Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    26/01/2021 10:07

    liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

    in presenza di una srl non fallibile per mancanza requisiti art. 1 l.f., nel caso in cui non sia possibile giungere a un accordo da sovraindebitamento con i debitori, si presuppone come unica strada la liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012.
    Si chiede se al termine dei 4 anni di liquidazione sia possibile anche per la srl richiedere l'esdebitazione, o quali altre siano le alternative possibili, considerando che i soci della srl sono altre società, a loro volta in procedura concorsuale
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2021 11:10

      RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

      Una srl non fallibile può accedere o all'accordo di ristrutturazione o alla liquidazione del patrimonio, per cui, ove non esistano le condizioni per un accordo, non rimane che far ricorso alla procedura di cui all'art. 14ter l. n. 3 del 2002.
      L'art. 14-terdecies di tale legge, anche nella versione recentemente rivisitata, stabilisce che "Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che…"; ossia la esdebitazione è riservata, come nell'art. 142 l. fall., al solo sovraindebitato persona fisica. La società, terminata la liquidazione, può essere cancellata dal registro delle imprese.
      Zucchetti SG Srl
    • Elisa Rossi

      FORLI' (FC)
      10/02/2021 11:47

      RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

      si chiede se sorgano in capo all'amministratore/liquidatore responsabilità per i debiti non soddisfatti con la procedura di liquidazione del patrimonio a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese.
      Si chiedono se sorgano responsabilità anche in capo al Liquidatore dei beni nominato ex legge 3/2012.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/02/2021 19:55

        RE: RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

        La fattispecie presuppone l'ammissione alla liquidazione del patrimonio di una società, ovviamente non fallibile. La chiusura della procedura lascia inalterate la possibilità per i creditori di agire, nei limiti in cui non sia maturata la prescrizione, nei confronti degli amministratori o del liquidatore della società per responsabilità per la loro gestione, dato che la società non può accedere alla esdebitazione e, comunque, si tratterebbe di azione nei confronti di terzi.
        Il liquidatore nominato dal tribunale è un organo della procedura e deve comportarsi don la ordinaria diligenza, ma una azione di responsabilità nei suoi confronti dovrebbe passare attraverso la sua revoca e nomina di un nuovo liquidatore, come accade per il curatore fallimentare o per il liquidatore di un concordato preventivo (artt. 38 e 182 l. fall.) in quanto si tratterebbe della violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo della procedura e spettante, perciò, esclusivamente alla massa dei creditori.
        Zucchetti SG srl
    • Rossella Fenini

      Pavia
      08/03/2021 17:59

      RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

      Buonasera, mi inserisco nella discussione per sollevare la seguente questione: la cancellazione della società dal Registro delle Imprese deve essere effettuata dall'amministratore della società (una volta chiusa la procedura) oppure dal Liquidatore come ultimo atto (al pari di quanto verrebbe effettuato in fase di chiusura di un fallimento)?
      Vi ringrazio
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/03/2021 20:07

        RE: RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

        Escluderemmo che incomba sul liquidatore il compito di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese alla cessazione della liquidazione perché nessuna norma lo prevede.
        Invero l'art.14-quinquies, comma 4, l. n. 3 del 2012 stabilisce che "la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro successivi al deposito della domanda" e l'art. l'art. 14-novies, comma 5, prevede che "accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".
        In forza di queste norme che accennano alla chiusura del procedimento, si può discutere quali sono le cause di chiusura, visto che non sono elencate come nell'art. 118 l. fall. , e quindi discutere che rilievo ha la scoperta di atti di frode (revoca, chiusura), se deve essere preso in esame solo il decorso del quadriennio o se il raggiungimento dello scopo come l'accertata impossibilità di raggiungerlo possano determinare la chiusura, ecc., ma di sicuro manca una norma che, come quella del secondo comma dell'art. 118 l. fall. affidi al liquidatore il compito di chiedere la cancellazione della società. Né la norma fallimentare può essere applicata analogicamente, come si fa per sopperire altre omissioni, perché, in primo luogo, la questione della chiusura non è del tutto non prevista dalla legge sul sovraindebitamento, anzi è, come detto, regolata anche se in modo non lucidissimo, ma, principalmente perchè la cancellazione di cui al secondo comma dell'art. 118 l. fall. è riservata ai casi di chiusura di cui ai nn. 3 e 4 del primo comma, nel mentre nella liquidazione del patrimonio negli articoli sopra citati non sono elencate le cause di chiusura e si considerano solo la completa esecuzione e il decorso del quadriennio; in mancanza di questi elementi di collegamento tra le situazioni di fondo l'analogia non può operare.
        Valuterà quindi l'amministratore della società, chiusa la procedura, se continuare l'attività, eventualmente con immissione di capitali nuovi, o chiedere la cancellazione della stessa per compiuta liquidazione.
        Zucchetti SG Srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      22/04/2022 22:34

      RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

      L'art 278 co 3 del d.lgs n. 14/2019 (CCI) recita: Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.
      ((4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni
      stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci
      illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.))

