Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio art. 14 ter L. 3/2012

  • Raffaele Iannopollo

    Pesaro (PU)
    23/10/2018 08:40

    Liquidazione del patrimonio art. 14 ter L. 3/2012

    Buongiorno,
    si chiede un parere in merito alla fattibilità della liquidazione del patrimonio di un soggetto consumatore che dispone come attivo di un immobile ricevuto per donazione dai genitori e gravato da un'ipoteca iscritta ante donazione per un debito contratto dai genitori medesimi con fideiussore la mamma. Tale immobile è altresì gravato da successive ipoteche iscritte a nome del figlio richiedente la liquidazione.
    In caso di cessione dell'immobile all'interno della procedura, (immobile rappresentante l'asset principale dell'attivo) si chiede se il corrispettivo ottenuto dovrà soddisfare il creditore avente privilegio di primo grado in quanto primo soggetto che ha iscritto ipoteca ante donazione pagando in tal modo un creditore del terzo ( mamma ) o privilegiare i creditori ipotecari post donazione del richiedente la procedura ( figlio ).
    Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro si porgono
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/10/2018 20:34

      RE: Liquidazione del patrimonio art. 14 ter L. 3/2012

      I creditori ipotecari vanno soddisfatti in base al grado che, a norma dell'art. 2852 c.c., viene dato al momento della iscrizione, sicchè il ricavato dalla liquidazione di un bene gravato da più ipoteche va attribuito innanzitutto al creditore di primo grado (sostanzialmente a quello che ha fatto la prima iscrizione); l'eventuale residuo al creditore di secondo grado e così via. Poiché l'ordine dei pagamenti è dato dal grado e non dal tipo di debito garantito, p del tutto indifferente, a questo fine, il fatto che un una ipoteca garantisca un debito proprio o altrui; l'ipoteca per debito altrui comporta che il creditore può rivalersi soltanto sul bene gravato e non sul restante patrimonio del debitore, di modo ce, mentre l'ipotecario per un debito proprio degrada in chirografo per la parte non soddisfatta dal ricavato del bene ipotecato, l'ipotecario per debito altrui può ricevre solo il ricavato del bene gravato e nulla per la parte incapiente.
      Zucchetti SG srl