Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

vendita fissata al 4 dicembre 2020 abitazione dove abita il debitore

  • Elena Pompeo

    Salerno
    06/11/2020 19:26

    vendita fissata al 4 dicembre 2020 abitazione dove abita il debitore

    ho fissato una vendita al 4 dicembre 2020 autorizzata dal gd in data 11 settembre 2020. nell'immobile l'esecutato ci vive. la devo sospendere?
    grazie
    • Zucchetti SG

      09/11/2020 15:51

      RE: vendita fissata al 4 dicembre 2020 abitazione dove abita il debitore

      Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nell'ambito delle "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", all'art. 4, intitolato "Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa", dispone la proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive previste dall'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27, sostituendo alle parole "per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" le parole "fino al 31 dicembre 2020".
      Sulla scorta di queste premesse, se la procedura era sospesa a norma del citato art. 54-ter, detta sospensione perdurerà sino al 31 dicembre 2020.
    • Simone Allodi

      Milano
      20/01/2021 16:29

      RE: vendita fissata al 4 dicembre 2020 abitazione dove abita il debitore

      Buongiorno,
      mi ricollego al quesito posto per avere conferma che le aste su abitazione principale del debitore originariamente sospese al 30.10.2020 e successivamente al 31.12.2020, siano state ulteriormente sospese sino al 30.6.2021.
      Grazie e cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        23/01/2021 11:08

        RE: RE: vendita fissata al 4 dicembre 2020 abitazione dove abita il debitore

        L'art. 13, comma 14 del decreto "Mille proroghe" (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale dell'esecutato, già prevista dall'art. 54-ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020, n. 27.
        Segnaliamo tuttavia che il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 15 gennaio 2021 ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale di questa norma pe violazione degli artt. 24, 42 comma 3, 11 e 117 cost.
        Analoga eccezione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con l'ordinanza de l13 gennaio 2021.
        Si osserva da parte dei giudici remittenti che la norma non sarebbe idonea a tutelare le situazione di inadempienza determinate dall'emergenza sanitaria, poiché le procedure sospese nascono da inadempimenti che hanno preceduto la crisi pandemica in atto. Si aggiunge inoltre che esse mortificherebbero inutilmente la tutela della libertà di iniziativa economica, che per essere adeguatamente presidiata abbisogna che al creditore siano assicurati adeguati mezzi ti tutela del credito contro l'inadempimento del debitore.
        Infine, si stigmatizza che questa sospensione mortificherebbe il rilevo costituzionale assegnato alla tutela del risparmio: infatti, posto che la maggior parte delle procedura esecutive sono attivate dagli istituti di credito a fronte di finanziamenti non rimborsati, si ha che ove il recupero del finanziamento diventa più difficoltoso, di questa maggiore difficoltà non potranno che fare le spese cittadini, posto che i costi del credito aumenteranno.