      Quindi con l'entrata in vigore del CCI anche le società sono ammissibili all'esdebitazione al completamento della procedura di liquidazione controllata.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/04/2022 18:45

        RE: RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

        Esatto. Il terzo comma dell'art. 278 CCII recita: "Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'art. 1, comma 1" e, quindi il "debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato o degli enti pubblici".
        C'è, come si vede un ampliamento della platea di interessati rispetto alla previsione dell'art. 142 l. fall.; questo riserva il beneficio dell'esdebitazione al "fallito persona fisica",in futuro potranno essere beneficiari dell'esdebitazione anche soggetti diversi dalle persone fisiche titolari della ditta individuale sottoposta al fallimento e dai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, e cioè le società, sia di persone sia di capitali (art. 280, co.3 – 5).
        Zucchetti Sg srl
    • Ugo Tagliareni

      Palermo
      07/03/2023 02:55

      RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

      Salve, In ipotesi di srl con pluralità di soci che, pur rientrando nei limiti dimensionali di fallibilità, presenti debiti scaduti e non pagati superiori a 30.000 euro, riterrete valida, anche alla luce del CCII, la possibilità di rientrare nelle procedure di sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione controllata), e quindi la mancanza di requisiti per la fallibilità ? (rectius: oggi assoggettabilità a liquidazione giudiziale).
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/03/2023 19:32

        RE: RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

        Con l'espressione "pur rientrando nei limiti dimensionali di fallibilità" riteniamo che lei intenda dire che si tratti di impresa minore che presenta congiuntamente i requisii di cui alla lett. d) dell'art. 2 ccii, per cui non è soggetta liquidazione giudiziale ma tuttavia presenti debiti scaduti e non pagati superiori a 30.000 euro, e chiede se una srl con tali caratteristiche possa accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata.
        Orbene, va ricordato che il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall. (riprodotto nel comma quinto dell'art. 49 del nuovo codice) che esige che alla data di decisione sull'istanza di fallimento consti un'esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila, presuppone che l'imprenditore sia fallibile in quanto abbia superato le soglie di cui al secondo comma dell'art. 1 l. fall.; ciò nonostante, non si procede alla dichiarazione di fallimento qualora l'esposizione debitoria complessiva sia inferiore a detta soglia in considerazione delle modeste dimensioni oggettive dell'insolvenza. Tale requisito si configura, pertanto, alla stregua di condizione per la declaratoria fallimentare e non già quale fatto impeditivo, tant'è che non è oggetto di un onere probatorio posto a carico del fallendo ex art. 2697, comma 2, c.c., dovendo il superamento del limite, piuttosto, essere riscontrato d'ufficio dal tribunale sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare (Cass. 25/06/2018, n.16683).
        Nella specie, invece, sempre se abbiamo ben compreso la sua domanda, la srl non presenta i requisiti soggettivi per essere assoggettata o alla liquidazione giudiziale, per cui il problema del superamento o meno del limite dei 30.000 euro di esposizione è del tutto irrilevante, Di conseguenza, posto che anche gli imprenditori collettivi possono accedere alle sopra indicate procedure da sovraindebitamento, non vediamo ostacoli a seguire queste vie ove, naturalmente, la srl sia da considerare una impresa minore.
        Zucchetti SG srl
        • Ugo Tagliareni

          Palermo
          09/03/2023 19:02

          RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

          Salve,
          Con riferimento al primo punto, confermo, la domanda è stata ben compresa: trattasi di Srl con 2 soci che sia "sotto soglia" (requisito soggettivo) ma con debiti scaduti e non pagati superiori ad euro 30.000 (requisito oggettivo).
          Orbene avendo confermato che possa accedere alle procedure c.d. minori (cioè da sovraindebitamento) quali appunto Concordato Minore o Liquidazione controllata del sovraindebitato, sovviene un altro quesito che vorrei sottoporvi e cioè se ritenete che l'istruttoria della pratica, che riguarderà appunto tutti i debiti sociali della srl, debba essere presentata dal solo legale rappresentante, e quindi essere intestata alla sola società, come riterrei, o essere intestata ai 2 soci, ancorchè come noto nel caso in specie vi è autonomia patrimoniale perfetta della società rispetto a questi ultimi (a differenza di una procedura da sovraindebitamento che invece riguardi i soci illimitatamente responsabili di una snc, che rispondono col loro patrimonio delle obbligazioni sociali.).
          Ritenete in ultimo sia opportuno, premesso tanto, rappresentare anche la specifica situazione reddituale personale dei singoli soci, onde attestare che gli stessi siano impossibilitati a ripianare con loro apporti i debiti societari, o ritenete che ciò sia superfluo ?
          Ringrazio come sempre per il vostro utilissimo e cortese riscontro.
          Cordiali Saluti
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            10/03/2023 10:22

            RE: RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio di srl sotto soglia

            Il richiamo da lei fatto alla natura della società di capitali e alla perfetta autonomia patrimoniale della srl porta alla conclusione cui è pervenuto che la domanda di accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento debba essere presentata dalla società a mezzo del suo legale rappresentante. Aggiungiamo che, a norma del nuovo art. 120bis ccii, che pone un principio di carattere generale, l'accesso a tali procedure debba anche essere "deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano".
            La descrizione delle condizioni economico patrimoniali dei soci non sono indispensabili, ma dovendo dare una raffigurazioni delle cause della crisi , potrebbe essere utile anche un discorso ampliato anche alle condizioni dei soci.
            Zucchetti SG srl