Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    12/07/2022 08:12

    Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

    Nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza quali sono gli articoli applicabili al caso sopra prospettato? Preciso che l'attività imprenditoriale è cessata nel 2016
    Secondo me si tratta dell'art. 74 e ss.
    In questo caso la domanda di concordato minore solo con rateizzazione (senza apporto di risorse esterne) sarebbe inammissibile?
    Non mi è chiara inoltre la funzione della norma di cui all'art. 76 comma 3 in base al quale "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della
    concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore". Ha la funzione di verificare un eventuale responsabilità del finanziatore nell'aver concesso credito a suo tempo? Come si fa ad esprimere un giudizio del genere?
    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Paolo Angelo Alloisio

      NOVI LIGURE (AL)
      12/07/2022 09:32

      RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

      A me pare che la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore
      cancellato dal registro delle imprese sia inammissibile ex art. 33 comma 4 CCII.
      Può proporre un piano del consumatore?
      Secondo me no.
      Cosa può fare allora?
      Grazie mille
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        12/07/2022 13:09

        RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

        Faccio un po' di ordine perchè sono stato poco chiaro.
        L'imprenditore cessato nel 2016 ha debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e debiti extra imprenditoriali.
        Potrebbe chiedere un accordo di ristrutturazione del consumatore per tutto?
        Grazie
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/07/2022 19:22

          RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

          Come abbiamo detto rispondendo ad una sua simile domanda, trova applicazione nel caso l'art. 33 CCII, il cui quarto comma effettivamente prevede che "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile."
          Se, come lei dice, il sovraindebitato ha anche debiti contratti nell'attività imprenditoriale non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e segg. CCII, in quanto a norma dell'art. 2 lett. e) consumatore è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".
          Zucchetti SG srl
          • Paolo Angelo Alloisio

            NOVI LIGURE (AL)
            12/07/2022 19:32

            RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

            Allora cosa si può fare?
            Nella fattispecie ci sono 2 "gruppi" di debiti, uno con AE Riscossione per l'attività imprenditoriale, l'altro con una finanziaria.
            Secondo voi, si potrebbe chiedere una normale rateazione amministrativa con AE Riscossione (ammesso che sia possibile) ed un accordo di ristrutturazione per la finanziaria? In questo caso, il debito verso AE Riscossione verrebbe trattato come una normale spesa familiare.
            Grazie e scusate per il disturbo.
            Paolo Angelo Alloisio
    • Roberto D'Eramo

      Pescara
      13/07/2022 10:46

      RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

      Ma l'imprenditore cessato non può proporre una liquidazione del patrimonio che abbracci sia i debiti imprenditoriali che quelli privati?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/07/2022 20:42

      RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

      Noi cerchiamo di rispondere alle domande che vengono proposte. La domanda iniziale del dott. Alloisio riguardava la possibilità per un sovraindebitato che aveva cessato l'attività nel 2016 di accedere al concordato minore, che nel nuovo codice della crisi prende il posto degli accordi di ristrutturazione della l. n. 3 del 2012. Abbiamo risposto negativamente ricordando che il quarto comma dell'art. 33 prescrive che "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile". Pertanto l'inammissibilità alla procedura di concordato minore non richiede la cancellazione da meno di un anno, ma il semplice fatto che il soggetto sia stato cancellato dal registro delle imprese.
      Poi il dot. Alloisio ha prospettato la possibilità di richiedere un piano del consumatore che, nel nuovo codice, è qualificato come procedura di ristrutturazione deiu debiti del consumare, di cui trattano gli artt. 67 e segg.. Abbiamo escluso anche questa possibilità perché il soggetto in questione aveva debiti derivanti da attività imprenditoriale, che è circostanza che esclude la qualifica di consumatore ai sensi della nozione offerta dall'art. 2 CCII. Per questo motivo non è fattibile neanche la nuova ipotesi oggi formulata dato che se un soggetto non ha la qualifica di consumatore non può accedere a quello che oggi si chiama piano del consumatore se prima non estingue i debiti di natura commerciale.
      Il dott. D'Eramo chiede a questo punto se l'imprenditore non possa accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, che nel nuovo codice si chiamerà liquidazione controllata del sovraindebitato. Teoricamente si, ma rimane il fatto che l'imprenditore in questione (sempre ammesso che non sia fallibile) ha cessato l'attività nel 2016 e probabilmente sarà stato cancellato già da quell'epoca dal registro imprese; orbene è vero che non c'è una norma specifica sulla cessazione dell'attività per questa procedura, però l'art. 65 CCII, dopo la previsione che "i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) (ossia i debitori sovraindebitati) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che comprende le disposizioni sulla liquidazione controllata, precisa al secondo comma che "si applicano pe, per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di , le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili". Orbene, tra le disposizioni del titolo III, si trova l'art. 33, di cui sopra è stato citato il quarto comma, ma che al primo comma prevede che "La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
      Ritorna, quindi applicabile il limite annuale.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto D'Eramo

        Pescara
        20/07/2022 12:39

        RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

        Chiedo scusa se alimento questo thread forse in maniera un po' confusa, ma con questa risposta vuole intendere che con il nuovo codice della crisi e quindi con le domande che verranno depositate già nei prossimi giorni non sarebbe più possibile ricorrere alla liquidazione del patrimonio per debiti "misti"? Lo chiedo perché ho una procedura con questa caratteristica che è stata qualificata come liquidazione del patrimonio in sede di istruttoria ma non è ancora stata incardinata in tribunale.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/07/2022 11:16

          RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016

          Esatto sempre che si condivida l'interpretazione da noi data nella risposta precedente del combinato disposto degli artt. 33 e 65 CCI. Ovviamente si tratta di una nostra interpretazione, ma il nuovo codice è appena entrato in vigore per cui i dubbi interpretativi sarranno molti, se si pensa che ancora sono irrisolti alcuni problemi della legge fallimentare risalente al 1942.
          Zucchetti SG Srl