Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 2 impresa minore

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    04/09/2023 13:48

    Art. 2 impresa minore

    Un soggetto è stato titolare di varie ditte individuali ed anche socio accomandatario di una sas. Attualmente svolge attività pubblicitaria sempre nella forma di ditta individuale. Nel tempo ha accumulato debiti con agenzia delle entrate di circa 800 mila euro, oltre enel e un debito verso una banca per un prestito garantito da ipoteca. alla luce della lettera d) del comma 2 non potrebbe accedere allo strumento del capo IX, sebbene a mio avviso si potrebbe richiedere ugualmente la liquidazione controllata se ad esempio gli importi del debito per le singole posizioni d'impresa non superassero singolarmente i 500 mila euro di debito. La liquidazione controllata poi pone l'accenno sulla meritevolezza che nel caso di omessi versamenti e mancate presentazioni di dichiarazioni fiscali, si rivela dura a dimostrare. Diversamente l'altra possibilità potrebbe essere un accordo di ristrutturazione del debito, sebbene l'attuale ditta in capo alla persona risulta inattiva perchè il soggetto in questione affronta dei problemi di salute. Nell'adr, come anche nella lcs, si offrirebbero 100 mila euro da finanza esterna e si venderebbero dei terreni di proprietà oltre a garantire eventualmente dei flussi alla ripresa dell'attività attualmente sospesa. Vorrei da parte vostra una opinione a trovare una soluzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/09/2023 13:03

      RE: Art. 2 impresa minore

      E' un po' difficile dare una opinione non conoscendo i dati.
      La prima questione che si pone è capire se l'attuale imprenditore individuale si possa considerare titolare di una impresa minore, tale da poter accedere ad una delle procedure da sovraindebitamento, tra cui è compresa la liquidazione controllata; per fare questo bisogna verificare se ricorrono le condizioni di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 2 CCII e lei in proposito fornisce il solo dato dell'indebitamento complessivo che solo verso l'Erario ammonterebbero ad euro 800.000. Alla luce di tanto si può dire che non ricorre il requisito di cui al n. 3 della lett. d) citata e ci sentiamo di poter escludere la possibilità di rapportare i debiti a ciascuna delle imprese gestite dall'attuale debitore, nessuna delle quali, singolarmente considerata presenterebbe una situazione debitoria superiore ad euro 500.000, giacchè la norma fa riferimento alla situazione debitoria complessiva del soggetto che intende usufruire di una delle procedure da sovraindebitamento.
      Fuori da questo campo rimangono accessibile tutte le altre procedure previste dalla legge per l'imprenditore commerciale non minore e scelta di una rispetto ad altra è data dalla situazione complessiva del debitore, dalla natura dei debiti, dal numero dei creditori, ecc. . Lei fa riferimento ad un accordo di ristrutturazione, prospettando la messa disposizione dei creditori alcuni beni e una somma da finanziamento esterno, ma gli adr sono basati sull'accordo con almeno il 60% dei creditori (almeno come ipotesi generale) che assicuri il pagamento integrale dei creditori non aderenti nei termini di legge. Pertanto l'approccio a questa procedure deve essere completamente diverso da quello prospettato, che è più confacente ad un concordato liquidatorio.
      Zucchetti SG srl