Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del consumatore - notifica ai creditori art. 10 comma 1 L.3/2012

  • Francesco Iritale

    L'Aquila
    08/03/2022 18:42

    Piano del consumatore - notifica ai creditori art. 10 comma 1 L.3/2012

    Buonasera,
    La norma in oggetto disciplina quanto segue:

    "Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto."

    Quando la legge parla di notifica della "proposta", nel caso di un consumatore, intende solo il "piano" sottoscritto dal sovraindebitato e dal suo Legale o è opportuno notificare anche la "Relazione del Gestore"?

    In buona sostanza bisogna notificare solo "il piano" e "il decreto del Giudice" o è necessario anche notificare la "Relazione del Gestore"?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/03/2022 19:05

      RE: Piano del consumatore - notifica ai creditori art. 10 comma 1 L.3/2012

      Riportiamo qui la risposta data ad analoga domanda presentata qualche giorno fa:
      Esatto, vanno comunicati la proposta e il decreto del giudice, e non la relazione del l'OCC, giusto il disposto del primo comma dell'art. 12bi s l.. n. 3 del 2012, per il quale "Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto". Ossia il legislatore ha demandato al giudice la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissione e quindi ha ritenuto sufficiente che ai creditori, che peraltro non hanno diritto di voto, ma solo di contestare la convenienza del piano, siano trasmessi i documenti indicati, altrimenti avrebbe aggiunto, nella norma citata, anche la relazione.
      Zucchetti Sg srl
    • Angela Sapio

      Roma
      17/04/2025 18:17

      RE: Piano del consumatore - notifica ai creditori art. 10 comma 1 L.3/2012

      Buonasera.

      Vorrei sapere se all'esito della vendita competitiva di un immobile nell'ambito del piano del consumatore da parte del liquidatore, è possibile il trasferimento del bene mediante decreto di trasferimento a firma del GE (ovvero se occorra necessariamente il trasferimento con atto notarile, essendoci motivi ostativi al trasferimento con la prima modalità).
      Ci sono pareri discordanti in merito.
      Grazie per la collaborazione.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        19/04/2025 17:40

        RE: RE: Piano del consumatore - notifica ai creditori art. 10 comma 1 L.3/2012

        Va premesso che nella intestazione della domanda si richiama la legge n. 3 del 2012 per cui dobbiamo ipotizzare che si tratti del piano del consumatore regolato da detta lege e non dal codice della crisi. Orbene l'art. 13, comma 1, della legge n. 3 del 2012 dispone che "…. se previsto dall'accordo, o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate", ed infatti nel caso è stato nominato un liquidatore, il quale, come prevede la norma, "dispone in via esclusiva" dei beni.
        Ne consegue che la vendita è effettuata dal liquidatore (che poi provvede anche riparto) e non dal giudice non essendo previsto o quanto meno essendo dubbio che il liquidatore possa, come il curatore, demandare la vendita al giudice che, soltanto in questo caso, provvede secondo le norme del codice di rito, emanando, alla fine, il decreto di trasferimento. Nella venduta eseguita dal liquidatore con modalità competitive (ove si ritengano anche in questa procedura obbligatorie, ma nulla cambia ai fini della presente risposta) il giudice, a norma del comma 3 dell'art. 13 interviene soltanto per verificare la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare "la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi".. Come si vede la vendita rimane atto del liquidatore che, come quella effettuata dal curatore, richiede per il trasferimento della proprietà un atto notarile.
        Zucchetti SG srl
    • Angela Sapio

      Roma
      14/07/2025 13:59

      RE: Piano del consumatore - notifica ai creditori art. 10 comma 1 L.3/2012

      Mi ricollego alla domanda principale ma nell'ambito della procedura di liquidazione controllata.
      Se la vendita dell'immobile di proprietà del debitore è effettuata mediante vendita competitiva con nomina del commissionario, è possibile prevedere nel programma di liquidazione il trasferimento con decreto del giudice delegato?

      Se così non fosse, come si supera il problema del trasferimento dell'immobile da liquidare nel caso in cui esso abbia degli abusi edilizi e catastale, in presenza dei quali il notaio non rogiterebbe?

      Grazie.
      AS
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        15/07/2025 13:40

        RE: RE: Piano del consumatore - notifica ai creditori art. 10 comma 1 L.3/2012

        Va premesso che l'art. 275, comma 2, CCII prevede che alla liquidazione dei beni nella liquidazione controllata si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, per cui in entrambe le procedure le modalità delle vendite sono uguali. Orbene nella liquidazione giudiziale il decreto di trasferimento da parte del giudice delegato è previsto solo nel caso in cui sia attribuita a lui la vendita secondo le disposizioni del codice di rito, sicchè, al di fuori di questa ipotesi si procede alle vendite competitive che si concludono con un atto di trasferimento notarile, che è pur sempre una vendita coattiva. Pertanto il notaio potrà stipulare atti che abbiano ad oggetto beni con abusi purchè sanabili, dato che il compratore deve entro un certo termine provvedere alla sanatoria, ma non può stipulare un atto che abbia ad oggetto beni con abusi insanabili, così come , in tal caso, il giudice non potrebbe emettere un decreto di trasferimento ove fosse stata a lui attribuita la vendita. I poteri dei due enti, infatti, sono gli stessi ed entrambi sono vincolati al rispetto delle leggi, per cui non è pensabile che il giudice possa fare ciò che il notaio non può fare.
        Zucchetti SG Srl