Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Accettazione eredità

  • Giovanna Antonini

    AVEZZANO (AQ)
    09/06/2022 12:33

    Accettazione eredità

    Il caso che si presenta in qualità di professionista delegato è il seguente:

    Il debitore esecutato ha acquisito l'immobile pignorato mediante atto di compravendita.
    La parte venditrice acquisisce il bene venduto mediante atti successori trascritte ed in ultimo l'intera proprietà si acquisisce con verbale di divisione giudiziale (emesso dal Tribunale) trascritto.

    Dal certificato notarile in atti non si evince la trascrizione della accettazione di eredità.

    A vostro parere, in presenza di un verbale di divisione giudiziale regolarmente trascritto prima dell'atto di compravendita, è necessaria per garantire la continuità nelle trascrizioni nel ventennio effettuare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità o può l'atto del Tribunale sopperire a tale accettazione? Grazie
    • Zucchetti SG

      10/06/2022 11:45

      RE: Accettazione eredità

      Per fornire una risposta compiuta agli interrogativi posti occorre una preliminare ricostruzione del dato normativo e giurisprudenziale di riferimento.
      Affinché possa procedersi ad una espropriazione forzata è necessario che il bene sottoposto a pignoramento appartenga al debitore esecutato o che si tratti di un bene che, seppure appartenente ad un terzo, sia stato costituito in garanzia in favore del creditore procedente.
      Quando l'oggetto del pignoramento è costituito da beni immobili o da beni mobili iscritti nei pubblici registri, la titolarità del bene in capo all'esecutato deve risultare dai registi immobiliari mediante la trascrizione, in suo favore, di un valido titolo di acquisto.
      Nelle ipotesi in cui il bene sia stato acquistato dall'esecutato per accettazione dell'eredità cui è stato chiamato per successione mortis causa, si impone che detta accettazione sia stata trascritta in suo favore ai sensi dell'art. 2648 c.c..
      A questo proposito va ricordato che il codice riconosce due modi di accettazione dell'eredità: quella espressa (art. 475 c.c.), che si compie per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e quella tacita (art. 476 c.c.), che consiste nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
      Nel primo caso oggetto di trascrizione sarà l'atto pubblico di accettazione dell'eredità; nel secondo caso sarà oggetto di trascrizione l'atto implicante l'accettazione tacita, ai sensi del terzo comma dell'art. 2648, ove questa risulti da titolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata) idoneo ad essere trascritto nei pubblici registri. Questa norma prevede peraltro (e la cosa ha rilievo proprio ai fini che qui interessano) che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
      Dunque, in mancanza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, colui il quale intenda dimostrare e trascrivere in favore dell'erede il titolo di acquisto dell'eredità dovrà ottenere una sentenza che accerti l'intervenuta accettazione tacita proponendo domanda giudiziale in tal senso, e provvedere alla sua trascrizione.
      Nei termini sopra richiamati si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che "in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza" (Cass. 26 maggio 2014, n. 11638).
      Nell'affermare questo principio, la citata pronuncia ha avuto modo di precisare che se è vero che quando la trascrizione dell'acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, primo comma, è altrettanto vero che in forza del secondo comma del medesimo art. 2650, se la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell'art. 2644), sicché "una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l'art. 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento".
      La ricostruzione sistematica appena compiuta consente di affermare che quando sia stato sottoposto a pignoramento un bene immobile pervenuto all'esecutato, a ad un suo dante causa, per successione mortis causa non trascritta, il creditore ha la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni provvedendo, a sua cura e spese, alla trascrizione del titolo di acquisto, ove esistente (come nel caso di specie), o instaurando un autonomo procedimento giudiziario volto a conseguire un titolo accertativo dell'acquisto che possa essere trascritto.