Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

iva su vendita immobile fallimento - patrimonio personale fallita

  • Luca Tendas

    DORGALI (NU)
    10/04/2019 17:25

    iva su vendita immobile fallimento - patrimonio personale fallita

    buongiorno, vorrei porre alla vostra attenzione una casistica particolare su un fallimento:
    fallimento ditta individuale in contab semplificata con beni immobili derivanti da accettazione eredita de cuius da parte della fallita con beneficio d 'inventario.
    La curatela ha venduto un bene immobile ad un acquirente privato . (si precisa che tale bene faceva parte del patrimonio personale della fallita derivante da accettazione eredita del cuius con beneficio d 'inventario)
    Il curatore incassato il saldo prezzo, si pone il problema circa l eventuale imponibilità iva dei compensi ricavati dalla vendita.
    Ad avviso dello scrivente, i compensi introitati si ritengono non imponibili ai fini Iva, in quanto derivanti da una vendita tra privati e pertanto assoggettati ad imposta proporzionale di registro.
    Chiedo gentilmente se qualche collega ha avuto situazioni analoghe e come sia sia comportato a livello dichiarativo e iva
    grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/04/2019 02:10

      RE: iva su vendita immobile fallimento - patrimonio personale fallita

      Senza dubbio, trattandosi di bene facente parte del patrimonio privato della fallita, l'operazione è fuori del campo di applicazione dell'IVA.

      In fini IVA non vi è quindi alcun obbligo dichiarativo, mentre ai fini delle imposte dirette si applica l'art. 183, II e III comma, del T.U.I.R., tenendo conto del fatto che si tratta di bene rientrante nella sfera personale della fallita:

      II comma) "Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale ... è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento"

      III comma) "Per le imprese individuali ... la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore ... pagati dal curatore".