novembre 1995 n. 11992]").-
Andrea Zavatta
Cesenatico (FC)15/05/2026 11:44RE: RE: TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ADEMPIMENTI PUBBLICITARI E SOSPENSIONE FERIALE
Vi ringrazio per la risposta. Vorrei però comprendere meglio una conseguenza pratica del ragionamento esposto.
Se ho ben inteso:
1. la sospensione feriale non si applica né al termine per il deposito delle offerte né agli adempimenti pubblicitari;
2. mentre non potrebbe celebrarsi nel periodo feriale l'udienza di vendita (apertura buste ed eventuale gara).
Tuttavia, nella prassi delle vendite delegate, il termine per la presentazione delle offerte viene normalmente fissato al giorno antecedente la vendita.
Nel caso concreto, essendo stata l'ordinanza comunicata il 21.04.2026 e prevedendo la stessa un termine massimo di 120 giorni, vorrei quindi comprendere quale sia, secondo il vostro orientamento, la corretta modalità operativa:
1. se il termine per il deposito delle offerte debba comunque essere fissato entro il mese di agosto, pur celebrandosi la vendita a settembre;
2. ovvero se sia possibile fissare la vendita a settembre con termine per il deposito delle offerte il giorno antecedente, anche oltre il termine dei 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
È questo il punto che vorrei meglio chiarire.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
18/05/2026 14:27RE: RE: RE: TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ADEMPIMENTI PUBBLICITARI E SOSPENSIONE FERIALE
La richiesta di chiarimenti è legittima, atteso che a norma dell'art. 569 c.p.c. con l'ordinanza di vendita il giudice, tra l'altro, fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 c.p.
Orbene, questa norma prescrive, come si vede, che l'apertura delle buste debba avvenire il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.
Orbene, rispetto a questa previsione è possibile osservare che: da una lato non sempre l'ordinanza di vendita contiene una indicazione specifica in tal senso; dall'altro, si tratta di termine che spesso viene differito da quando si procede alla vendita in modalità telematica (essendo necessario attendere i tempi necessari all'accredito del bonifico contenente la cauzione); dall'altro ancora non è una previsione la cui violazione può essere sanzionata con l'invalidazione dell'esperimento di vendita.
Non vediamo dunque ostacoli a mantenere una distanza tra la scadenza del termine per il deposito delle offerte e l'apertura delle buste. Certamente, sul piano della opportunità pratica, non ci pare che la soluzione migliore sia quella di prevedere una forbice troppo ampia, sicché non sarebbe peregrino posticipare (ad esempio a fine agosto) il termine per la presentazione delle offerte di acquisto fissando ai primi di settembre l'apertura delle buste.
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