Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo di composizione crisi persona fisica ex socio illimitatamente responsabile

  • Francesco Conteddu

    Cagliari
    21/07/2021 10:38

    Accordo di composizione crisi persona fisica ex socio illimitatamente responsabile

    Buongiorno,

    vorrei porre il seguente quesito in quanto da alcune ricerche ho trovato giurisprudenza soltanto per soci di società di persone attualmente in attività.
    Il caso è il seguente:
    persona fisica attualmente pensionata, in precedenza titolare di una ditta individuale (estinta) nonché socio accomandatario di s.a.s. (estinta), vuole proporre un accordo di composizione della crisi ai creditori per le seguenti posizioni debitorie:
    1) debiti verso i dipendenti della ditta individuale, cessata e cancellata dal R.I (da oltre 1 anno);
    2) debiti verso Agenzia delle Entrate - Riscossione per contributi INPS e tributi vari inerenti la ditta individuale di cui al punto 1);
    3) debiti verso Agenzia delle Entrate - Riscossione per contributi INPS e INAIL inerenti una s.a.s., estinta e cancellata dal R.I già dall'anno 2019, di cui era socio accomandatario, per cui illimitatamente responsabile.
    Partendo dal presupposto che anche il socio illimitatamente responsabile possa accedere alle procedure di sovraindebitamento, ma bisogna tenere distinte le posizioni debitorie personali da quelle della società (quindi bisognerebbe fare accesso a due procedure distinte), in tal caso trattasi di una società estinta e cancellata da oltre 2 anni, quindi non più assoggettabile a fallimento, neanche per estensione.
    Il mio quesito è se si possa presentare un unico accordo di composizione della crisi che contempli sia i debiti della ditta individuale sia quelli della s.a.s.
    Ringrazio per la consueta disponibilità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/07/2021 21:36

      RE: Accordo di composizione crisi persona fisica ex socio illimitatamente responsabile

      Non vi è dubbio che la giurisprudenza prevalente ha fino ad oggi privilegiato le soluzioni unitarie idonee a definire l'intera situazione debitoria soci/società, preso atto dell'opportunità di valorizzare gli accordi che portino ad una composizione globale della crisi delle società di persone, evitando situazioni di società decotte con soci esdebitati, ma, quando come nel suo caso la società è estinta, non vediamo ostacoli a che l'ex socio illimitatamente responsabile e debitore anche per debiti extra sociali proponga un accordo che coinvolga anche i debiti della società, dei quali continua a rispondere il socio. le innovazioni della riforma del 2020 sulla posizione del socio hanno riguardato sostanzialmente tre articoli della legge sul sovraindebitamento:
      a-l'art. 6 comma 2 lett. b) che ha ridefinito la nozione di 'consumatore', facendo rientrare in tale figura anche il socio illimitatamente responsabile, che può ora accedere alle procedure a lui consentite in proprio e non semplicemente in estensione, quanto agli effetti, della procedura riguardante la società, sempre che il socio intenda definire la propria debitoria personale, estranea a quella sociale e non riconducibile ad attività imprenditoriale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
      b-l'art. 7 comma 2-ter, per il quale "L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";
      c-l'art. 14-ter comma 7-bis, per il quale "Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili".
      A parte, quindi la posizione del consumatore, qui irrilevante, la legge dispone semplicemente l'accordo di composizione della crisi (come la liquidazione del patrimonio) proposta dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, così come disposto dall'art. 184 in caso di concordato.
      Alla luce di questa normativa, a noi sembra che più di qualche dubbio possa sussitere sulla possibilità che il socio proponga un accordo per i debiti socilai nell'inerzia della società, ma se questa è estinta, e come nel caso, questa era una sas con un solo socio accomandatario, quest'ultimo deve potersi liberare dei suoi debiti con la procedura di composizione della crisi, mella quale non vi è da fare distinzioni tra debiti socuali e personali del socio.
      Zucchetti SG srl .
      • Francesco Conteddu

        Cagliari
        22/07/2021 09:01

        RE: RE: Accordo di composizione crisi persona fisica ex socio illimitatamente responsabile

        Ringrazio per le il riscontro, ho avuto conferma delle conclusioni a cui ero arrivato anche io.
        La s.a.s. in questione era composta da tre soci, un accomandatario (che richiede l'accesso alle procedure di sovraindebitamento) e due accomandanti. Nell'ipotesi in cui l'accordo venisse omologato, i due soci accomandanti verrebbero "liberati" dai debiti della s.a.s. oramai estinta seppur l'accomandatario preveda nell'accordo la falcidia dei debiti derivanti dalla società estinta. E' corretto?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/07/2021 22:11

          RE: RE: RE: Accordo di composizione crisi persona fisica ex socio illimitatamente responsabile

          La procedura aperta dal socio accomandatario porta alla esdebitazione dei debiti del medesimo ma no n a quella degli altri soci. In ogni caso il problema della responsabilità dei soci accomandanti non si pone, o meglio non dovrebbe porsi giacche questi, in quanto soci limitatamente responsabili, godono del regime previsto dall'art. 2495 c.c., per il quale "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione…", principio espressamente ripreso dall'art. 2324 c.c. per i soci accomandanti, sicchè costoro se nulla hanno ricevuto dalla liquidazione non rispondono con il loro restante patrimonio dei debiti sociali rimasti insoluti. Tuttavia, in materia tributaria, la Cassazione ha ritenuto che, a seguito dell'estinzione della società, i debiti tribuatrai di quest'ultima rimasti insoddisfatti possono essere contestati nei confronti dei soci della società stessa, anche nel caso in cui nulla abbiano ricevuto in sede di liquidazione" (Cass. 02.07.2018, n. 17243; Cass. 07.04.2017, n. 9094;, Cass. 16.06.2017, n. 15035). Questa giurisprudenza si richiama alle tre contestuaòli sentenze della S. Corte a sezioni unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, che però hanno precisato che "non v'è ragione per ritenere che la sua (della società) estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali".
          Zucchetti Sg srl
          • Francesco Conteddu

