Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Protesto e crediti futuri in liquidazione del patrimonio

  • Roberto D'Eramo

    Pescara
    20/05/2022 11:03

    Protesto e crediti futuri in liquidazione del patrimonio

    Buongiorno,
    nell'ambito di una liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter si presentano le seguenti due particolarità, rispetto alle quali si richiede un parere:
    1. da visura protesti è presente un protesto a carico dell'indebitato (per inciso di ammontare risibile): costituisce un elemento di inammissibilità della proposta ex art. 7, co. 2, L 3/212?
    2. è attesa, da parte dell'indebitato, la percezione di un risarcimento danni nell'ambito di un procedimento penale, la quale somma si qualifica, pertanto, come credito futuro presumibilmente entro i 4 anni: è un credito da includere o escludere dalla massa attiva a disposizione delle procedura?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2022 17:36

      RE: Protesto e crediti futuri in liquidazione del patrimonio

      Pare di capire che nel caso il sovraindebitato intenda accedere alla liquidazione del patrimonio, procedura alla quale è estraneo l'art. 7 che lei richiama e che in ogni caso non richiede per gli accordi un giudizio di meritevolezza che possa implicare una valutazione del fatto dei protesti.
      Quanto alla seconda domanda, l'art. 14 undecies prevede che "I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi"; questo principio, tuttavia, trova una limitazione nei beni di natura strettamente personali, che non possono essere acquisiti all'attivo.
      Nel suo caso, lei parla di somma dovuta per risarcimento dannoper la quale bisogna fare delle differenziazioni in quanto la quota parte data per il danno biologico e morale, che afferiscono strettamente alla persona, non è acquisibile all'attivo, nel mentre lo è la parte liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. In sostanza la procedura può apprendere soltanto la quota pagata per il danno patrimoniale personale del sovraindebitato, e non quella per danno morale e biologico
      Zucchetti SG srl .