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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
fondo spese per aste successive alla prima
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Francesco Baietta
PESARO (PU)15/04/2025 14:16fondo spese per aste successive alla prima
Buongiorno,
qualora in seguito ad un asta in sede ad esecuzione immobiliare si verifichi:
1- esito effettuazione prima asta: procedura incassa cauzioni per € 15k per aggiudicazione pro-tempore di ALCUNI lotti ( non sono stati venduti tutti gli immobili) , in attesa di versamento SALDO PREZZO e DECRETO TRASFERIMENTO , ECC.
2- saldo del c/c bancario della procedura è pari ad € 15k ( per effetto del deposito della predette cauzioni)
3- è necessario indire nuovo avviso di vendita per i RESTANTI lotti che non sono stati venduti nel corso della prima ed unica asta.
Il delegato alla vendita è OBBLIGATO ad usare le cauzioni incassate per sostenere le spese inerenti alla
SECONDA ASTA oppure è consentito presentare istanza al giudice affinchè lo stesso disponga che il creditore procedente debba BONIFICA a favore della procedura somme per fondo spese della seconda ASTA.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
19/04/2025 20:22RE: fondo spese per aste successive alla prima
Rispondiamo all'interrogativo muovendo dalla premessa per cui la distribuzione del ricavato deve essere eseguita nel rispetto del principio di cui all'art. 2741 c.c., a norma del quale tutti i creditori concorrono in posizione paritetica sul patrimonio del creditore, salve le cause legittime di prelazione.
Essa, apparentemente irrilevante rispetto alla domanda formulata, ne fornisce in realtà la chiave di lettura.
Un esempio chiarirà meglio i termini della questione.
Supponiamo che siano stati pignorati 3 lotti che avessero visto, a diverso titolo, il concorso di creditori diversi per ciascuno di essi: ad esempio, il creditore A è titolare di ipoteca sul lotto 1, mentre è chirografario, come i creditori B e C sugli altri 2.
Supponiamo, nel caso posto dalla domanda, che il professionista delegato utilizzi le somme ricavate dalla vendita del lotto 1 per sostenere le spese necessarie ed eseguire gli esperimenti di vendita degli altri due, ed immaginiamo che, per un motivo o per un altro (improseguibilità per omesso impulso, infruttuosità ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. ecc…) non si giunga alla vendita dei lotti 2 e 3.
Orbene, se così fosse, ove il residuo ricavato dalla vendita del lotto n. 1 non fosse sufficiente a soddisfare il credito ipotecario di A, costui, in sede di riparto, si ritroverebbe ad essere stato l'unico ad aver sopportato le spese per la vendita dei lotti 2 e 3, poiché prelevate da un importo destinato al soddisfacimento del suo credito.
Diversamente, se in relazione al lotto n.1 tutti i creditori (procedente ed intervenuti) concorrono allo stesso titolo, il problema non si pone poiché ciascuno partecipa al riparto in misura proporzionale sul residuo.
Ed allora, venendo alla domanda formulata, sebbene non sia infrequente che i professionisti delegati utilizzino fondi della procedura per sostenere i costi degli esperimenti di vendita, occorre prestare attenzione.
Se tutti i creditori concorrono proporzionalmente sul ricavato dei vari lotti (e salvo diverse indicazioni contenute nella ordinanza di vendita) la scelta, anche in punto di diritto, non presenta in convenienti.
Se invece su lotto venduto (oppure sul lotto da vendere) vi siano cause di prelazione da parte di taluni, occorre una valutazione caso per caso.
Se ad esempio il ricavato dalla vendita del lotto già collocato sul mercato soddisfa la porzione ipotecaria del creditore, non vediamo inconvenienti di sorta. In caso contrario, è necessaria una valutazione sugli esiti possibili della vendita degli ulteriori lotti: se si ipotizza che essa andrà a buon fine si potrebbe anche "correre il rischio" ed utilizzare i fondi disponibili per gli ulteriori esperimenti di vendita.
In caso contrario è bene sottoporre la questione al giudice dell'esecuzione e chiedere specifica autorizzazione all'utilizzo dei fondi, rappresentando che non vi è un concorso proporzionale sul lotto venduto.
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