Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

VALUTAZIONE SUBENTRO NELL'ESECUZIONE PENDENTE

  • Sandra Giacone

    Cigognola (PV)
    11/07/2022 08:29

    VALUTAZIONE SUBENTRO NELL'ESECUZIONE PENDENTE

    Buongiorno,
    Chiedo cortese confronto in merito alla seguente situazione:
    immobile cointestato a due coniugi ora separati. Presenta istanza di accesso al sovraindebitamento solo uno dei coniugi. A suo tempo era stata firmata una procura speciale avanti ad un Notaio con la quale l'ex moglie nominava il marito procuratore affinchè acquisisse la propria metà quota. Tuttavia l'atto non è mai stato perfezionato e, nel frattempo, è stata incardinata procedura esecutiva. Può in qualche modo il gestore della crisi prevedere la vendita dell'intero?
    In considerazione anche della procedura esecutiva pendente e dell'ipoteca iscritta potrebbe il gestore ipotizzare il subentro del nominando liquidatore nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 14 novies L.3/2012? In questo caso quindi il gestore della crisi dovrebbe comunque considerare nella sua relazione solo il ricavato del 50% dell'immobile. E' corretto?
    Con riferimento al subentro chiedo altresì come funziona operativamente nel caso in cui il liquidatore abbia a disposizione solo il 50% dell'immobile? Da precedenti vostre risposte mi sembra di capire che il liquidatore si sostituirebbe al creditore procedente per la sua quota. In questo caso il versamento del fondo spese come verrà richiesto dal professionista delegato? Al 50% al creditore fondiario e per il rimanente 50% al liquidatore? Inoltre, le prededuzioni dell'esecuzione (CTU, custode, pubblicità e compenso professionista delegato) saranno soddisfatte nell'ambito della procedura esecutiva e quindi il liquidatore sarà "soddisfatto" per le spese di pubblicità anticipate e per il 50% che residua dalla vendita dell'immobile tolte le prededuzioni dell'esecuzione? I quesiti che ho, anche se come gestore, sono dettati dalla necessità di prevedere le spese in prededuzione.

    Ringrazio anticipatamente.

    Sandra Giacone
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2022 18:39

      RE: VALUTAZIONE SUBENTRO NELL'ESECUZIONE PENDENTE

      Il principio da cui muovere è che ciascuno può disporre dei propri diritti e non di quelli altrui, per cui anche nel caso di apertura di una procedura concorsuale, per insolvenza o sovraindebitamento, gli organi della stessa potranno disporre dei beni e dei diritti che competono al debitore; di conseguenza se il soggetto ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ha la proprietà soltanto della metà di un immobile è soltanto questa quota che entra nel patrimonio da liquidare e non la restante metà che appartiene ad altri, nel caso alla moglie del sovraindebitato.
      La domanda da farsi è se quest'ultimo o il liquidatore possa acquistare la quota della metà della moglie dato che questa aveva rilasciato al marito una procura notarile affinchè costui acquistasse la sua (della moglie) quota della metà di un immobile di cui i coniugi sono comproprietari. Si tratta presumibilmente di una procura a vendere anche a se stesso che è valida in quanto l'art. 1395 c.c. dispone che "è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi" e tale procura, fin quando non è revocata o non è scaduto l'eventuale termine entro cui doveva essere esercitata, può ancora essere posta in esecuzione.
      Il fatto è che sul bene oggetto della comproprietà esista una esecuzione fondiaria. Questa è bloccata per quanto riguarda la quota del marito dato che la lett. b) del secondo comma dell'art. 14-quinquies l. n. 3 del 2012, nel prevedere che il giudice dispone il divieto di azioni esecutive sui beni rientranti nel patrimonio da liquidare non fa salve diverse disposizioni di legge, come invece nell'art. 51 l. fall., consente il mantenimento del privilegio processuale di iniziare e continuare le azioni esecutive fondiarie anche in pendenza di fallimento. Pertanto, al momento, il creditore fondiario potrebbe continuare l'esecuzione sulla quota della metà della moglie e il liquidatore della procedura cui è assoggettato il marito potrebbe subentrare nell'esecuzione pendente per quanto riguarda appunto la quota del marito sulla quale il creditore fondiario non può più proseguire l'esecuzione (sempre che il giudice abbia posto il relativo divieto); il ricavato della vendita, detratte le spese dell'esecuzione da dividere pro quota) andrà assegnato per la metà al creditore fondiario e per l'altra metà al liquidatore, a disposizione dei creditori (compreso quello fondiario per la parte non soddisfatta dalla percezione della metà del ricavato, dando per scontato che si tratta di garanzia data per obbligazione comune).
      Stando così le cose la ulteriore domanda da farsi è: cosa cambierebbe qualora il liquidatore azionasse la procura e acquistasse anche la metà della moglie? Probabilmente niente perché non potrebbe il liquidatore obiettare al creditore procedente che, a seguito dell'acquisto della quota della moglie, il divieto delle azioni esecutive si estende anche a questa dal momento che l'acquisto è intervenuto dopo il pignoramento e, quindi, inopponibile al creditore pignorante ai sensi dell'art. 2913 c.c..
      Di conseguenza ai fini dell'esecuzione nulla cambierebbe, sicchè l'eventuale acquisto della quota in questione va valutato in termini solo sostanziali, ossia di convenienza o meno, il che dipende dal valore del bene e dal la entità del credito fondiario.
      Zucchetti SG srl