Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Decadenza beneficio del termine

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    22/06/2023 22:43

    Decadenza beneficio del termine

    Vorrei conoscere la vostra riflessione nell'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine di un contratto di mutuo ipotecario e la previsione dell'art. 67 comma 5. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/06/2023 20:14

      RE: Decadenza beneficio del termine

      Vorrei conoscere la vostra riflessione nell'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine di un contratto di mutuo ipotecario e la previsione dell'art. 67 comma 5. Grazie
      La decadenza del beneficio del termine, determinabile da varie cause contrattualmente previste o dal verificarsi delle circostanze di cui all'art. 1186 c.c., consiste nella perdita del diritto di avvalersi del periodo di tempo stabilito contrattualmente per adempiere a un'obbligazione senza incorrere in conseguenze negative o sanzioni, con la conseguenza che l'altra parte può richiedere il pagamento o l'adempimento immediato dell'obbligazione.
      Questa situazione sembrerebbe incompatibile con la previsione del comma quinto dell'art. 67 CCII, in quanto questa presuppone, sempre che si tratti di contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, che esistano delle rate a scadere, che vanno rispettate con la possibilità, per la parte insoluta, che il giudice autorizzi il pagamento del debito per capitale e interessi scaduto. Quest'ultima previsione viene generalmente interpretata nel senso che il giudice possa autorizzare un pagamento rateale della parte scoperta, altrimenti la norma difficilmente potrebbe trovare applicazione, essendo impensabile che il sovraindebitato disponga delle liquidità necessarie per far fronte con un solo pagamento all'intero scoperto, che evidentemente si è formato proprio per la mancanza di mezzi. Se si accede a questa tesi, si può anche pensare che il giudice possa rateizzare l'intero debito , ormai tutto scaduto a seguito della decadenza dal beneficio del termine.
      Ovviamente la fattibilità di questa tesi è tutta da verificare, e la via migliore sarebbe quella di contattare la banca per ripristinare le originarie scadenze e lasciare la parte impagata alla rateazione che farà il giudice.
      Zucchetti SG srl
    • Albarosa Marigliano

      Casarano (LE)
      27/06/2023 23:35

      RE: Decadenza beneficio del termine

      Il punto è proprio questo, ossia che la banca nelle osservazioni fattemi alla comunicazione del decreto di ammissibilità on annessa proposta e relazione invoca la decadenza e quindi l'impossibilità a di prevedere il versamento delle residue rate a scadere alle scadenze pattuite. Nella fattispecie ho previsto il versamento dello scaduto pari a 25 mila euro in 5 rate entro un anno dall'omologa e con contestuale ripresa dell'ammortamento alla rata corrispondente. L'ipotecario si è opposto sebbene dalla ctu del procedimento esecutivo pendente è emerso un valore dell'immobile al prezzo base a 77 mila contro 130 mila offerti nel prd. Mi rimetto al gd sperando di aver interpretato bene e nello stesso vostro modo il comma 5.