Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

procedure familiari con un coniuge imprenditore

  • Francesco Maresca

    TORRE ANNUNZIATA (NA)
    10/01/2023 20:28

    procedure familiari con un coniuge imprenditore

    Buonasera sono stato nominato gestore della crisi da sovraindebitamento per due coniugi.
    Uno dei coniugi è attualmente un imprenditore.
    Nella domanda depositata all'OCC sono presenti anche debiti tributari riconducibili all'attività imprenditoriale.
    Il legale dei coniugi mi chiede di escludere i debiti con l'Agenzia della Riscossione del coniuge imprenditore in quanto inerenti alla sua attivita.
    Il debito prevalente e in comune tra i coniugi si riferisce al mutuo contratto con la banca.
    Dalla lettura della norma mi sembra di comprendere che è possibile presentare il piano del consumatore (procedure Familiari) includendo eclusivamente i debiti personali.
    E' corretta tale interpretazione?
    Inoltre i coniugi, in caso affermativo, devono ripresentare l'istanza all'OCC, o è sufficiente che alla presentazione del piano che mi sarà sottoposto siano esclusi i debiti di natura imprenditoriale?
    Cordiali saluti

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/01/2023 18:09

      RE: procedure familiari con un coniuge imprenditore

      Dalla descrizione che lei fa della vicenda capiamo che è stato presentato un unico progetto da due coniugi conviventi, dei quali uno (la moglie) è un consumatore che ha debiti di natura non imprenditoriale (mutuo sottoscritto con il marito per scopi presumibilmente estranei all'attività di impresa) e l'altro (il marito) è imprenditore, che ha dei debiti di natura tributaria derivanti dalla sua attività di impresa. La tesi del legale di controparte che, se abbiamo ben capito, intende scindere i debiti del marito tra quelli personali e quelli imprenditoriali e considerare solo i primi per farlo rientrare nella categoria dei consumatori, è priva di fondamento perché la qualità di consumare, come descritta dalla lett. e) del secondo comma dell'art. 2 CCII, va valutata nel suo insieme. Se il marito ha debiti tributari derivanti dalla sua attività imprenditoriale, egli non può essere considerato consumatore, ma imprenditore (minore o sottosoglia, visto che accede ad una procedura da indebitamento, per cui la fattispecie in esame è quella sopra prospettata di una procedura unitaria in cui uno dei partecipati sia consumatore e l0'altro imprenditore.
      Orbene, a norma del secondo periodo del primo comma dell'art. 66 CCII, "quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo", ossia le disposizioni sul concordato minore, per cui questa procedura, dalla quale è escluso il consumatore per il chiaro disposto del primo comma dell'art. 74, diventa ammissibile anche per il consumatore, ove questi entri in una procedura unitaria di cui altro partecipante sia imprenditore. Cambia, pertanto, completamente l'impostazione finora data alla vicenda, in quanto devono seguirsi le regole del concordato minore nel quale i debiti di natura tributaria del marito esistono ed entrano nella sua massa passiva (anche nelle procedure unitarie, vanno tenute distinte le masse attive e passive dei partecipanti (art. 66 co 3).
      Riportata la fattispecie nell'ambito del concordato minore, la domanda va formulata dai debitori tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente e, in mancanza tramite un gestore nominato dal giudice (art. 76, co. 1).
      Zucchetti SG srl