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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Fideiussore - Liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012 - esdebitazione - patteggiamento per reati Liquidazione Giudiz...
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Giorgio Francesco Topa
EDOLO (BS)19/05/2026 18:18Fideiussore - Liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012 - esdebitazione - patteggiamento per reati Liquidazione Giudiziale
Buongiorno, una persona fisica, sovraindebitata per fideiussioni concesse ad una società della quale era amministratore unico e socio unico (per la quale è in corso procedura di Liquidazione Giudiziale) ha avuto accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012, aperta nel 2020 e chiusa nel 2026. Nel corso della durata della Procedura (4 anni) è avvenuta l'intera liquidazione del patrimonio, ma nel giugno 2025 è intervenuto un patteggiamento ex art.444 Codice Procedura Penale per reati commessi nella sua qualità di amministratore unico della società per bancarotta fraudolente, con pena di un anno e 4 mesi (pena sospesa). Il sovraindebitato procederà ora, nel termine di un anno dalla chiusura della liquidazione del patrimonio, con l'istanza di esdebitazione ex art.14 terdecies Legge 3/2012.
Ci sono possibilità che l'esdebitazione possa essere negata anche se i reati sono stati commessi non in diretta relazione alla procedura di liquidazione del patrimonio (fideiussore) bensì come amministratore della società sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale?
Grazie anticipatamente, cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/05/2026 08:01RE: Fideiussore - Liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012 - esdebitazione - patteggiamento per reati Liquidazione Giudiziale
Per affrontare il tema proposto occorre preliminarmente stabilire se una domanda di esdebitazione presentata a velle di una procedura regolata dalla l. 3/2012 soggiaccia alla disciplina del codice della crisi oppure a quella della medesima legge 3/2012.
All'interrogativo ha recentemente dato risposta la Corte di cassazione, che con la pronuncia n. 14835 del 03/06/2025 ha affermato che "i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata dagli artt. 1 ss. l.fall., ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14 ter ss. della l. n. 3/2012, possono chiedere il beneficio dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. l.fall. e dall'art. 14 terdecies della l. n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. C.C.I.I.".
Vanno dunque seguite le regole della legge 3/2012.
Ciò detto, a nostro avviso l'esdebitazione va esclusa.
L'art. 14-terdecies comma 2 afferma che "L'esdebitazione è esclusa quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri".
Orbene, la norma parla di "atti in frode ai creditori", e la commissione di fatti di bancarotta può certamente esserlo. A questo proposito svolgiamo 2 osservazioni.
La prima è la seguente.
È ben vero, come opportunamente evidenziato nella domanda, che nel caso prospettato il debitore ha patteggiato per fatti commessi nella qualità di amministratore di una società (verosimilmente una s.r.l., altrimenti sarebbe stato sottoposto al liquidazione giudiziale anch'egli), ma è altrettanto vero che:
sul piano letterale, la norma parla genericamente di atti in frode ai creditori, e tali sono anche i creditori della società in liquidazione;
sul piano sistematico, il legislatore ha introdotto, con questa ed altre disposizioni, alcuni requisiti di meritevolezza, e non crediamo che possa ritenersi meritevole chi abbia posto in essere fatti di bancarotta fraudolenta.
La seconda è questa.
La definizione di un procedimento penale mediante applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (quello che con linguaggio gergale viene definito "patteggiamento") non equivale a sentenza di condanna, per cui quella sentenza non equivale ex se, sul piano formale, ad una sentenza di condanna.
Lo si ricava, abbastanza agevolmente, dall'art. 445, comma 1 bis c.p.p., a mente del quale la sentenza di patteggiamento "non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile".
Questo significa che occorrerà una analisi fattuale degli atti del procedimento penale per comprendere se quei fatti possono o meno ritenersi sussistenti, al fine di concedere o negare l'esdebitazione. -
Giorgio Francesco Topa
EDOLO (BS)21/05/2026 09:59RE: Fideiussore - Liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012 - esdebitazione - patteggiamento per reati Liquidazione Giudiziale
Buongiorno e grazie davvero per la preziosa risposta, come sempre.
Preciso che in questo caso la procedura di liquidazione del patrimonio è stata aperta nel 2020, il patteggiamento è avvenuto nel 2025, ma i reati contestati sono riferiti agli anni 2017 e 2018.
Cambia pertanto qualcosa?
Grazie ancora, cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
23/05/2026 11:25RE: RE: Fideiussore - Liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012 - esdebitazione - patteggiamento per reati Liquidazione Giudiziale
No, soprattutto in ragione che i fatti contestati sono precedenti -
Giorgio Francesco Topa
EDOLO (BS)23/05/2026 18:01RE: Fideiussore - Liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012 - esdebitazione - patteggiamento per reati Liquidazione Giudiziale
Grazie, tutto molto chiaro.
Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/05/2026 22:37RE: RE: Fideiussore - Liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012 - esdebitazione - patteggiamento per reati Liquidazione Giudiziale
Grazie a Lei.
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