Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Conflitto di interessi avvocato del debitore che presenta un’offerta

  • Federica Maestri

    Bergamo
    29/03/2022 19:35

    Conflitto di interessi avvocato del debitore che presenta un’offerta

    Buonasera, l'avvocato costituito per il debitore nell'esecuzione immobiliare, in fase di vendita, può formulare un'offerta per persona da nominare o per conto di terzi con procura speciale notarile o dev'essere considerato in conflitto di interessi?
    Grazie sin d'ora per la risposta.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      31/03/2022 07:11

      RE: Conflitto di interessi avvocato del debitore che presenta un’offerta

      A nostro avviso la situazione prospettata configura una situazione di conflitto di interessi, sanzionabile a norma dell'art. 24 del codice deontologico forense, approvato dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio nazionale forense con provvedimento del 31/01/2014, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2014, n. 241.
      La norma dispone al comma 1 che "l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale".
      Come si vede, è inibita al difensore l'attività che possa determinare un conflitto di interesse anche solo potenziale, e non è necessario che il conflitto di interessi sia reale ed effettivo.
      Il comma secondo aggiunge che "l'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale", richiedendo quindi che, a prescindere dalla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, il difensore mantenga una posizione di indipendenza.
      Inoltre, il comma terzo riconduce al conflitto di interessi una serie di circostanze, tra le quali figura anche quella in cui "l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico".
      Secondo la giurisprudenza "Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art.37 del codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17 aprile 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, come quando, nell'ambito di una procedura esecutiva, chieda l'attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del CNF che aveva sanzionato un avvocato, il quale, con il patrocinio di un collega di studio, era intervenuto per il recupero di un proprio credito professionale nella procedura esecutiva iniziata contro il suo assistito, la cui difesa aveva affidato ad altro collega di studio, circostanza ritenuta sintomatica di una rinuncia solo fittizia al mandato). (Cass. Sez. U. 12/03/2021, n. 7030).
      Applicando al caso prospettato la norma indicata, è evidente la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, poiché la presentazione di una offerta di acquisto cristallizza, in capo all'offerente ed al debitore, la titolarità di interessi potenzialmente confliggenti, laddove dovesse venire in rilievo la regolarità dell'offerta, ed il conflitto potrebbe essere addirittura effettivo ove il debitore, per il tramite del suo difensore, avesse sostenuto che non si potesse procedere alla vendita del compendio per il quale l'offerta è presentata.
      Orbene, decidendo degli effetti di una costituzione avvenuta in conflitto di interessi, la corte di cassazione ha affermato che "Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio". (Nella specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall'avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore). (Cass. 20/01/2020, n. 1143).
      Riteniamo dunque che l'offerta non possa essere accettata per invalidità della procura.
      • Federica Maestri

        Bergamo
        31/03/2022 19:16

        RE: RE: Conflitto di interessi avvocato del debitore che presenta un’offerta

        Vi ringrazio per la cortese e celere risposta.
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          01/04/2022 07:21

          RE: RE: RE: Conflitto di interessi avvocato del debitore che presenta un’offerta

          Grazie a lei
      • Simona Indiveri

        Arezzo
        13/12/2023 10:20

        RE: RE: Conflitto di interessi avvocato del debitore che presenta un’offerta

        Buongiorno,
        pongo la questione della possibile violazione dell'art. 24 del Cdf in modo differente:
        è ravvisabile conflitto di interessi quando il delegato (avvocato) procede all'asta accettando in presenza il giorno della gara un congiunto (o un parente) unitamente ad altre persone? Egli ammette le domande, conduce la gara senza alcun pregiudizio per le parti ed aggiudica alla scadenza dei minuti previsti all'offerta più alta.
        Il conflitto letteralmente inteso appare essere previsto dal codice deontologico solo per l'avvocato che è parte del processo. Esso può essere esteso anche al delegato che è di fatto parte neutrale e "longa manus" del giudice?
        L'ipotesi di conflitto di interessi, può essere ravvisata nelle situazioni in cui l'avvocato non rappresenta una parte?
        Essa, intesa come non effettiva, ma come "mero pericolo" da evitare comunque, non appare in alcun modo essere estensibile al delegato o al custode della vendita, ma viene contestata come violazione disciplinare, anche se non trovo riscontri in sentenze del CNF intal senso.
        • Zucchetti SG

          14/12/2023 10:02

          RE: RE: RE: Conflitto di interessi avvocato del debitore che presenta un’offerta

          A nostro avviso nel caso prospettato il delegato ha l'obbligo di astenersi.
          Invero, si ritiene, generalmente, che al professionista delegato sia applicabile la previsione di cui all'art. 63, comma 1, c.p.c., a norma del quale il consulente tecnico, scelto tra gli iscritti in un albo, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il Giudice riconosca la ricorrenza di un "giusto motivo di astensione". Le cause di astensione sono quelle di cui all'art. 51 c.p.c. (titolarità di un interesse coinvolto dalla procedura, parentela, affinità fino al quarto grado, commensalità abituale, rapporti contrattuali, inimicizia grave con una delle parti o il suo difensore, conoscenza della procedura per aver svolto assistenza ad una delle parti, amministrazione di enti, società o associazioni che hanno interesse nella causa, esistenza di altre gravi ragioni di convenienza). Ove una di esse ricorra, il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicarlo al Giudice dell'esecuzione. La violazione di quest'obbligo potrebbe essere penalmente rilevante, in quanto può configurare il reato di cui all'art. 323 c.p. (il condizionale è dovuto in quanto, com'è noto, la violazione del dovere di astensione non è sufficiente ai fini della configurazione del reato, dovendo ricorrere anche gli ulteriori elementi del danno ingiusto, ovvero del vantaggio ingiusto, intenzionalmente prodotti).
          In ordine poi ai possibili rapporti con le "parti" del processo esecutivo che giustificano l'obbligo di astensione, ragioni di opportunità impongono di considerare non solo i rapporti con le "parti" del processo esecutivo tecnicamente intese (ossia il debitore, l'eventuale terzo assoggettato all'espropriazione, il creditore procedente e quelli intervenuti), ma anche agli offerenti, tenuto conto del fatto che tali soggetti entrano comunque direttamente in contatto con il professionista delegato.
          Questa ricostruzione ha trovato indiretto avallo nelle argomentazioni svolte da Cass., Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 4149, la quale nel pronunciarsi sull'ambito soggettivo di estensione della previsione di cui all'art. 1471 c.c., (a mente del quale "non possono essere compratori nemmeno al­l'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395"), ha affermato che essa (e dunque il divieto ivi contemplato) si applica anche al professionista delegato, "anch'esso ormai tendenzialmente indefettibile per il carattere di normalità della delega delle operazioni di vendita; ma comunque, quando nominato, esercente funzioni lato sensu di c.d. giurisdizione esecutiva e qualificabile come ausiliario sui generis, se non proprio, come in dottrina è stato avanzato, alla stregua di un quasi alter ego dell'ufficio del giudice dell'esecu­zione, espletando attività di giudice e cancelliere al tempo stesso".