Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione del patrimonio, porzione bene immobiliare indivisa

  • Danilo De Vita

    ROMA
    20/09/2019 10:22

    liquidazione del patrimonio, porzione bene immobiliare indivisa

    "In qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento n. 2/2019 dell'OCC di Roma
    sarei interessato a sapere se vi siano precedenti in relazione alla seguente fattispecie:
    il sovraindebitato è proprietario al 50% pro indiviso di un immobile gravato da fondo patrimoniale.
    Si chiede se vi siano precedenti relativi alla liquidazione del patrimonio di cui alla legge 3/2012 nei quali si sia proceduto, non solo al disconoscimento del vincolo costituito dal fondo patrimoniale, ma anche alla vendita del 100% dell'immobile e quindi anche della quota di proprietà di altri soggetti estranei al sovraindebitamento. "

    grazie per i contributi che vogliate darmi

    saluti
    Danilo De Vita
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/09/2019 12:05

      RE: liquidazione del patrimonio, porzione bene immobiliare indivisa

      Non crediamo sia possibile quanto richiesto in quanto, a norma della lett. c) comma sesto dell'art. 14ter l. n. 3 del 2012, non sono compresi nella liquidazione "i beni costituiti in fondo patrimoniale", sicchè lei dovrebbe in primo luogo "far venir meno" la costituzione del fondo patrimoniale e ciò è possibile, in mancanza di altre situazioni rilevanti per il codice civile (nullità, annullamento, risoluzione, rescissione, ecc.), solo attraverso una revocatoria, che però il liquidatore del patrimonio non può esperire.
      Sicuramente è da escludere che il liquidatore possa esercitare azioni revocatorie fallimentari, non potendosi applicare analogicamente le norme sulla revocatoria fallimentare ex artt. 67 e ss. l.fall. essendo questo istituto proprio e specifico del fallimento; ma non può, a nostro avviso, esercitare neanche la revocatoria ordinaria, non tanto (come pure si è detto) per il fatto che questa è non è un'azione recuperatoria in senso stretto non rientrante nella previsione dell'art. 14decies, quanto per il fatto che gli unici soggetti legittimati ad agire ex art. 2901 c.c., sono i creditori, e non anche il debitore, del cui patrimonio il liquidatore procede alla liquidazione, per cui, in mancanza di una disposizione espressa quale quella dell'art. 66 l. fall. che attribuisce al curatore la legittimazione ad agire in revocatoria ordinaria, il liquidatore non può surrogarsi ai creditori.
      Questo, ci sembra, chiuda in radice il discorso.
      Zucchetti SG Srl