Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 67 comma 4 e 5

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    23/03/2023 07:06

    Art. 67 comma 4 e 5

    Ai sensi del citato articolo comma 5 è condivisibile l'impostazione secondo cui alla data del deposito della domanda il ricorrente può ottenere autorizzazione da parte del gd al versamento dello scaduto e non anche che lo stesso versamento debba avvenire con un versamento in un'unica soluzione. In sostanza previa debita autorizzazione il debitore potrebbe proporre soluzioni di versamento dello scaduto in termini rateali in un arco temporale confacente alle sue possibilità soprattutto se sprovvisto di finanza esterna?
    Relativamente al punto 4 laddove si falcidiasse il credito munito ad esempio di ipoteca il residuo importo potrebbe essere proposto anche con dei versamenti rateali riproponendo una sorta di nuovo ammortamento? Se sì, il credito ipotecario entrerebbe nel piano ristrutturazione debiti a tutti gli effetti e non resterebbe escluso come quando viene rimborsato alle scadenze di mutuo pattuite e pertanto l'esdebitazione si otterrebbe solo al termine della soddisfazione dello stesso credito? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2023 10:28

      RE: Art. 67 comma 4 e 5

      Quanto al comma cinque dell'art. 67 il suo dubbio è legittimo ed infatti se lo è posto anche la dottrina con riferimento alla legge n. 3 del 2012, dopo le modifiche apportate dal dl n. 137 del 2020, convertito nella l. n. 176 del 2020. Scrivono, infatti, Bianchi-Miccio, La moratoria nel sovraindebitamento, che "La possibilità di adempiere regolarmente al pagamento delle rate del mutuo ipotecario viene ulteriormente limitata a due sole ipotesi. La prima prevede che il consumatore, alla data del deposito della proposta, non sia in alcun caso in arretrato con il pagamento delle rate; la seconda, prevede che in sede di deposito della proposta, il consumatore faccia specifica istanza, che deve essere accolta dal giudice, di pagare l'arretrato scaduto alla data di deposito della proposta. Soprattutto su questa ultima statuizione può essere interessante soffermarsi, al fine di porsi il quesito se l'istanza in oggetto e la relativa autorizzazione giudiziale possano prevedere un termine, anche ampio per il pagamento dell'arretrato, oppure anche un suo pagamento rateale, magari in linea con il pagamento delle restanti rate del mutuo ipotecario; perché, diversamente, ritorneremmo a formalizzare una pesante limitazione alla procedura, che andrebbe a limitare fortemente l'accesso alla medesima, dal momento che, nella stragrande maggioranza dei casi, il debitore giunge ad accedere ad una procedura di sovraindebitamento proprio perché in arretrato con il pagamento delle rate dei debiti contratti e, difficilmente, soprattutto nella fase iniziale della procedura, sarà in grado di pagare in una unica soluzione ed immediatamente l'arretrato maturato. Non dare la possibilità al debitore di avere il tempo, ragionevolmente inteso, di riallineare la prospettazione dei propri flussi attivi e passivi, che vanno riequilibrati proprio per mezzo della procedura, significa rendere fattibile, nella maggior parte dei casi, la sola liquidazione di tutto il proprio patrimonio".
      La fattispecie di cui al comma quinto dell'art. 67 ccii riguarda la possibilità di mantenere in vita i contratti di mutuo garantiti da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore ed è pertanto diversa dalla fattispecie di cui al comma quarto, che riguarda tutti i debiti assistiti da privilegio pegno o ipoteca, che, come nel concordato, andrebbero pagati alla loro scadenza nella loro interezza e che la norma consente di pagare parzialmente, nella misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione secondo un valore attestato dall'OCC (secondo una stima nel concordato); la parte incapiente passa al chirografo e questa parte può essere trattata come i crediti chirografari dall'origine.
      Zucchetti SG srl
      • Albarosa Marigliano

        Casarano (LE)
        24/03/2023 14:24

        RE: RE: Art. 67 comma 4 e 5

        Io condivido esattamente la vostra impostazione in linea anche con la sentenza del Tribunale di Bari di settembre 21 Angarano che aveva previsto il versamento dello scaduto ad un mese dall'omologa, è condivisibile l'impostazione secondo cui se è data autorizzazione ad un mese potrebbe esser data anche un'autorizzazione a versare lo scaduto con modalità più flessibili e confacenti alle capacità reddituali del debitore. Nel mio caso all'opposizione dell'ipotecario a tale impostazione ne è conseguito rigetto del magistrato proprio per aver chiesto di versare 32000 di scaduto con un versamento da 16 mila immediatamente il resto facendo ripartire l'ammortamento da rate precedenti rispetto al debito residuo.saremo costretti a ripresentare un nuovo piano versando interamente lo scaduto perchè il debitore ha reperito una finanza esterna e per non vedersi vendere la casa oggetto di procedura esecutiva da parte dell'ipotecario.
        Infine chiedevo se ai sensi del quarto comma la falcidia del credito comporterebbe a vostro avviso un versamento in un'unica soluzione dell'importo oppure si potrebbe riproporre un piano rateizzato. Chiedo questo perché a parte in caso di finanze di terzi i debitori non hanno mai la liquidità tale da poter effettuare saldi in un'unica o poche soluzioni ma sarebbe ragionevole rimborsare il credito falcidiato con versamento scadenzati.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/03/2023 19:59

          RE: RE: RE: Art. 67 comma 4 e 5

          La Cassazione, oltre ad ammettere il pagamento parziale previa la stima di cui si è detto, ammette anche la dilazione nel pagamento; Cass. Sez. I, n. 27544/2019, ha ritenuto ammissibile un piano del consumatore per il quale si era proposto di pagare il credito ipotecario in 12 anni, richiamando il principio (peraltro già espresso dalla sentenza n. 17834/2019), secondo il quale negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Ed ancora Cass., Sez. I, n. 17391/2020 ha ritenuto ammissibile una proposta di accordo di composizione della crisi, senza continuità aziendale, nella quale si era proposto di proseguire a pagare il credito ipotecario in cinque anni dalla omologazione e Cass., Sez. VI, n. 22291/2020, che si riferisce ad un piano del consumatore con una durata ultraventennale.
          Zucchetti SG srl