Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ACCORDO DI COMPOSIZIONE CRISI E TERZO DATORE DI IPOTECA

  • Giovanni Zannetti

    REGGIO EMILIA (RE)
    11/05/2022 12:43

    ACCORDO DI COMPOSIZIONE CRISI E TERZO DATORE DI IPOTECA

    Il sovraindebitato intende proporre un accordo di composizione della crisi grazie a finanza esterna.
    Egli è anche terzo datore di ipoteca limitatamente alla quota di ½ di immobile di sua proprietà concessa a garanzia di un mutuo dato a terza persona.
    La terza persona (unica obbligata per il mutuo) non ha pagato e pende procedura esecutiva immobiliare.
    Ritengo che questo creditore ipotecario non possa rientrare tra i creditori inclusi nell'accordo in quanto non è creditore del sovraindebitato.
    Quindi sembrerebbe che la procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di cui il sovra indebitato ha la quota di un mezzo dovrebbe proseguire; ma l'art. 10 comma 2 lettera c stabilisce che le azioni esecutive vadano sospese.
    Vedo dunque un contrasto tra il fatto che la proceduta esecutiva immobiliare debba essere sospesa ed l fatto che non si possa inserire il creditore ipotecario per il mutuo nell'accordo (perche non è creditore del sovra indebitato).
    Una possibile soluzione "pratica" potrebbe essere cercare, magari con la partecipazione dell'obbligato principale, un accordo stragiudiziale con questo creditore ipotecario magari subordinandolo alla omologazione dell'accordo (in cui tale creditore non figurerà).
    Non vedo altre soluzione per salvare quest'immobile dall'esproprio.
    Chiederei un vostro parere.
    Ringrazio e saluto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/05/2022 18:44

      RE: ACCORDO DI COMPOSIZIONE CRISI E TERZO DATORE DI IPOTECA

      Per semplicità espositiva parliamo del fallimento del terzo datore di ipoteca (anche perché questa è la fattispecie oggetto di esame da parte della giurisprudenza), e le risultanze di quanto si dirà sono applicabili anche all'accordo di composizione della crisi.
      Bisogna muovere dal concetto che il terzo datore di ipoteca non è personalmente obbligato (come, invece, il fideiussore che, pertanto, risponde con l'intero suo patrimonio nei confronti del creditore garantito, pur senza attribuirgli alcuna prelazione), ma è tenuto a subire l'azione esecutiva del creditore solo sul bene dato in garanzia dell'obbligazione altrui, nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata compiutamente adempiuta. Concetti ben sintetizzati dalla S. Corte, quando ha affermato che "il terzo datore di ipoteca ed il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido con il debitore principale e col suo fideiussore perchè non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio ma soltanto assoggettati, nel caso di inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'esecuzione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato" (Cass. 24/09/2019, n. 23648).
      Si tratta di una forma di responsabilità senza debito, che spiega perché, in caso di fallimento del terzo datore di ipoteca, il beneficiario non abbia titolo per insinuarsi al passivo non vantando alcuna pretesa creditoria da azionare nei suoi confronti 8giurisprudenza unanime, tranne una eccezione); tuttavia, esclusa l'esistenza di un titolo ad intervenire nella fase di ammissione dei crediti, non è stato mai indicato con sufficiente chiarezza la via che consente al creditore ipotecario di esercitare il diritto di sottrarre al concorso degli altri creditori del terzo datore fallito il ricavato dei beni assoggettati alla sua garanzia nei limiti del credito per cui l'ipoteca era stata data e iscritta.
      La giurisprudenza più recente (Cass. 12/07/2019, n. 18790; Cass, 10/07/2018, n.18082;, Cass. 09/02/2016, n. 2540; Cass. 19/05/2009, n. 11545, ha sbrigativamente risolto questo problema affermando che il beneficiario dell'ipoteca deve avvalersi, per la realizzare i propri diritti nei confronti del terzo datore, delle modalità di cui agli artt. 602-604 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, tracciando un percorso abbastanza incerto, che fa giustamente nascere il dubbio che quando viene dichiarato il fallimento del terzo datore di ipoteca, che, è il soggetto che subisce l'espropriazione, la procedura esecutiva non dovrebbe, poter iniziare né proseguire, per il divieto dettato dall'art. 51 l.fall., come del resto ammesso anche dalla Cassazione quando afferma che che "la lettera della norma ( art. 51 l. fall.) non lascia spazio ad altre interpretazioni, sicchè deve escludersi che, al di là delle ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore, il divieto possa subire eccezioni: non v'è dubbio, pertanto, che esso operi non solo nei confronti dei creditori concorsuali o dei ed. creditori verso la massa, ma anche nei confronti di chi, pur non essendo creditore del fallito, sia munito di un titolo che, astrattamente, potrebbe consentirgli di aggredire in via esecutiva un bene acquisito all'attivo del fallimento" (Cass. 02/12/2011, n.25850). Più corretto è pertanto dire che il beneficiario dell'ipoteca, pur non partecipando al passivo, possa intevenire nei riparti per realizzare le sue pretese sul bene a posto a sua garanzia.
      In conclusione, le sue perplessità sono giustificate in quanto il panorama giurisprudenziale esistente evidenzia che, benchè ricorra sufficiente concordia nell'escludere il diritto del terzo beneficiario a poter far valere il proprio credito verso il debitore nel passivo del fallimento del terzo datore di ipoteca, permane una grande incertezza circa le modalità con cui il creditore ipotecario possa far valere la sua prelazione sul bene oggetto di ipoteca appreso all'attivo del fallimento del terzo datore di ipoteca e come coordinare una qualsiasi forma dell'accertamento dell'esistenza, della validità e dell'opponibilità al fallimento del titolo di prelazione con l'accertamento e la eventuale contestazione del debito garantito. E tanto accade perché l'attuale legge fallimentare- strutturata per l'accertamento dei crediti nei confronti dl fallito e l'accertamento dei ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito- non consente al beneficiario dell'ipoteca data dal terzo datore di partecipare al passivo del fallimento di questi, né per far valere il credito che vanta verso il debitore diretto, né il diritto di garanzia, la cui tutela non è prevista dalla legge, né prende in considerazione uno strumento, compatibile con le regole generali, che permetta la sua partecipazione direttamente alla fase di riparto.
      Molti di questi problemi sono risolti nel nuovo codice della crisi. Invero il primo comma dell'art. 201 prevede che si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo "le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui"; conseguentemente viene integrato il contenuto del ricorso prevedendosi, al comma 3, lett. b), che esso deve contenere "la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca"; ed ancora, l'art. 204, nel trattare, al comma quinto, degli effetti del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, stabilisce che questo produce effetti endoconcorsuali "limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui".
      Zucchetti SG srl