Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO ENTRO IL TERMINE DEI 120 GG MA OLTRE IL TERMINE INDICATO NELL'OFFERTA

  • Paola Barisone

    Ovada (AL)
    09/10/2023 20:11

    VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO ENTRO IL TERMINE DEI 120 GG MA OLTRE IL TERMINE INDICATO NELL'OFFERTA

    Buonasera
    in una esecuzione immobiliare, eseguita la gara telematica tra più offerenti ed aggiudicato l'unità immobiliare staggita la miglior offerente, l'aggiudicatario provvede ad eseguire immediatamente il versamento delle spese come quantificate dal PD, mentre il saldo prezzo viene versato nei 120 gg ,ma oltre il termine indicato nell'offerta
    Posto che l'ordinanza di delega indica espressamente che il versamento a saldo deve essere eseguito entro 120 gg , il medesimo è considerato tardivo e con quali conseguenze?
    cordialità
    Paola Barisone
    • Zucchetti SG

      10/10/2023 10:24

      RE: VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO ENTRO IL TERMINE DEI 120 GG MA OLTRE IL TERMINE INDICATO NELL'OFFERTA

      A norma dell'art. 569, con l'ordinanza di vendita il giudice stabilisce, tra l'altro il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato.
      Inoltre, ai sensi dell'art. 585 c.p.c. l'aggiudicatario deve versare il prezzo di aggiudicazione nel termine e nel modo fissati con l'ordinanza che dispone la vendita.
      Infine, l'art. 587, prevede che nel caso in cui il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione dichiara, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario, con perdita della cauzione e celebrazione di un nuovo incanto.
      Da queste previsioni si ricava da molti il corollario per cui la decadenza dell'aggiudicatario consegue esclusivamente all'omesso versamento del saldo prezzo nel termine stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita, con la conseguenza per cui rileva esclusivamente l'inutile decorso del termine dei 120 giorni (o di quello diverso comunque stabilito dal giudice).
      Questa conclusione presta il fianco a qualche rilievo critico nella misura in cui non tiene in debito conto la circostanza per cui l'art. 587 c.p.c. si inserisce in un contesto normativo in cui l'unico criterio di selezione delle offerte era il prezzo offerto, mentre invece con le modifiche del d.l. n. 83/2015 anche il termine per il versamento del saldo è criterio di individuazione della offerta migliore.
      Infatti, il novellato art. 573 prevede che in assenza di gara, nel caso di offerte di pari importo non si procede più all'esperimento di un nuovo tentativo di vendita, ma il bene viene aggiudicato a colui che abbia depositato la cauzione di maggiore importo; inoltre, in caso di pari cauzioni, viene preferito l'offerente che abbia indicato un minor termine per il versamento del saldo. Infine, anche ove i termini indicati per il versamento del saldo fossero identici, l'aggiudicazione avverrà in favore di colui che ha per primo depositato l'offerta.
      In questo novellato contesto normativo, a seguire la tesi per cui la decadenza segue solo all'omesso versamento nel termine indicato dal giudice, si dovrebbe affermare che in assenza di gara, se Tizio è risultato il migliore offerente perché la sua offerta è quella che indicava il più breve termine di versamento del saldo, ciononostante potrebbe comune depositarlo nel termine di 120 giorni senza incorrere in nessuna sanzione.
      Per rimediare a questo inconveniente, allora, si dovrebbe procedere ad una interpretazione adeguatrice dell'art. 587 ed affermare che il termine "stabilito" può essere sia quello indicato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita, sia quello indicato dallo stesso offerente nella sua offerta.
      Tutto questo, a nostro avviso, comunque non vale se vi è stata gara tra gli offerenti, poiché se ogni rilancio equivale ad una nuova offerta di acquisto, per cui se tizio offre un importo di 100 da versarsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione, non può dirsi che, ove in sede di gara offra 110, sia comunque tenuto a rispettare quel termine poiché la originaria offerta è stata superata da una nuova offerta di acquisto.
      Da ultimo suggeriamo di controllare l'ordinanza di vendita, poiché accade in alcuni uffici che nella ordinanza si preveda che, in caso di gara, il termine per il versamento del saldo sia quello indicato dal miglior offerente.