Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

morte del creditore procedente

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    12/07/2022 11:15

    morte del creditore procedente

    Buongiorno,
    sono a porre il seguente quesito.
    Il creditore procedente di una esecuzione immobiliare di cui è prossima lo svolgimento dell'udienza di vendita è venuto a mancare il mese scorso e di tale evento non ne è stato dato ancora atto in senso all'esecuzione immobiliare.
    A questo punto devo procedere a riassumere la procedura esecutiva immobiliare nel termine di tre mesi con costituzione delle nuova parte, oppure procedere solamente a depositare semplice atto d'intervento ex articolo 111 c.p.c. da parte dell'erede.

    In attesa di risposta, ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      15/07/2022 09:48

      RE: morte del creditore procedente

      È noto che la esistenza di un diritto di credito in capo al creditore procedente e, dunque, di riflesso, l'esistenza stessa del creditore, costituiscono una condizione dell'azione esecutiva (in questi termini Cass. n. 8306 del 31/03/2008, e prim'ancora Cass. n. 13021 del 09/12/1992).
      La Cassazione, in particolare, ha osservato che nel processo di esecuzione "il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura", aggiungendo comunque che questa regola "va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento", con la conseguenza che "qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.(Cass. Sez. U,7 gennaio 2014, n. 61).
      Orbene, secondo la dottrina la morte del creditore non determina l'interruzione del processo, anche ove dichiarata dal suo difensore; tuttavia, se nessuno degli eredi compie atti di impulso, la procedura si estinguerà, a meno che nella procedura esecutiva siano intervenuti creditori muniti di titolo esecutivo, nel qual caso la procedura esecutiva prosegue su impulso di questi ultimi.
      La conclusione che dunque si può ricavare è che, non verificandosi l'interruzione del processo, non sarà necessaria una sua riassunzione (di cui la interruzione è il presupposto), potendosi costituire il successore a titolo universale (ma questo vale anche in tutti i casi di cessione del credito) a norma dell'art. 111 c.p.c. (cfr, in questi termini, Cass. 12/04/2013, n. 8936; Cass., 01/07/2005, n. 14096).