Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

STATO PASSIVO - AMMISSIONE CREDITORE IPOTECARIO

  • Pardini Mirko

    Lucca
    17/11/2020 11:43

    STATO PASSIVO - AMMISSIONE CREDITORE IPOTECARIO

    Buongiorno,
    in qualità di liquidatore legge 3/2012 della persona fisica PINCA PALLINA devo formare lo stato passivo ed inviarlo ai creditori. Ricevo tempestivamente la domanda dal creditore ipotecario ALFA. La domanda è formulata semplicemente con un testo nel quale si annunciano le rate insolute: tale pec è ricevuta il giorno 31.05 data di scadenza ed in nessun modo annuncia la richiesta di ammissione al privilegio ipotecario. In data 16.06 invio a mezzo PEC una missiva con la quale chiedo al creditore ipotecario ALFA di formulare meglio la domanda indicando rate capitale scadute, capitale residuo, interessi e, soprattutto, il privilegio richiesto. Chiedo perentoriamente di farlo entro e non oltre il 30.06.2020.
    In data 01.07.2020 ricevo una nuova pec, SENZA ALCUN TIPO DI ALLEGATO, nella quale si riepilogano i dati richiesti e si rinvia genericamente ad un'ipoteca della quale vengono forniti gli estremi della trascrizione.
    QUESITO: lo ammetto? Se si, con privilegio?
    SOLUZIONE PROPOSTA: ad avviso dello scrivente il creditore ipotecario non è meritevole di ammissione in quanto nonostante la diligenza del liquidatore nel far presente le lacune della domanda, lo stesso creditore ha insistito nella mancata allegazione dei giustificativi documentali riguardanti il credito e soprattutto ha sforato, seppur di un giorno, il termine ultimo che gli era stato concesso per integrare la domanda, integrazione che comunque è stata solo parzialmente eseguita.
    Fatti ovviamente salvi gli effetti dell'art. 14.octies della L. 3/2012.
    A COROLLARIO: l'immobile è stato venduto a seguito di procedura competitiva ed il saldo realizzato è insufficiente a soddisfare integralmente le domande di ammissione proposte dai creditori. Pertanto, dovendo procedere al trasferimento all'aggiudicatario, chiederò al GD il decreto per la cancellazione dei gravami.
    Ringrazio per la disponibilità e saluto cordialmente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/11/2020 19:29

      RE: STATO PASSIVO - AMMISSIONE CREDITORE IPOTECARIO

      Condividiamo la sua proposta perché, da quello che rileviamo dalla sua esposizione, il creditore, al di là della questione processuale della tempestività o meno dei chiarimenti, non sembra aver fornito alcun elemento di prova dell'esistenza del credito (qual'è il rapporto alla base del credito azionato? a quando risale' ha data certa?) né la prova della iscrizione ipotecaria (manca la nota di iscrizione); di conseguenza, salvo che questi dati non siano comunque rinvenibili, eventualmente anche dalla documentazione fornita dal sovraindebitato, la domanda può essere rigettata perchè sfornita di prova, nonostante il liquidatore avesse sollecitato il creditore a meglio documentare la domanda.
      Terminato l'esame delle domande lei forma un progetto di stato passivo che comunica agli interessati assegnando un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni e om questa occasione il creditore escluso prenderà posizione e probabilmente presenterà la documentazione probatoria completa e lei si regolerà a norma dell'art. 14 octies l. n. 3 del 2012.
      Nel frattempo, a norma del terzo comma dell'art. 14 novies l. n. 3 del 2012, lei, in presenza delle condizioni previste dalla norma, può chiedere al giudice il decreto di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione; converrà poi attendere la sorte delle eventuali osservazioni mosse dal creditore escluso prima di distribuire il ricavato.
      Zucchetti SG srl
      • Marcello Carone

        TARANTO
        23/06/2022 13:12

        RE: RE: STATO PASSIVO - AMMISSIONE CREDITORE IPOTECARIO

        Al pari del quesito principale l'immobile è stato venduto con procedura competitiva ed il saldo realizzato non è sufficiente per soddisfare l'ipotecario. Il bene è stato trasferito con atto notarile e il notaio ha indicato nel rogito l'impegno del liquidatore a richiedere al giudice la cancellazione dell' iscrizione ipotecaria. Ora non essendo terminato il programma di liquidazione che si protrarrà per altri 2 anni posso chiedere al giudice la cancellazione, ex art. 14 nonies comma 3, delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile pur non essendo terminato il programma di liquidazione?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/06/2022 19:54

          RE: RE: RE: STATO PASSIVO - AMMISSIONE CREDITORE IPOTECARIO

          Si certo. La cancellazione dei gravami sull'immobile è conseguente alla vendita effettuata e non alla completa realizzazione del piano, in quanto la vendita fatta, qualunque sia la sorte della procedura, rimane una vendita coattiva con effetti purgativi. Ed infatti la norma di cui all'art. 14 novies l. n. 3 del 2012, che riguarda appunto la liquidazione dei beni- non richiede la avvenuta integrale esecuzione del programma ma solo la verifica della conformità al programma degli atti dispositivi compiuti, ossia che la venduta è stata effettuata secondo le modalità programmare.
          Zucchetti SG srl