Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

quinto esperimento di vendita

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    09/02/2026 14:38

    quinto esperimento di vendita

    Buongiorno
    Nel caso di QUARTO esperimento di vendita per esecuzione immobiliare, con esito negativo il relativo prezzo base da decurtare nei limiti della metà è quello riferito al prezzo base dell'ULTIMO ESPERIMENTO di vendita, cioè il QUARTO
    E non riferito al prezzo base del PRIMO ESPERIMENTO ?

    Ad esempio:

    Prezzo base asta n. 1 € 100 k
    Prezzo base asta n. 2  € 75 k
    Prezzo Base asta n.3 € 50k 
    Prezzo base asta n, 4 € 25 k

    Prezzo base asta n. 5 € 12,5 k ( la metà del prezzo base dell'asta n. 4)


    Corretto ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/02/2026 16:29

      RE: quinto esperimento di vendita

      La riduzione della metà va operata sul prezzo base del quarto tentativo di vendita.
      L'art. 591 c.p.c. prevede che nel caso di esito infruttuoso del primo tentativo di vendita il Giudice dell'esecuzione (o il delegato a ciò preventivamente autorizzato nell'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c.) può disporre nuovamente la vendita senza incanto a prezzo ribassato. La norma inoltre prevede (nel testo riscritto dall'art. 4, comma 1 lett. h) del d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016 n. 119) che la riduzione del prezzo possa arrivare sino ad ¼, aggiungendo che dopo il quarto tentativo di vendita il prezzo base può essere ridotto della metà.
      Stando al tenore letterale della norma, la riduzione della metà deve operarsi sul "prezzo base" del precedente esperimento di vendita, e rispetto ad esso dovrà comunque essere calcolata la misura dell'offerta minima.