            Cagliari
            23/07/2021 10:53

            RE: RE: RE: RE: Accordo di composizione crisi persona fisica ex socio illimitatamente responsabile

            Ringrazio per il riscontro, con riferimento ai debiti della società inseriti nell'accordo, mi sfugge il concetto di esdebitazione limitatamente ai debiti del socio accomandatario, nel momento in cui egli risponde solidalmente e illimitatamente di questi ultimi.
            Nel caso di specie nella società estinta residuano debiti INPS e INAIL, pari a circa 20.000 euro, mentre nulla è stato distribuito a favore dei soci. Il capitale sociale della s.a.s. ammontava a 20.000 euro. Per esporre l'esempio pratico, i dati sono i seguenti:
            - socio A accomandatario --> quota capitale 5.000 euro;
            - socio B accomandante --> quota capitale 10.000 euro;
            - socio C accomandante --> quota capitale 5.000 euro.
            In virtù del principio secondo cui, post-cancellazione, dei debiti tributari rispondono anche i soci accomandanti seppur non abbiano ricevuto nulla in sede di liquidazione, mi sembrerebbe di capire che, nel caso specifico, i soci accomandanti rispondono rispettivamente del 50% e 25%, mentre il socio accomandatario risponde illimitatamente e solidalmente a prescindere dalla propria quota. E' corretto?
            Partendo dai suddetti presupposti, volendo improntare un accordo di sovraindebitamento presentato dal soggetto già socio accomandatario, oltre ai propri debiti personali, in che parte egli potrebbe comporre i debiti della società? limitatamente al 25% come da quota o al 100%, liberando così anche gli altri soci, seppur l'accordo presenti uno stralcio della complessiva posizione debitoria?
            Ringrazio per il costruttivo confronto.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/07/2021 17:43

              RE: RE: RE: RE: RE: Accordo di composizione crisi persona fisica ex socio illimitatamente responsabile

              L'esdebitazione del socio accomandatario era chiaramente riferita all'ipotesi che questi acceda alla procedura di accordo di composizione della crisi, il cui scopo finale è quello di esdebitare il debitore dei crediti residui. Questa esdebitazione non si estende agli altri soci né la procedura produce effetto per gli altri soci, visto che la legge (comma 2ter dell'art. 7 l. n. 3 del 2012) prevede soltanto che "l'accordo fi compcosizione della crisi produce i suoi effetti anche bei confronti dei soci illimitatamente resposnsabili"M nel caso la società non ha richiesto l0'accesso alla procedura e i soci accomandanti non sono illimitatamnente responsabili.
              Tanto ribadito, , seguendo la giurisprudenza citata come da lei correttamente interpretata , effettivamente i soci accomandanti rispondono rispettivamente del 50% e 25%, mentre il socio accomandatario risponde illimitatamente e solidalmente a prescindere dalla propria quota.
              Partendo dai suddetti presupposti, il socio accomandatario nell'approntare un accordo di sovraindebitamento può offrire ai creditori personali e a quelli sociali la quota che le sue condizioni economico patrimoniali permettono di soddisfare e che possa trovare consenzienti i creditori. Se egli ad esempio offre ai creditori sociali il 40% dei debiri sociali, l'accordo, ove omologato ed eseguito, porta alla esdebitazione del socio accomandatario e soltanto di lui, per cuiil socio accomandatario è liverato dall'obbligo del pagamento dei crediti residui e i creditori sociali, per il residuo 60% dei loro crediti, possono rivalersi sui soci accomandanti, nelle misure sopra indicate, che rispecchiano le quote rispettive di partecipazione alla società-
              Zucchetti SG srl
              • Francesco Conteddu

                Cagliari
                26/07/2021 11:02

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accordo di composizione crisi persona fisica ex socio illimitatamente responsabile

                Chiarissimo e concordo sulla soluzione, nel caso in cui gli altri soci accomandanti volessero esdebitarsi della propria quota di debito in capo alla società dovrebbero presentare dei propri accordi di composizione della crisi per regolare le rispettive posizioni.
                Mi resta un dubbio, più che altro perché il problema è molto dibattuto in base alla recente giurisprudenza, sulla rispondenza dei debiti in capo ai soci accomandanti. Nel caso specifico, come detto, i soci accomandanti non hanno percepito nulla in sede di liquidazione quindi non dovrebbero rispondere di nulla, si tratta però di debiti di contributi INPS e INAIL passati all'agente della riscossione, per cui, richiamando la Cassazione anche da voi citata, risponderebbero comunque di tali debiti, trattandosi di debiti erariali, anche in assenza di riparto di attivo liquidabile. E' corretto?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  26/07/2021 21:28

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accordo di composizione crisi persona fisica ex socio illimitatamente responsabile

                  La situazione che abbiamo riportato contiene purtroppo elementi di incertezza, che non possiamo essere noi a risolvere. Le sentenze riportate fanno riferimento a crediti di imposta (IVA, IRAP ecc.), per cui per i crediti diversi, quali quelli previdenziali, dovrebbe valere la norma di cui all'art. 2324 c.c., che circoscrive la responsabilità dei soci accomandati alla quota di liquidazione; tuttavia le citate tre sentenze delle sezioni unite del 2013 sembrano porre un principio di carattere generale circa la successione nei debiti.
                  Zucchetti Sg srl