Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

compenso delegato alla vendita di ramo aziendale

  • Riccardo Tomasi

    GROSSETO
    21/05/2021 18:45

    compenso delegato alla vendita di ramo aziendale

    Buonasera, vorrei sapere come comportarmi per la liquidazione del compenso in una procedura esecutiva immobiliare - di cui sono delegato alla vendita - proseguita dal creditore fondiario ancorchè la societa' successivamente sia stata dichiarata fallita; antecedentemente all'avviso di vendita il curatore ha sottoposto al G.D apposita istanza con la quale lo stesso è stato autorizzato a vendere, nell'esecuzione immobiliare, per il tramite del delegato alla vendita, il ramo di azienda comprendente beni immobili, mobili, attrezzature aziendali ed avviamento. Per quanto concerne quindi la modalità di liquidazione del compenso del sottoscritto sarebbe corretto assimilare il compenso del delegato alla vendita a quella di fatto di un coadiutore del fallimento autorizzato in base all'istanza sottoposto al G.D dal curatore? Il parametro sarebbe l'attivo realizzato per l'aggiudicazione del ramo aziendale, diversamente non si trova un corrispondente compenso per il mero delegato alla vendita di beni immobili (la parte mobiliare e l'avviamento rimarrebbero escluse dal compenso).
    Grazie
    cordiali saluti

    Riccardo Tomasi
    • Zucchetti SG

      23/05/2021 08:46

      RE: compenso delegato alla vendita di ramo aziendale

      A nostro avviso per rispondere correttamente all'interrogativo posto occorrerebbe verificare se i beni mobili, le attrezzature e l'avviamento sono stati venduti o meno unitamente all'immobile in un unico lotto (come immaginiamo e come sarebbe logico attendersi in caso di vendita di azienda), oppure se sono stati liquidati come cespiti separati.
      Nel primo caso, riteniamo che il compenso (che per i beni diversi dagli immobili dovrà essere liquidato dal giudice delegato), debba essere calcolato sulla quota parte del ricavato dalla vendita ascrivibile ai beni mobili, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 3 d.m. D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, (recante "regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile"), il quale può certamente essere utilizzato per la determinazione del compenso dovuto al professionista incaricato dal giudice delegato al fallimento, quante volte alla vendita debba procedersi secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
      È chiaro che per determinare la quota di corrispettivo riferibile ai beni mobili ed all'avviamento, dovranno eseguirsi le debite proporzioni rispetto al valore di stima determinato.
      Se invece si dovesse procedere per lotti separati, distinguendo gli immobili dal resto, siamo dell'avviso per cui si potrà applicare comunque l'art. 3 (il cui comma 4 rimanda all'art. 2 quando il prezzo di aggiudicazione supera i 40.000 euro).
      Non riteniamo invece che si possa applicare il comma terzo dell'art. 2 quale conseguenza della vendita, nell'unico procedimento, di tutti i beni, atteso che esso presuppone la unicità del provvedimento di liquidazione, cosa che nel caso prospettato non si verificherà in quanto ciascuno dei due giudici (quello dell'esecuzione e quello delegato al fallimento) adotteranno propri provvedimenti di liquidazione.
      È chiaro, tuttavia, che il citato comma terzo potrà comunque essere autonomamente utilizzato da ciascuno dei due magistrati nella liquidazione del compenso di propria competenza.