Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Esdebitazione - Casi di esclusione

  • Luigi Calderara

    Brescia
    30/07/2021 12:34

    Esdebitazione - Casi di esclusione

    Un sovra-indebitato era, in passato, amministratore di una S.R.L fallita.
    Il curatore ha iniziato un'azione di responsabilità. Tuttavia, per non precludersi alcun margine di manovra, non ha dichiarato quale azione stia esercitando (sociale, del singolo socio, del singolo terzo).
    Infatti chiede che il giudice voglia accertare la responsabilità contrattuale/extracontrattuale dell'amministratore.
    Se la sentenza lo dovesse ritenere genericamente responsabile del danno causato, come potrà comportarsi ai fini dell'esdebitazione (che non opera per i debiti da risarcimento di danni da fatto illecito extra-contrattuale)?
    Grazie.
    Luigi Calderara
    (Brescia)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/08/2021 09:56

      RE: Esdebitazione - Casi di esclusione

      Il curatore fallimentare, come è noto, cumula in sé l'azione sociale di cui all'art. 2393 cod. civ. e quella dei creditori di cui all'art. 2394 cod. civ., potendo egli formulare contestualmente domande risarcitorie verso gli amministratori con riferimento alle disposizioni sulla responsabilità contrattuale (prevista dall'art. 2393 e 2393 bis c.c.) ed a quelle sulla responsabilità extracontrattuale (prevista dall'art. 2394 c.c.),
      Di conseguenza, in mancanza di specificazioni, la domanda risarcitoria contro gli amministratori e sindaci deve intendersi automaticamente e contemporaneamente formulata così con riferimento ai presupposti della responsabilità verso la società come sulla base dei presupposti della responsabilità verso i creditori sociali, ferma restando l'autonomia giuridica delle due azioni che, conservando la loro originaria natura e disciplina, rimangono distinte tra loro sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale.
      Se, pertanto, a volte, può risultare superflua l'individuazione dell'azione effettivamente intrapresa dagli organi della procedura, diventa, altre volte, come nel caso in esame, rilevante e fondamentale identificare la scelta eventualmente operata dal curatore o, in caso di esercizio di entrambe, tenere comunque distinte le due azioni dovendo seguirsi per intero i principi normativi applicabili a ciascuna delle azioni esercitate (ad esempio in tema di prescrizione o di onere della prova). Da tanto deriva che se il giudice condanna l'amministratore per responsabilità extracontrattuale, per questo importo l'esdebitazione non opererà.
      Zucchetti Sg srl