Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

SGOMBERO DELL'IMMOBILE e relative spese

  • Daniela Marra

    ANCONA
    19/06/2026 15:03

    SGOMBERO DELL'IMMOBILE e relative spese

    Buongiorno,
    in una procedura di espropriazione immobiliare ( Cartabia) nel caso in cui venga aggiudicato e trasferito con apposito decreto, un immobile, libero da persone ma occupato da rifiuti e materiale inutizzabile, di proprietà dell'esecutato:

    1- a quale organo della procedura compete la liberazione dell'immobile: custode ( come si ritiene) oppure delegato alla vendita ?

    2- le spese di sgombero sono a carico del creditore procedente ( come si ritiene )oppure dell'aggiudicatario ?

    3- nel caso in cui siano a carico del creditore procedente, è possibile - previa istanza al giudice - attingere direttamente alle somme che la procedura ha incassato dalla vendita del predetto immobile ?

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/06/2026 18:28

      RE: SGOMBERO DELL'IMMOBILE e relative spese

      L'attuale art. 560, comma decimo c.p.c., prevede tra l'altro che in occasione della liberazione, "quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione".
      Dunque, quando nell'immobili si trovano beni mobili che non devono essere consegnati all'aggiudicatario (consegna che invece sarà necessaria quando si tratta di accessori o di beni mobili che sono stati pignorati unitamente all'immobile a norma dell'art. 556 c.p.c., e che sono stati aggiudicati unitamente all'immobile, al medesimo soggetto) è il custode a doversi occupare della liberazione
      Quanto alle spese occorre premettere che attualmente (così come si era premurato di specificare l'art. 560, nel testo riscritto dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016 n. 119) l'art. 560 c.p.c., prevede che l'ordine di liberazione, e dunque anche la liberazione dell'immobile dai mobili, è attuato "senza spese a carico dell'aggiudicatario". Del resto la giurisprudenza (Cass., sez. Un., 14-12-2020, n. 28387; Cass. Sez. 3, 10-06-2020, n. 11116; Cass., sez. III, 28-3-2022, n. 9877) è ferma nel sostenere che l'ordine di liberazione è un provvedimento ordinatorio funzionale agli scopi del processo, ed in particolare alla materiale apprensione del cespite pignorato ai fini della sua liquidazione, in vista dell'obiettivo ultimo, di rilievo pubblicistico, del maggiore soddisfacimento possibile dei diritti dei creditori.
      La regola per cui le spese sono a carico della procedura può declinarsi almeno attraverso 3 modalità operative.
      La prima è quella di porre le spese di liberazione a carico del creditore, ex art. 8 dpr 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia) rimborsabili in sede di distribuzione del ricavato quali crediti assistiti dal privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2770 e 2776 c.c..
      La seconda potrebbe essere quella per cui il bene si colloca in vendita senza procedere allo smaltimento (ciò accade quando si tratta di spese rilevanti), i cui costi vengono calcolati e decurtati dal prezzo base.
      La terza è quella di provvedere allo smaltimento prelevando le somme a tal'uopo necessarie dal ricavato dalla vendita, ove già eseguita.