Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione del patrimonio ex art 14 ter l 3/2012- possibilità di prosecuzione attività da parte del debitore

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    11/10/2019 16:23

    liquidazione del patrimonio ex art 14 ter l 3/2012- possibilità di prosecuzione attività da parte del debitore

    In ipotesi di presentazione di istanza di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter l 3/2012, il cui debitore è impresa individuale commerciale sotto soglie di fallibilità, si chiede se è possibile prevedere la continuazione dell'attività d'impresa fino al completo esaurimento delle attività di vendita delle giacenze di magazzino, al fine di massimizzarne il ricavato (al pari dell'esercizio provvisorio previsto in procedura fallimentare ex art 104 bis) , e se si, se tale possibilità è contemplabile in sede di piano di liquidazione o anche in sede di istanza di ammissione alla procedura.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/10/2019 18:55

      RE: liquidazione del patrimonio ex art 14 ter l 3/2012- possibilità di prosecuzione attività da parte del debitore

      Lei giustamente qualifica la fattispecie come una specie di esercizio provvisorio nella procedura di liquidazione del patrimonio, aprendo , ancora una volta, il problema dei limiti dell'applicazione per analogia alla liquidazione ex art. 14ter l. n.3 del 2012 della normativa fallimentare. A noi sembra che l'analogia è possibile ove vi sia un vuoto normativo pe runa funzione necessaria da colmare, nel mentre lì dove si tratta di operazioni, che si possono fare o non fare, è fuori luogo il richiamo della normativa fallimentare perché s ela legge specifica non prevede una tale facoltà vuol dire che essa non è riconosciuta. Del resto, anche sotto il profilo della compatibilità, riesce difficile ipotizzare un esercizio provvisorio nella procedura in esame perché, mentre nel fallimento esso è esercitato dal curatore, nella liquidazione patrimoniale dovrebbe essere l'OCC ad assumersi tale responsabilità, che non rientra tra i suoi compiti, né è pensabile che sia lo stesso debitore a gestire l'attività, anche questa non prevista in una procedura liquidatoria come quella di cui all'art. 14 ter l. n. 2 /2012, con il rischio di creare prededuzioni.
      In sostanza non ci sembra possibile né compatibile con la normativa sulla liquidazione patrimoniale inserire in questa procedura una fase di continuità aziendale.
      Zucchetti SG srl