Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

accordo da sovraindebitamento e piano di liquidazione s.a.s. non fallibile

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    20/01/2020 11:47

    accordo da sovraindebitamento e piano di liquidazione s.a.s. non fallibile

    Si chiede se, qualora l'accordo da sovraindebitamento proposto da una s.a.s. sotto soglia fallimento non venga omologato per mancanza di raggiungimento del 60% dei creditori favorevoli, la s.a.s possa procedere a presentare istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l.3/2012;
    in caso affermativo, affinchè al termine del piano di liquidazione i soci accomandatari della s.a.s. possano chiedere l'esdebitazione, si chiede se anche i soci stessi debbano presentare autonomi piani di liquidazione.
    Si chiede infine come sia possibile richiedere l'esdebitazione della s.a.s. e conseguentemente la chiusura della società medesima al termine dell'esecuzione del piano di liquidazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/01/2020 20:40

      RE: accordo da sovraindebitamento e piano di liquidazione s.a.s. non fallibile

      L'art. 14 ter, l. n. 3 del 2012 richiede, tra l'altro, per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio che "non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b)"; orbene la lett. b) del primo comma dell'art. 7 sancisce, a sua volta, la inammissibilità quando il debitore "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", ossia all'accordo di ristrutturazione o piano del consumatore. La dizione della legge che pone l'accento sull'aver "fatto ricorso" ad una di queste procedure nei cinque anni precedenti potrebbe far ritenere che il legislatore voglia precludere l'accesso alla liquidazione qualora nei cinque anni precedenti il debitore abbia richiesto un'altra delle procedure contemplate dalla legge sul sovraindebitamento, qualunque ne sia stato l'esito e non l'ipotesi che una di queste procedure sia stata omologata e completata. Una interpretazione del genere è però poco convincente perché priva di razionalità in quanto se ha senso impedire l'utilizzo reiterato delle procedure di sovraindebitamento in un certo arco di tempo quando sono portate a termine per l'effetto esdebitatorio che hanno, diventa illogico impedire di percorrere un'altra strada quando la prima non ha avuto sbocco, tant'è che la legge prevede la conversione in liquidazione patrimoniale di precedenti procedure che non sono pervenute, per ragioni varie, all'esito finale sperato.
      Ammessa la possibilità che la sas possa accedere alla liquidazione del patrimonio, va detto che la l. n. 3 del 2012 non contiene una norma che, a simiglianza di quanto previsto dall'art. 147 l. fall. in caso di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, produca la estensione degli effetti del sovraindebitamento dell'ente al socio illimitatamente responsabile; né la citata norma fallimentare può essere applicata alla fattispecie della liquidazione del patrimonio in quando la norma di cui all'art. 147, producendo il fallimento del socio per ripercussione a seguito del fallimento della società, a prescindere dal riscontro dei suoi presupposti oggettivo e soggettivo, è univocamente considerata eccezionale e di stretta interpretazione. Si vuol dire, in sostanza che il socio illimitatamente responsabile non è assoggettato a liquidazione da sovraindebitamento in virtù di ripercussione de plano della liquidazione del patrimonio della società e, di conseguenza, per un verso, il liquidatore della procedura sociale non è facoltizzato ad apprendere pure i beni personali dei soci e, per altro verso, i soci non possono usufruire dell'effetto liberatorio dei debiti sociali..
      Vi è da aggiungere, per verificare quanto questo problema sia sentito, che il quarto comma dell'art. 65 del Codice della crisi e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, prevede che le procedure di componimento della crisi da sovraindedbitamento producono i loro effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; il che comporterà che degli effetti liberatori connessi alla procedura sociale ne potranno usufruire anche i soci secondo il meccanismo oggi previsto dall'art. 184, comma 2, l. fall., per il quale, appunto "Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili".
      Ritornando al diritto attuale, esclusa l'estensione della procedura al socio illimitatamente responsabile, si pone il problema dell'accesso in proprio del socio ad autonoma procedura di liquidazione patrimoniale, che coinvolge la controversa problematica dell'assoggettabilità del socio illimitatamente responsabile ad una personale procedura di sovraindebitamento. Possibilità che viene esclusa da chi fa leva sul dato dell'art. 6 della l. n. 3 del 2012, che circoscrive l'accesso agli istituti del sovraindebitamento alle situazioni che "non sono soggette né assoggettabili a procedure concorsuali" perché, si ritiene che, in pendenza del rapporto societario e fino all'anno successivo alla pubblicizzazione della cessazione della sua responsabilità illimitata, il socio illimitatamente, anche se al momento la società partecipata è in bonis, atteso che a rilevare è l'assoggettabilità astratta al fallimento, non l'attualità concreta dell'assoggettamento (V. Trib. Milano, 18 agosto 2016); si obietta, di contro che "la qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento - e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art 147 lf - non esclude la accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore , in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l'esdebitazione , sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società; d'altra parte , l'art 12 comma 5 L 3/2012 prevede espressamente l'ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato" (Trib. Rimini 12/03/2018; Trib. Prato, 16 novembre 2016).
      Si dovrà verificare, quindi, quale indirizzo segue il giudice competente giacchè se si ammette l'apertura di una procedura personale, il socio potrà anche ottenere l'esdebitazione, nel mentre se nega questa possibilità non può, come detto, essere liberato dai debiti sociali.
      Anche per quanto riguarda la chiusura la normativa è molto scarna in quanto l'art. 14-novies, comma 5, si limita a disporre che: "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura"; inoltre, l'art. 14-quinquies, comma 4, avverte che: "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda". In questa povertà normativa, può ritenersi che debba esse l'OCC a chiedere, verificato l'adempimento del programma, al giudice di disporre la chiusura, ma nulla esclude che possa essere lo stesso debitore a prendere l'iniziativa.
      Il problema della esdebitazione della società non si pone perché, a norma dell'art. 14 terdecies, soltanto le persone fisiche possono beneficiare dell'esdebitazione, nel mnetre il citato codice della crisi e dell'insolvenza rende utilizzabile l'istituto anche per le società.
      Zucchetti Sg srl
      • Rossella Fenini

