Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione compensi OCC e Liquidatore - precisazione del credito creditori

  • Marco Cicchetti

    Rimini
    31/05/2021 19:36

    liquidazione compensi OCC e Liquidatore - precisazione del credito creditori

    In un Piano del Consumatore è stato venduto l'immobile e mi accingo, in qualità di liquidatore a predisporre il piano di riparto.
    Il compenso dell'OCC (di nomina esterna al Tribunale) era stato previsto ed inserito nel piano sulla base di preventivo firmato dal debitore.
    Il compenso del liquidatore (di nomina invece del Giudice) era stato anch'esso stimato ed inserito nella proposta di Piano.
    Il compenso del legale, consulente del debitore (anch'esso stimato in sede di proposta sulla base di preventivo col cliente)

    Chiedo:
    I compensi di questi 3 soggetti (OCC, Liquidatore e legale del debitore) vanno liquidati dal Giudice, prima del riparto, o vengono considerati come "definitivi" poichè già previsti dal Piano?

    Chiedo inoltre:
    E' necessario che i creditori inoltrino al Liquidatore la precisazione del proprio credito, alla data di proposta del piano ex art. 9 comma 3 quater L. 3/2012? Altrimenti, a mio avviso, il credito nel piano risulta solamente stimato ma mai accertato, nel suo esatto ammontare, con stato passivo, alla data del deposito della proposta.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/06/2021 18:11

      RE: liquidazione compensi OCC e Liquidatore - precisazione del credito creditori

      Essendo stati i compensi concordati, non è necessario- salvo che non sorgano contestazioni- l'intervento del giudice, secondo un principio di carattere generale per le varie professioni e che per l'OCC, trova esplicita previsione nell'art. 14, co 1, del d.m. 24 settembre 2014 n.202, per il quale "La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo". Il credito concordato non è solo stimato ma appunto definito pattiziamente per cui non ci sembra necessaria la comunicazione di cui parla che, peraltro poco ha a che fare con con il comma 3 quater dell'art. 9 l. n. 3 del 2012.
      Zucchetti Sg srl
      • Marco Cicchetti

        Rimini
        01/06/2021 19:46

        RE: RE: liquidazione compensi OCC e Liquidatore - precisazione del credito creditori

        Ringrazio per la risposta al primo quesito.
        Il riferimento al comma 3 quater dell'art. 9 l. 3/2012 era, invece, riferito al secondo quesito e, cioè, se vi fosse necessità, a vostro parere, prima di effettuare il riparto, di richiedere espressa precisazione del credito ai singoli creditori, alla data di proposta del piano (appunto indicata al comma 3 quater dell'art. 9 per la cristallizzazione del credito spettante).
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/06/2021 20:12

          RE: RE: RE: liquidazione compensi OCC e Liquidatore - precisazione del credito creditori

          La procedura del piano del consumatore non prevede un verifica dei crediti né la presentazione di domande. E' il debitore che unitamente al piano presenta l'elenco dei creditori e lsa relazione dell'OCC bloccando il corso degli interessi sui crediti chirografrai alla data del deposito della domanda e applicando gli artt. 2749,2788 e 2855 c.c.per i crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari. Almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata dal giudice i creditori vengono avvertiti della proposta e del decreto del giudice 8art. 12bis, co. 1 l. n. 3 del 2012) e, se sorgono contestazioni da parte dei creditori, le stesse sono risolte dal giudice all'udienza (art. 12 bis, co. 3).
          Zucchetti SG srl