Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione Controllata - Notifica della sentenza ex art. 272 CCII ai creditori

  • Sonia Burinato

    Noventa Vicentina (VI)
    26/10/2022 10:01

    Liquidazione Controllata - Notifica della sentenza ex art. 272 CCII ai creditori

    Gentilissimi,
    riterrei utile un Vostro parere in relazione alla questione di seguito illustrata.
    L'art. 272 CCII, in punto di Liquidazione controllata, stabilisce che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di apertura della Procedura è chiamato a notificare ai creditori la stessa ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII.
    Dalla data di notifica decorre, peraltro, il termine concesso per la formulazione delle domande di restituzione, rivendica e ammissione al passivo.
    Ebbene, tanto l'art. 272 comma 1 CCII, quanto l'art. 270 comma 4 CCII, indicano quale forma della suddetta comunicazione la notificazione e non una mera comunicazione via pec (come, invece, previsto dall'art. 200 CCII in tema di Liquidazione Giudiziale).
    Chiedo, dunque, un Vostro parere in merito alla forma della suddetta comunicazione, vista la lettera delle disposizioni sopra citate, precisando, al riguardo, che, ove il Liquidatore non sia un Legale, risulta allo stesso preclusa la possibilità di procedere con la notificazione via pec e, dunque, occorrerebbe procedere con le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, con aggravio di costi a carico della Procedura.
    Da ultimo, rilevo che l'art. 270 comma 2 Lett. d CCII, cita poi l'art. 10 comma 3 CCII, che precisa che le comunicaizoni poste a carico degli organi delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematica presso il domicilio digitale risultante da (INI-PEC).
    Vi ringrazio sin da ora per il Vostro prezioso contributo
    e invio un cordiale saluto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/10/2022 19:54

      RE: Liquidazione Controllata - Notifica della sentenza ex art. 272 CCII ai creditori

      Le argomentazioni da lei esposte sono centrate e dovrebbero indurre a ritenere che l'uso del verbo notificare nell'art. 272 CCII sia frutto di un errore, intendendo dire il legislatore che la sentenza va comunicata, e non notificata, ai creditori; sennonchè questa interpretazione- che ripetiamo ci sembra quanto mai sensata- si scontra non solo con la dizione letterale, ma, principalmente, col dato che lo stesso concetto è anticipato nel quarto comma dell'art. 270, ove si precisa che "la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione", per cui sembra difficile la ripetizione dell'errore, tanto più che al debitore è giustificata la notifica e il legislatore dimostra di conoscere bene la differenza tra notifica e comunicazione, che utilizza appropriatamente in altre ipotesi (vedi art. 45).
      In realtà, il primo comma dell'art. 272 contiene, sotto il profilo in esame, solo una conferma della precedente disposizione ed ha lo scopo di indicare il termine entro cui effettuare la notifica, ma la norma è scritta in modo quanto mai approssimativo, perché fa riferimento alla sola notifica ai creditori e non anche ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione e al debitore; e se a quest'ultimo si può presumere che la notifica vada eseguita immediatamente, l'esigenza posta dal primo comma dell'art. 272 di aggiornare l'elenco dei creditori ricorre anche per i rivendicanti, l'elenco dei quali deve essere anche aggiornato o predisposto dal liquidatore. Entro quale termine la sentenza va notificata a costoro?
      C'è da augurarsi che nella prassi prevalga la sua interpretazione, altrimenti la formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata diventa più complicata che nella liquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG srl