Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Doppia proposta di acquisto

  • Franco Della Nina

    PORCARI (LU)
    14/02/2019 17:22

    Doppia proposta di acquisto

    Una persona fisica presenta una proposta irrevocabile di acquisto per un immobile per cui è in corso una procedura esecutiva. In relazione ad essa viene perciò indetta una vendita giudiziaria con base d'asta il prezzo offerto con la proposta irrevocabile.
    Successivamente la persona fisica si pente, e ritiene che sarebbe stato meglio acquistare l'immobile con una srl di cui lui è l'unico amministratore. Presenta perciò nei termini stabiliti dall'avviso di vendita anche una proposta di acquisto a nome della srl.
    Può partecipare a questo punto alla vendita come legale rappresentante della srl, o il fatto di avere presentato una proposta anche a titolo personale è in qualche modo ostativo? Ed in caso affermativo nel verbale va dato atto che lui partecipa sia come persona fisica che come legale rappresentante della srl o che partecipa solo in veste di legale rappresentante della srl?
    • Zucchetti SG

      15/02/2019 14:44

      RE: Doppia proposta di acquisto

      Dal contenuto della domanda ricaviamo il dato per cui si è in presenza di una procedura esecutiva nell'ambito della quale un soggetto presenta due offerte di acquisto: la prima formulata in proprio, la seconda depositata nella qualità di legale rappresentante di una S.r.l.
      Così stando le cose, siamo dell'avviso che entrambe le offerte vadano considerate efficaci e in quanto tali legittimanti l'apertura di un procedimento comparativo da svolgersi in applicazione della previsione di cui all'art. 573 c.p.c.
      Infatti, la società di capitali ha piena personalità giuridica e dunque è un soggetto formalmente distinto sia dai soci che da coloro che ne hanno l'amministrazione. La conseguenza è che una offerta di acquisto si intenderà presentata "personalmente" da quest'ultima quante volte la stessa provenga dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale per legge o per atto costitutivo. Ricordiamo, a questo proposito, che la rappresentanza delle s.r.l. e delle s.p.a. deve risultare dall'atto costitutivo, secondo quanto previsto dall'art. 2463, n. 8 c.c., (s.r.l.) e dall'art. 2328, n. 9 (s.p.a.).
      Indiretta conferma di quanto sin qui esposto si rinviene nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il divieto di acquisto previsto in capo al debitore degli articoli 571 (per la vendita senza incanto) e 579 (per la vendita con incanto) c.p.c. non si applica, essendo norma eccezionali insuscettibili di applicazione analogica, alle società di capitali di cui il debitore esecutato sia eventualmente socio unico o amministratore.
      In questi termini Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11258, la quale ha osservato che in tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art. 579 c.p.c. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge. Ne consegue che, a più forte ragione, la disposizione citata non è applicabile ove l'offerta provenga da una società di capitali, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicità legale persegue e considerato che gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio sociale, anche nell'ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor più quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica. Così argomentando, è stata ritenuta legittima l'offerta formulata da una società con unico socio, diverso dal debitore, la quale era rappresentata dal debitore in qualità di amministratore, trattandosi di soggetto autonomo e distinto dai soci e dalle persone finanche rappresentative di essa.
      Sulla scorta di queste premesse riteniamo che allora il professionista delegato dovrà, il giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di vendita, procedere alla rituale apertura delle buste e ad indire la gara tra gli offerenti.
      L'unico problema che in questo caso potrebbe porsi, ove si proceda effettivamente allo svolgimento di una gara, è quello relativo alla eventuale situazione di conflitto di interessi in cui versa il legale rappresentante della società, poiché nel partecipare alla gara nella duplice veste di organo rappresentativo della società e di persona fisica, verserebbe indubitabilmente in una situazione di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 1394 seguenti c.c..
      Le due offerte di acquisto, in ogni caso, sono valide ed efficaci.