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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
URGENTE - Rottamazione quater e accordo di ristrutturazione del debito L. 3/2012
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)22/06/2023 11:22URGENTE - Rottamazione quater e accordo di ristrutturazione del debito L. 3/2012
Trattasi di domanda da altra discussione iniziata a mio nome.
Potrebbe esserVi sfuggita.
La ripropongo come nuova discussione:
Buongiorno,
sono d'accordissimo con la Vs. risposta. Correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'accordo omologato (che prevede il pagamento complessivo di euro 48.000 in 10 anni) imporrebbero l'adesione alla rottamazione quater da parte del debitore (liberando, nel caso concreto, maggiori risorse per i creditori chirografari).
Le domande sono:
1) se, come nella fattispecie, il debitore non è interessato ad aderire alla rottamazione quater (perchè per lui non comporta alcun svantaggio, ma neanche alcun vantaggio), il gestore della crisi è obbligato a chiederla andando contro la volontà del debitore?
2) In assenza di adesione alla rottamazione quater, l'esecuzione dell'accordo omologato va avanti tranquillamente secondo il piano di pagamenti originario o non è più valido?
3) I creditori chirografari soddisfatti (in assenza dell'adesione alla rottamazione quater) in base all'accordo omologato, ma in misura peggiore rispetto all'ipotesi di adesione, cosa potrebbero fare nei confronti del debitore e del gestore della crisi? Qualche azione per risarcimento danno?
4) Se il debitore cambiasse idea e volesse aderire alla rottamazione quater, la decadenza dalla medesima (per il mancato pagamento di una o più rate), travolgerebbe l'accordo omologato?
5) Se ho ben compreso la norma contenuta nell'articolo 1, comma 245 L 197/2002, i debiti da rottamazione quater sono da pagare, una volta accettata la rottamazione da AE Riscossione, in prededuzione (insieme e proporzionalmente agli altri debiti prededucibili), ma non valgono le scadenze ordinarie per le generalità dei contribuenti (per esempio le prime 2 rate pari, ciascuna, al 10%), bensì quelle dell'accordo omologato (nella fattispecie 400 euro al mese). E' corretto?
Grazie mille.
Cordiali saluti
Paolo Angelo Alloisio-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/06/2023 09:21RE: URGENTE - Rottamazione quater e accordo di ristrutturazione del debito L. 3/2012
Per quanto riguarda le prime tre domande, abbiamo ricordato nell'intervento precedente quanto stabilito dall'art. 4, primo comma, del CCII: "Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza".
Possiamo aggiungere quanto stabilito dal secondo comma di tale articolo: "In particolare, il debitore ha il dovere di: ...c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori".
Purtroppo il Codice non stabilisce una sanzione specifica per la violazione di tali disposizioni: ipotesi se ne possono fare tante, ma allo stato non ne vediamo una che ci convinca tanto da poter essere avanzata come risposta alle domande formulate.
Per quanto riguarda la quarta domanda, l'accordo omologato non prevedeva la rottamazione: se essa viene richiesta e poi salta, si torna alle condizioni originarie e non vediamo perché l'accordo debba saltare.
Se poi il mancato pagamento, e la conseguente caducazione degli effetti della rottamazione, dipenderanno da un comportamento colposo o addirittura doloso del debitore, allora si rientrerà a nostro avviso nella fattispecie esaminata (senza risposta...) qui sopra: sarebbe un comportamento non nell'interesse dei creditori, ma quali ne sarebbero le conseguenze non è chiaro.
Per quanto infine riguarda l'ultima domanda, è corretto quanto scritto nel quesito.-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)26/06/2023 08:56RE: RE: URGENTE - Rottamazione quater e accordo di ristrutturazione del debito L. 3/2012
Ultima domanda (spero):
E' chiaro che all'interno delle somme definibili con la rottamazione- quater ve ne sono alcune al chirografo (per esempio il diritto annuale CCIAA, quota tributo). In caso di adesione alla rottamazione quater, queste somme (debiti capitale al chirografo) verrebbero soddisfatte al 100%, in percentuale, quindi, maggiore, rispetto ad altri crediti chirografari non gestiti da AE Riscossione. Optando, però, per la rottamazione, i creditori chirografari diversi da AE Riscossione percepirebbero una somma maggiore rispetto all'ipotesi di NON adesione.
A mio avviso, quindi, l'adesione alla rottamazione quater (sempre nell'ambito dell'esecuzione di un decreto di omologa di un ARD L 3/2012) andrebbe fatta perchè:
1) i creditori prededucibili da decreto di omologa senza rottamazione, continuerebbero a percepire la medesima somma anche in caso di adesione alla rottamazione;
2) AE Riscossione percepirebbe globalmente una somma minore nell'ipotesi di adesione alla rottamazione, rispetto al caso di non adesione. Questo sconto, però, sarebbe "legittimo" in quanto previsto direttamente dalla legge. Inoltre tutte le somme dovute ad AE Riscossione (in caso di opzione per la rottamazione) diventerebbero prededucibili , da pagare insieme con quelle di cui al punto precedente;
3) i creditori chirografari diversi da AE Riscossione (in caso di rottamazione) percepirebbero una percentuale di soddisfacimento dei propri crediti maggiore rispetto all'ipotesi di non adesione.
E' tutto corretto?
Grazie mille
Cordiali saluti
Paolo Angelo Alloisio-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/06/2023 09:06RE: RE: RE: URGENTE - Rottamazione quater e accordo di ristrutturazione del debito L. 3/2012
Non siamo completamente d'accordo con la prospettazione esposta nel quesito.
In primo luogo, i debiti chirografari, ancorché sottoposti a rottamazione, chirografari rimangono, quindi una volta aderito alla rottamazione, verranno pagati solo nella percentuale spettante appunto tale categoria di creditori.
Pertanto la rottamazione di tali debiti avrà ragion d'essere solo se si prevede (caso evidentemente assai raro) il pagamento integrale dei creditori chirografari, dato che non pagando integralmente l'importo dovuto la rottamazione perderà effetto, e ritornerà dovuto l'importo originario.
L'esclusione dei debiti chirografari nel caso di rottamazione è possibile, perché la rottamazione non deve necessariamente essere chiesta per tutte le cartelle rottamabili ma potrà essere chiesta solo per alcune di esse. E all'interno di una cartella, possono essere rottamati solo una parte degli importi che essa espone.
Passando al grado di privilegio delle somme da rottamazione, abbiamo scritto più volte che l'unica interpretazione ragionevolmente possibile dell'art. 1, comma 248, della legge 197/2022 ("si applica la disciplina dei crediti prededucibili") significhi non che tali somme acquisiscano il grado di prededucibili (non è questo il tenore della disposizione) ma che si applichi la disciplina per il pagamento stabilita dall'art. 111-bis l.fall., ovvero che, se "liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".
Pertanto, se sussistono tali condizioni, non è necessario il passaggio da stato passivo e riparto, ma possono essere pagati alla scadenza stabilita dalla normativa sulla rottamazione: rimangono debiti privilegiati, ma vengono pagati al di fuori del riparto (come i prededucibili) perché tale pagamento verrebbe comunque effettuato in sede di riparto, unitamente a quello dei debiti con grado di privilegio superiore o uguale.
Infine, se questo è il significato della prima domanda, se si tratta di cartelle originate da debiti endoconcorsuali, e quindi ab origine prededucibili, certamente si può aderire alla rottamazione e pagare, ovviamente sempre in prededuzione "vera", solo il tributo e non interessi e sanzioni.
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