        Pavia
        29/11/2021 12:31

        RE: RE: accordo da sovraindebitamento e piano di liquidazione s.a.s. non fallibile

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione ponendo il seguente caso: ricorso congiunto per la liquidazione del patrimonio formulata da societá di persone (snc) e da tutti i soci (coinvolgendo pertanto tutti i patrimoni personali, sebbene attivi e passivi siano distinti per singole procedure). All'atto della chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio, la societá risulterá priva di attivo ed i soci, supponendo l'ottenimento dell'esdebitazione, non risponderanno piú dei debiti sociali. Mi chiedo tuttavia quale debba essere l'iter per l'estinzione della societá (sia ai fini fiscali, con estinzione del codice fiscale e la chiusura della partita iva, sia ai fini camerali). Dubito infatti possa essere a carico del liquidatore in quanto la legge 3/2012 non disciplina nulla sull'estinzione della societá. Allo stesso tempo tuttavia, venendo i soci da una procedura di liquidazione del patrimonio, difficilmente disporranno delle risorse per rivolgersi ad un notaio.

        RingraziandoVi per il sempre prezioso contributo, porgo cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/12/2021 09:31

          RE: RE: RE: accordo da sovraindebitamento e piano di liquidazione s.a.s. non fallibile

          Escluderemmo che incomba sul liquidatore il compito di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese alla cessazione della liquidazione perché nessuna norma lo prevede.
          Invero l'art.14-quinquies, comma 4, l. n. 3 del 2012 stabilisce che "la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro successivi al deposito della domanda" e l'art. l'art. 14-novies, comma 5, prevede che "accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".
          In forza di queste norme che accennano alla chiusura del procedimento, si può discutere quali sono le cause di chiusura, visto che non sono elencate come nell'art. 118 l. fall. , e quindi discutere che rilievo ha la scoperta di atti di frode (revoca, chiusura), se deve essere preso in esame solo il decorso del quadriennio o se il raggiungimento dello scopo come l'accertata impossibilità di raggiungerlo possano determinare la chiusura, ecc., ma di sicuro manca una norma che, come quella del secondo comma dell'art. 118 l. fall. affidi al liquidatore il compito di chiedere la cancellazione della società.
          Né la norma fallimentare può essere applicata analogicamente, come si fa per sopperire altre omissioni, perché, in primo luogo, la questione della chiusura non è del tutto non prevista dalla legge sul sovraindebitamento, anzi è, come detto, regolata anche se in modo non lucidissimo, ma, principalmente perchè la cancellazione di cui al secondo comma dell'art. 118 l. fall. è riservata ai casi di chiusura di cui ai nn. 3 e 4 del primo comma, nel mentre nella liquidazione del patrimonio negli articoli sopra citati non sono elencate le cause di chiusura e si considerano solo la completa esecuzione e il decorso del quadriennio; in mancanza di questi elementi di collegamento tra le situazioni di fondo l'analogia non può operare.
          Valuteranno quindi i soci, chiusa la procedura, se continuare l'attività, eventualmente con immissione di capitali nuovi, o chiedere la cancellazione della stessa per compiuta liquidazione.
          Zucchetti SG Srl
          • Simona Elena Pace

            Brescia
            20/04/2023 13:10

            RE: RE: RE: RE: accordo da sovraindebitamento e piano di liquidazione s.a.s. non fallibile

            mi introduco nella discussione. il caso è liquidazione patrimonio della sas e del socio illimitatamente responsabile. i piano di liquidazioni sono stati tutti eseguiti si è in attesa dello spirare del termine dei 4 anni per chiudere le procedure. le spese (esempio notarili) dello scioglimento della società sono a carico della società stessa oppure della procedura di liquidazione della persona fisica trattandosi di un bene nella massa attiva della LP della persona fisica? sono da intendersi spese in prededuzione/procedura?
            Ringrazio
            Simona
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              21/04/2023 19:50

              RE: RE: RE: RE: RE: accordo da sovraindebitamento e piano di liquidazione s.a.s. non fallibile

              "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone , con decreto, la chiusura della procedura". Questo è il disposto del comma quinto dell'art.14 novies l. n. 3 del 2012, da cui si deduce che chiusa la procedura, tutto ciò che riguarda la società e la sua vita, è estraneo alla procedura stessa, che di queste vicende non deve preoccuparsi.
              Zucchetti SG srl